Novità fringe benefits

Fringe benefit concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti non tassati entro il limite complessivo di 600 euro; possono essere agevolate anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Sono queste le principali novità presenti nel Dl 115/2022 (Aiuti-bis) volte a incentivare azioni di welfare aziendale a favore dei lavoratori dipendenti. L’agevolazione è limitata al 2022.

L’articolo 12 del Dl 115/2022 prevede che «in deroga» a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del Tuir «non concorre alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600».

La “deroga” in sostanza riguarda: da un lato, il perimetro oggettivo della norma includendo anche determinate “somme”; dall’altro, l’innalzamento della soglia di esenzione da 258,23 a 600 euro.

In merito all’aspetto oggettivo, come previsto in precedenti interpretazioni, si rileva che la locuzione «somme erogate e rimborsate» consente l’esenzione fiscale «sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte; è irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate coprano o meno l’intero costo» (circolare 5/E/2018, paragrafo 3.3, dell’agenzia delle Entrate). Inoltre, nel settore privato, considerando anche l’agevolazione di 200 euro a favore dei buoni carburante, prevista dal Dl 21/2022, le azioni di welfare aziendale esentasse, collegate a beni e servizi concessi dai datori di lavoro ai dipendenti, potranno raggiungere nel 2022 la somma complessiva di 800 euro.

Sotto l’aspetto soggettivo, la disposizione è rivolta ai «lavoratori dipendenti». In analogia a quanto già previsto per gli anni 2020 e 2021, questo riferimento determinerebbe l’applicazione della nuova disposizione sia ai redditi di lavoro dipendente sia ai redditi assimilati agli stessi (come i co.co.co). Un’interpretazione differente, volta a rendere la norma applicabile ai soli redditi di lavoro dipendente, come ad esempio espresso dalle Entrate riguardo l’esenzione dei buoni carburante (circolare 27/E/2022), renderebbe di fatto operativo un doppio canale nell’applicazione dall’articolo 51, comma 3, del Tuir che mal si concilierebbe con la finalità agevolativa della norma.

Inoltre, si rileva che il decreto, almeno esplicitamente, non richiede la condizione che i beni, i servizi e le somme ivi previste, ai fini dell’applicazione dell’esenzione, debbano essere offerti alla generalità o a categorie di dipendenti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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