A sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati, è prevista l’erogazione, a carico dell’INPS, di un assegno per il nucleo familiare. L'ammontare dell'assegno varia a seconda del reddito, del nucleo familiare e della tipologia di rapporto di lavoro in essere (full-time/part-time).
L'importo dell'assegno è calcolato sulla base di tabelle INPS che vengono rideterminate anno per anno in relazione al rapporto tra il reddito complessivo fiscalmente imponibile del nucleo familiare e il numero dei suoi componenti. Il calcolo è effettuato:
- direttamente dal datore di lavoro in caso di operai agricoli;
- dall’INPS quale importo teorico che il datore di lavoro provvede mensilmente a determinare in proporzione alle ore effettive di lavoro svolto.
Nel reddito di riferimento sono esclusi il TFR, le rendite INAIL e le indennità di accompagnamento.
Redditi di riferimento
I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la determinazione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'IRPEF al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare di un dato anno riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.
Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91.
Sono esclusi dal reddito il TFR, le rendite INAIL e le indennità di accompagnamento.
Nucleo familiare
Nell'accezione di nucleo familiare sono ricompresi:
- il lavoratore, il coniuge o il soggetto unito civilmente, i figli minori o permanentemente inabili al lavoro
- i fratelli, sorelle e nipoti del lavoratore orfani di entrambi i genitori e che non percepiscono assegni di reversibilità, anche se non conviventi
- i figli maggiorenni fino a 21 anni di età se studenti o apprendisti ed appartenenti ad un nucleo familiari composto da più di tre figli di età inferiore a 26 anni.
I familiari, salvo eventuali accordi di reciprocità stipulati con i Paesi esteri, devono essere residenti in Italia.
In caso di coniugi separati il reddito da tenere presente ai fini dell’ammontare dell’assegno familiare è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario dei figli, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione
Decorrenza e prescrizione
In via ordinaria il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione o riconoscimento del matrimonio, stipula dell’unione civile, nascita o adozione di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, scioglimento dell’unione civile, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).
Tuttavia, qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS la data iniziale dell'erogazione e quella finale di scadenza della relativa validità risultano dalle indicazioni contenute nell'autorizzazione stessa.
Il diritto del lavoratore all'ANF si prescrive in 5 anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dell'assegno.
Orario di lavoro/Misura
Gli assegni devono essere riconosciuti dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore presta il maggior numero di ore o dal quale trae la maggiore retribuzione; il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro presso cui presta l’attività secondaria i dati dell’azienda che erogherà gli assegni.
Nel caso in cui non sia possibile individuare l’attività principale secondo nessuno dei due criteri suesposti la corresponsione sarà effettuata direttamente a cura dell’INPS.
Soggetti Beneficiari
- Lavoratori dipendenti: l'assegno è erogato mensilmente dal datore di lavoro in relazione alle ore di lavoro prestate alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
- Lavoratori a domicilio: l'assegno è corrisposto dal datore di lavoro in relazione al lavoro effettivamente svolto, per un rapporto di 6 giorni ogni 7 giorni di commessa, per un massimo di 26 giorni mensili.
- Lavoratori domestici: l'assegno è pagato direttamente dall'INPS in due rate semestrali a marzo e settembre in relazione alle ore di lavoro risultanti a fini contributivi diviso 4.
- Lavoratori parasubordinati: è previsto il pagamento diretto dell'INPS solo per i periodi coperti da specifica contribuzione effettiva o figurativa ed in base al principio di cassa, con pagamento l'anno successivo quello per il quale viene richiesta la prestazione.
Genitori legalmente separati o divorziati
In caso di separazione legale o divorzio con affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori, il genitore affidatario è l‘unico soggetto legittimato a chiedere l’assegno per il nucleo familiare.
Nei casi di affidamento congiunto dei figli concesso ad entrambi i genitori sussistono per entrambi i coniugi affidatari le condizioni per l’esercizio del diritto alla corresponsione dell’assegno, a prescindere dalla residenza anagrafica dei minori con uno soltanto dei genitori. In questo caso può essere stabilito di comune accordo quale dei due coniugi deve richiedere l’autorizzazione al trattamento di famiglia. In caso di contrasto tra i coniugi affidatari, caso purtroppo comune, viene utilizzato il criterio della convivenza per valutare intorno a quale dei due coniugi affidatari si è ricomposto il nucleo familiare.
Precondizioni requisiti di spettanza
L'erogazione degli ANF presuppone i seguenti elementi:
- rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato in corso;
- presenza di un nucleo familiare;
- rispetto dei limiti reddito;
- somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, relativi al nucleo familiare nel suo complesso, uguale o superiore al 70 per cento del reddito familiare;
- mancanza di altro ANF o altro trattamento di famiglia.
Flusso di lavoro
Presentazione della domanda
La domanda ANF deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno in cui si ha diritto all’assegno, con validità dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. In caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, la domanda va presentata entro 30 giorni dalla variazione.
Nei casi in cui l’assegno è liquidato direttamente dall’INPS (addetti ai servizi domestici; iscritti alla Gestione Separata; operai agricoli dipendenti a tempo determinato; lavoratori di ditte cessate o fallite; beneficiari di altre prestazioni previdenziali e di sostegno al reddito), la domanda è presentata in via telematica sul portale dell’Istituto o tramite patronati. La domanda deve essere inviata utilizzando uno dei seguenti canali:
- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto
- servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
- Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
- Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
A partire dal 1° aprile 2019 è previsto l’obbligo di presentare all’INPS, per via telematica, il modello ANF/DIP (SR16).
L’invio telematico delle domande di ANF all’INPS avviene mediante l’utilizzo da parte del lavoratore di uno dei seguenti canali:
- accedendo al servizio on-line “ANF DIP” sul sito www.inps.it, muniti dele credenziali di accesso ai servizi online;
- rivolgendosi ad un patronato o ad intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso delle credenziali di acesso INPS;
- rivolgendosi al datore di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari, il quale presenta la domanda direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabil). Il datore di lavoro, pertanto, non ha più l’obbligo di raccogliere le domande di ANF dei dipendenti, ma può comunque essere coinvolto nella procedura di domanda dell’assegno su delega del lavoratore.
Al fine di verificare il buon esito dell’istanza, il richiedente deve, successivamente, accedere con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata del portale INPS. Al lavoratore sono inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.
Nell’ipotesi di modifiche alla composizione del nucleo familiare (es. nascita di un figlio) o qualora cambino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore deve presentare specifica domanda di variazione che, anche in questo caso, deve essere effettuata avvalendosi della procedura on line.
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore deve fare richiesta di pagamento diretto all’INPS, nel limite della prescrizione quinquennale.
L’INPS, una volta recepite le domande telematiche, provvede in autonomia a istruire le pratiche per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta e, in particolare, individua gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e al reddito conseguito negli anni precedenti.
Autorizzazione INPS - Casi particolari
Per l’erogazione degli ANF da parte del datore di lavoro è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’INPS (da inoltrare in via telematica accedendo all’apposito servizio presente sul portale INPS) nei casi in cui:
- venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
- possa verificarsi una duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.) si abbia diritto all’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)
- il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP
Alla domanda di autorizzazione deve essere accluso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici italiani per i soggetti residenti in Italia e un'equivalente documentazione estera per i familiari che risiedono in altri Stati.
Dal 1° aprile 2019 al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione bensì l’Istituto procederà direttamente alla successiva istruttoria della domanda di liquidazione. Il provvedimento sarà inviato al richiedente soltanto in caso di reiezione.
In caso di nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, non è più necessario presentare la domanda di Autorizzazione ANF, laddove il minore stesso sia stato valutato e storicizzato presso l’INPS.
Adempimenti del datore di lavoro
I datori di lavoro, tenuti alla liquidazione in busta paga degli ANF, possono recuperare l’informazione circa gli importi calcolati dall’INPS a seguito della presentazione delle domande di ANF, prendendone visione attraverso la specifica utility “Consultazione importi ANF”, disponibile sul Cassetto previdenziale aziendale . Indicando il codice fiscale del lavoratore ed eventualmente quello del richiedente – qualora i due soggetti non coincidano (es. nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore) – la procedura riporta al datore l’importo teoricamente spettante.
Successivamente, sulla base degli importi teoricamente spettanti, il datore di lavoro calcola l’importo effettivamente dovuto al richiedente (nel limite mensile di quanto calcolato dall’INPS), in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto (es. part-time full-time) e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro può pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema UniEmens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, devono essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto. In ogni caso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale), procedendo a conguaglio in UNIEMENS entro un tetto massimo di € 3.000 per ciascun
Il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
Liquidazione diretta dell’INPS
Gli assegni per il nucleo familiare sono liquidati direttamente dall’INPS (su domanda da inoltrare in via telematica direttamente all’Istituto) nel caso in cui il richiedente sia:
- addetto ai servizi domestici,
- operaio agricolo dipendente a tempo determinato,
- lavoratore iscritto alla gestione separata,
- abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
Nei casi indicati di seguito, l’utente presenta la richiesta di liquidazione ANF con allegata la documentazione/dichiarazione sostitutiva necessaria alla definizione della domanda stessa ma non è previsto il rilascio di una esplicita autorizzazione ANF:
- figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
- figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
- figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
- fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
- nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
- familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età;
- familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
- minori in accasamento eterofamiliare;
- familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
- nel caso di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.
Casi particolari familiari non residenti in Italia
Alla domanda di autorizzazione deve essere accluso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici italiani per i soggetti residenti in Italia e un'equivalente documentazione estera per i familiari che risiedono in altri Stati.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.