È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43 - ed entra in vigore dal 1° gennaio 2023 - la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
In attesa dei singoli approfondimenti relativi alle diverse disposizioni in materia di lavoro e previdenza, di seguito una rassegna dei numerosi interventi contenuti nel testo approvato definitivamente.
Legge di Bilancio 2023 - Principali interventi in materia Lavoro
Sgravio contributivo a carico dei lavoratori dipendenti(art. 1 c. 281)
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Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:
2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro; 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro. La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre. |
Assunzioni agevolate(art. 1 c. 294-299)
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Aumenta da 6.000 a 8.000 euro la soglia massima di fruizione dell’esonero contributivo totale per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2023 di:
giovani under 36, donne svantaggiate (anche assunte a termine), beneficiari del reddito di cittadinanza. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. |
Decontribuzione giovani imprenditori agricoli(art. 1 c. 300)
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Prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 l'esonero contributivo previsto dall'art. 1, c.503, L. n. 160/2019 a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni.
L’esonero è totale per un periodo massimo di 24 mesi di attività, e riguarda la quota IVS e il contributo addizionale. |
Smart working lavoratori fragili(art. 1 c. 306) |
Confermato fino al 31 marzo 2023 per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che del privato, il diritto di lavorare in smart working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. |
Reddito di cittadinanza(art. 1 c. 313 e ss.)
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Ridefinita la disciplina dei reddito di cittadinanza, prevedendo al contempo, la sua abrogazione dal 1° gennaio 2024.
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la durata del reddito di cittadinanza è limitata a 7 mensilità (salvo che per i nuclei familiari con persone con disabilità, minorenni o con almeno 60 anni di età). Dal 1° gennaio 2023, i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, sono obbligati a frequentare, per un periodo di 6 mesi, un corso di formazione o di riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare. Per i beneficiari di età tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, l’erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo. La componente del reddito di cittadinanza pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. Il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. I Comuni, nell'ambito dei progetti utili alla collettività, impiegano tutti (e non più almeno un terzo, come finora previsto) i percettori di reddito di cittadinanza residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale. Si decade dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro. |
Prestazioni occasionali - Voucher lavoro(art. 1 c. 342 e ss.)
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Aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.
Ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale: non è ammesso infatti il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come finora previsto) lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Infine la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice ATECO 93.29.1). Regime sperimentale per il settore agricoloPer il biennio 2023–2024 le imprese agricole possono ricorrere a prestazioni occasionali per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore. In agricoltura, il contratto di prestazione lavoro occasionale: può essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno, che (a eccezione dei pensionati) non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti; può avere una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro. In caso di superamento del limite di 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva e ad effettuare una comunicazione preventiva al Centro per l’impiego. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo chela violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile. |
Assegno unico universale(art. 1 c. 357 ) |
Dal 1° gennaio 2023:
la misura dell'assegno viene aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età inferiore a 3 anni nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli; si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell'assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico; sono rese permanenti le maggiorazioni dell'assegno per persone con disabilità. Per effetto delle nuove previsioni, l’importo dell’assegno per ogni figlio minore, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE), è riconosciuto anche ai figli maggiorenni a carico e disabili. Anche la maggiorazione prevista per i figli minorenni disabili (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro) viene estesa, in via permanente, a ciascun figlio con disabilità di età inferiore a 21 anni. Viene inoltre confermato l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro e sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori. |
Congedo parentale(art. 1 c. 359 )
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Ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022, e riconosciuto un mese in più di congedo parentale all'80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre. |
Legge di Bilancio 2023 - Principali interventi in materia Previdenza
Quota 103 e bonus per lavoratori che ritardano la pensione(art. 1 c. 283–287)
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Si introduce per il 2023 un trattamento pensionistico anticipato cui può accedere chi, entro il 31 dicembre 2023, ha un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a 5 volte il trattamento minimo.
I lavoratori che rimangono in servizio pur avendo maturato i requisiti pensionistici di Quota 103, possono richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore di un bonus corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito. |
Ape sociale(art. 1 c. 288-291)
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Prorogata per tutto il 2023 l’Ape sociale e confermata anche per il 2023 la possibilità, per gli addetti a mansioni gravose o pesanti qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, di accedere alla misura qualora siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni, ridotta a 32 anni nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. |
Opzione donna(art. 1 c. 292)
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Confermata per tutto il 2023 Opzione donna con nuovi requisiti. Possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile); sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero per le imprese e il Made in Italy. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli. |
Rivalutazione delle pensioni(art. 1 c. 309–310)
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Modificato il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, con un nuovo sistema di calcolo a 6 fasce (commi 309 e 310).
Per gli anni 2023-2024, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stabilita in misura percentuale rispetto alla variazione dell’indice del costo della vita, pari al: 100% per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS; 85% per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo; 53% per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo; 47% per le pensioni da 6 e 8 volte il minimo; 37% per le pensioni da 8 a 10 volte il minimo; 32% per le pensioni 10 volte il minimo. Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è riconosciuto poi un incremento transitorio dell’1,5% per l’anno 2023 (elevato al 6,4% per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni) e del 2,7% per l’anno 2024. |
Indennità e di trattamenti di integrazione salariale(art. 1 c. 325-329
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Sono stanziate nuove risorse finanziarie a favore:
dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale ; dell'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa; dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva.
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Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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