Obblighi vaccinali e di possesso del green pass

Il passaggio dal 2021 al 2022 e il crescere della curva dei contagi hanno determinato una serie di decisioni assunte dal Governo e condensate in provvedimenti normativi (in particolare il D.L. 229/2021 e il D.L. 1/2022), la cui sintesi non è senza complicazioni.

Per contrastare la diffusione del Covid-19, in particolare, è stato introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50, l’utilizzo del green pass rafforzato per accedere a numerose attività e servizi e anche per l’accesso al luogo di lavoro, il tutto con decorrenze differenziate.

Si ricorda che la fine dello stato di emergenza è fissata, per ora, al 31 marzo 2022 e che dal 1° febbraio prossimo i green pass avranno validità di 6 mesi (anziché 9), perciò chi è compiutamente vaccinato con le 2 dosi dovrà procedere con la terza, che potrà essere anticipata a 4 mesi dalla seconda invece dei 5, come previsto in precedenza. Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Estensione dell'obbligo vaccinale

Over 50

Dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale (inclusa la terza dose) per la prevenzione del Covid si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35, D.Lgs. 286/1998, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che lo compiano in data successiva all’8 gennaio ed entro il 15 giugno 2022.

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista.

Dal 1° febbraio 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione del Covid si applica anche al personale universitario, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Estensione dell'impiego del green pass

Dal 15 febbraio 2022 i soggetti ai quali si applica l'obbligo vaccinale, per l'accesso ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti a esibire il green pass rafforzato che i datori di lavoro sono tenuti verificare con le modalità già note (e le relative sanzioni). Se ne sono privi, a tali lavoratori è fatto divieto di accedere ai luoghi di lavoro (è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro per la violazione del divieto). Tali lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde rafforzata o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per le imprese (tutte, non più solo fino a 15 dipendenti), fino al 15 giugno 2022, si applica la disposizione la quale prevede che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è possibile sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili entro il 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i lavoratori over 50 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio diffusione del contagio.

Fino al 31 marzo 2022 e con decorrenze diverse, è consentito esclusivamente ai possessori di green pass almeno base, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

  • Servizi alla persona (dal 20 gennaio 2022);
  • Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuate con D.P.C.M. (dal 1° febbraio o dalla diversa data eventualmente stabilita dal D.P.C.M.);

Colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (dal 20 gennaio 2022).

Green pass rafforzato
Quando Dove
Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022 Per accedere ai seguenti servizi e attività:
  alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

sagre e fiere;

convegni e congressi;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

servizi di ristorazione all’aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto;

mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Dal 15 febbraio al 15 giugno 2022 Per accedere ai luoghi di lavoro per i soggetti obbligati al vaccino.

 

Green pass base
Quando Dove
Dal 20 gennaio al 31 marzo 2022 Per accedere a:

servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, etc.);

colloqui e visite in presenza con detenuti e internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori.

al 1° febbraio (o altra data stabilita con D.P.C.M.) al 31 marzo 2022 Per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (escluse quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, che saranno individuate con D.P.C.M.).

 

Sul sito del Governo è disponibile la tabella aggiornata al 10 gennaio 2022 delle attività consentite senza green pass, con green pass base e con green pass rafforzato.

Sanzioni per inosservanza dell’obbligo vaccinale

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ai soggetti che:

  • alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

Smart working

I Ministri per la Pubblica Amministrazione e del lavoro, in data 5 gennaio 2022, hanno firmato una circolare congiunta per sensibilizzare le P.A. e i datori di lavoro privati a usare pienamente tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all’interno delle rispettive regolazioni contrattuali e normative.

La disciplina emergenziale per il lavoro agile è stata prorogata al 31 marzo 2022 dal D.L. 221/2021.

Nella circolare si ricorda, in sintesi, che la modalità di lavoro agile in periodo emergenziale può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, e che gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Inail. Inoltre, i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori interessati nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l'applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro.

Visto il protrarsi dello stato di emergenza, la circolare raccomanda, pertanto, il massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

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