Circolare 10/2019 del 18.06.2019
Fattura elettronica
Tempi di emissione e data di effettuazione dell’operazione
A decorrere dal 1° luglio 2019 entreranno in vigore le modifiche previste in relazione ai tempi di emissione delle fatture elettroniche e all’indicazione della data di effettuazione dell’operazione nella fattura.
Cosa si intende per effettuazione dell’operazione
Per le operazioni nazionali, l’effettuazione dell’operazione ai fini IVA corrisponde:
- alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili,
- alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
- al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.
Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o, indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Tempi di emissione e data delle fatture elettroniche
Fattura immediata
La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” e rappresenta una delle informazioni obbligatorie, sarà poi il sistema di interscambio ad attestare la data (e l’orario) di avvenuta trasmissione.
Se l’operatore decidesse di trasmettere la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Calando in un esempio concreto quanto appena detto, a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:
- generata e inviata allo SdI il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019),
- generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro nei 10 giorni successivi (es. 8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019),
- generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).
Fattura differita
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
In tal caso la data della fattura dovrà essere quella dell’ultima operazione effettuata.
Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019 si voglia emettere un’unica fattura differita, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 28 settembre e il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).
Tabelle riepilogative di esempio
Effettuazione operazione | Data fattura | Generazione | Invio | |
Fattura immediata | 28/09/2019 | 28/09/2019 | Entro l’8/10/2019 | Entro l’8/10/2019 |
Fattura differita
(indicare nel corpo della fattura i dati dei DdT) |
DdT del 02/09/2019
DdT del 15/09/2019 DdT del 28/09/2019 |
28/09/2019
(data ultimo DdT) |
Entro il 15/10/2019 | Entro il 15/10/2019 |
Tempi per la detrazione dell’IVA sulle fatture di acquisto
Per ottenere il diritto alla detrazione dell’IVA è necessario essere in possesso del documento. Il diritto è esercitabile in relazione ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti relativi all’anno precedente.
Considerato che il SdI registra la data di ricezione della fattura, non è possibile registrare una fattura in una data antecedente quella di ricezione, quindi se si riceve una fattura il giorno 10 ottobre, questa dovrà essere registrata in data uguale o successiva al 10 ottobre.
Esemplificando, per un’operazione del 28 settembre 2019, documentata tramite fattura emessa l’8 ottobre, ricevuta il 10 ottobre ed annotata entro il giorno 15 ottobre, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di settembre 2019. Ciò non potrebbe avvenire laddove un’operazione del 28 dicembre 2019 venisse documentata con una fattura ricevuta ed annotata nel gennaio 2020. In tal caso il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nel gennaio 2020.
Al fine di rappresentare più chiaramente quanto sopra esposto, di seguito si riporta una tabella che riepiloga i casi che si possono configurare.
Tabella di esempio dei tempi per la detrazione dell’IVA sulle fatture di acquisto.
Effettuazione operazione | Data fattura | Ricezione | Registrazione | Detrazione |
28 set 2019 | 28 set 2019 | 28 set 2019 | 28 set 2019 | Settembre 2019 |
28 set 2019 | 28 set 2019 | 10 ott 2019 | 13 ott 2019 | Settembre 2019 |
27 dic 2019 | 27 dic 2019 | 27 dic 2019 | 27 dic 2019 | Dicembre 2019 |
27 dic 2019 | 27 dic 2019 | 11 gen 2020 | 11 gen 2020 | Gennaio 2020 |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.