Circolare 08/2020 del 21.05.2020
Decreto rilancio
Le principali novità del D.L. n. 34 del 19.5.2020
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 34 del 19.5.2020 meglio noto come (D.L. Rilancio) che contiene una serie di misure tese a favorire il rilancio dell’economia e offrire un sostegno concreto a lavoratori e famiglie in difficoltà.
Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti
L’art. 25 del DL “Rilancio” prevede un contributo a fondo perduto per imprese (anche agricole) e professionisti in presenza di un calo del fatturato/corrispettivi, che verrà erogato previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti.
Il contributo in esame non spetta, in ogni caso:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
- agli enti pubblici;
- ai professionisti ordinistici, ossia iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.
Il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia diritto alla percezione delle seguenti indennità previste dal DL 18/2020, vale a dire:
- l’indennità di cui all’art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
- l’indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo.
Il D.L. rilancio non cita tra i soggetti esclusi i percettori dell’indennità di cui all’art. 28 del DL 18/2020, ossia gli artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo (e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile), i quali potranno accedere anche al contributo in questione.
Condizione per accedere al contributo è che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal mese di gennaio 2019 il contributo spetta comunque, a prescindere dal requisito di cui sopra.
In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è così determinata:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta di cui sopra;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nello periodo d’imposta di cui sopra.
In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore:
- a 1.000 euro per le persone fisiche;
- a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Nel caso di soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019, potrebbe mancare il parametro di riferimento per il conteggio del contributo se l’attività è iniziata dopo aprile. In questo caso, spetterebbe l’agevolazione base, fermo restando che se nel mese di aprile è possibile invece registrare un calo di fatturato rispetto al 2019, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie.
È bene precisare che il contributo in esame non concorre:
- alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e;
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
Il D.L. Rilancio ha previsto un nuovo credito d’imposta per imprese, professionisti ed enti non commerciali, sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati:
- allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
- all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.
Il credito d’imposta non spetta a tutti i soggetti indistintamente, ma è riservato esclusivamente ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. rilancio (ossia 2019 per i soggetti solari). Le “strutture alberghiere e agrituristiche” possono, invece, beneficiare dell’agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Il credito d’imposta in esame è pari:
- al 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo ovvero;
- al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo.
Il credito d’imposta in commento:
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- può essere utilizzato in compensazione (con altre imposte e contributi), successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. In alternativa all’utilizzo diretto, i beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non è cumulabile con l’analogo credito botteghe e negozi in relazione alle medesime spese.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Il D.L. “Rilancio” introduce un nuovo credito d’imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 80.000,00 euro, dai:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del D.L. rilancio (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema)
- associazioni, fondazioni e agli altri enti privati compresi gli enti del terzo settore;
Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per:
- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici;
- ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza.
L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Indennità a favore di lavoratori autonomi e imprenditori
Il DL “Rilancio” prevede che le diverse indennità previste dal DL 18/2020 per marzo, erogate da INPS, enti previdenziali privati oppure dalla società Sport e Salute spa, sono estese anche al mese di aprile 2020.
Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS).
Indennità per il mese di aprile
Per il mese di aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- collaboratori sportivi.
Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.
Indennità per il mese di maggio
Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.
L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:
- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.
Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.
Indennità per i lavoratori domestici
È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.
L’indennità, erogata dall’INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.
Esonero dal pagamento del saldo IRAP 2019 e prima rata dell’acconto IRAP 2020
L’art. 24 del DL “Rilancio” prevede, a favore di imprese e lavoratori autonomi, l’esclusione dal versamento:
- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”), fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta;
- della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).
L’agevolazione compete indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi del 2020 ed è applicabile alle imprese e a lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (vale a dire, nel 2019, per i soggetti “solari”), hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro.
Restano in ogni caso tenuti al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 secondo le consuete modalità, in quanto espressamente esclusi dal beneficio:
- gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).
Sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di maggio
L’articolo 126 del D.L. rilancio prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) e dall’articolo 18 D.L. 23/2020 (Decreto “liquidità”). Viene sostanzialmente unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.
Viene altresì prorogato al 16 settembre 2020 il termine del versamento, in autoliquidazione, delle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973 per le quali i soggetti interessati (lavoratori autonomi e agenti) hanno richiesto la non applicazione nel periodo tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
Versamenti derivanti da pace fiscale ex DL 119/2018
L’art. 149 del DL 19.5.2020 n. 34 ha previsto che i versamenti derivanti da definizione degli accertamenti/adesioni/inviti al contraddittorio, delle liti pendenti, delle SSD e ASD, nonchè dei verbali di constatazione di cui al DL 119/2018 che scadono dal 9.3.2020 al 31.5.2020, possano avvenire entro il 16.9.2020 senza aggravio di sanzioni e interessi. Tali somme possono essere pagate in 4 rate mensili di pari importo. Le rate inerenti agli istituti indicati che scadono in momenti diversi, ad esempio il 31.8.2020, non vengono invece posticipate.
Proroga della moratoria delle sanzioni e rinvio lotteria degli scontrini
Il D.L. “Rilancio” contiene alcune misure di semplificazione anche in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare, tenendo conto delle difficoltà sorte nella distribuzione e attivazione dei registratori telematici a causa dell’emergenza epidemiologica, il decreto:
- proroga di sei mesi la moratoria delle sanzioni prevista dall’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015 per gli esercenti con volume d’affari non superiore a 400.000,00 euro, i quali, pertanto, potranno continuare a trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile per le operazioni effettuate fino al 31.12.2020 (ferma restando la necessità di certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e di annotare i corrispettivi sul relativo registro);
- rinvia dall’1.7.2020 all’1.1.2021 il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario (farmacie, parafarmacie, ottici) dovranno essere adeguati per consentire la trasmissione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema Tessera sanitaria (art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015);
- posticipa dall’1.7.2020 all’1.1.2021 l’avvio della lotteria degli scontrini (art. 1 co. 540 della L. 232/2016).
Proroga termine consegna beni che possono fruire del super ammortamento 2019
Il D.L. rilancio proroga dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine “lungo” per poter effettuare l’investimento al fine di fruire del super-ammortamento 2019, risolvendo così le problematiche legate all’emergenza epidemiologica. Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell’art. 1 del DL 34/2019, per fruire dei super-ammortamenti, i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni avrebbero dovuto effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Conseguentemente, a fronte della proroga del termine introdotta dal D.L. Rilancio, qualora entro il 31 dicembre 2019 sia stata effettuata la c.d. “prenotazione” (attraverso l’accettazione dell’ordine e il pagamento dell’acconto minimo del 20%), per poter beneficiare dell’ultima versione dei super-ammortamenti di cui al citato art. 1 del DL 34/2019 (maggiorazione del 30%, con un tetto massimo agli investimenti in misura pari a 2,5 milioni di euro) non è più necessario che l’investimento sia effettuato entro il 30 giugno 2020, ma lo stesso dovrà essere effettuato entro fine anno, essendo stato spostato il termine “lungo” al 31 dicembre 2020.
Proroga rideterminazione costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni
Il DL “rilancio” introduce una nuova proroga della possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.
Per avvalersi della nuova rivalutazione, sarà necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell’1.7.2020, mentre entro il successivo 30.9.2020, occorrerà:
- la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- procedere con il versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva sul valore periziato, da parte del contribuente.
Si osserva, infine, che il D.L. rilancio conferma l’aliquota unica dell’imposta sostitutiva dell’11%:
- sia per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate;
- sia per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili).
Proroga dei programmi di assistenza on line dell’Agenzia delle Entrate
Il DL “Rilancio”, dispone che i registri IVA, le liquidazioni periodiche e le dichiarazioni annuali IVA “precompilate” saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni IVA effettuate dall’1.1.2021.
Il differimento dei programmi di assistenza on line dell’Agenzia delle Entrate (registri e liquidazioni avrebbero dovuto essere predisposti già a partire dalle operazioni effettuate dall’1.7.2020), è dovuto:
- alla proroga dell’obbligo di adozione delle nuove specifiche tecniche per la predisposizione della fattura elettronica mediante SdI (approvate con provv. 99922/2020 e aggiornate con il successivo provv. 166579/2020);
- alla proroga, sino a fine anno, della possibilità, per i soggetti il cui volume d’affari non era superiore a 400.000 euro nel 2018, di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Un ulteriore rinvio contenuto nel D.L. “Rilancio” riguarda la procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Si applicheranno, infatti, ai documenti inviati mediante SdI dal 1° gennaio 2021 le disposizioni previste dall’art. 12-novies del DL 34/2019, secondo cui, in caso di ritardato, insufficiente od omesso versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture, l’Agenzia delle Entrate comunica all’interessato l’importo dovuto, oltre alle sanzioni e agli interessi.
Interventi di riqualificazione energetica, antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
Il DL “Rilancio” prevede la detrazione del 110% delle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 per:
- specifici interventi di riqualificazione energetica;
- interventi di riduzione del rischio sismico;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
La detrazione del 110%, inoltre:
- deve essere ripartita in 5 rate di pari importo;
- si applica soltanto agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
L’aliquota del 110% non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
Viene prevista, inoltre, la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione per:
- tutti gli interventi agevolati per i quali viene innalzata la detrazione al 110%;
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
- tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici previsti dall’art. 14 del DL 63/2013;
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’articolo 1, comma 219, Legge 160/2019;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, co. 1, lett. h) del DPR 917/1986;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16 ter del D.L. 63/2013;
In caso di opzione per la trasformazione delle detrazioni in credito d’imposta, il contribuente potrà utilizzare lo stesso in compensazione (con altri tributi e contributi) sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta deve essere usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, con la precisazione però che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere fruita negli anni successivi e nemmeno essere richiesta a rimborso.
Investimenti per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
L’art. 26 del DL 19.5.2020 n. 34 prevede un’agevolazione per gli aumenti di capitale operati nel 2020 dalle società di capitali che:
- nel 2019, hanno realizzato un volume di ricavi tra 5 e 50 milioni di euro;
- hanno subito, nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020, una riduzione dei ricavi di oltre il 33% rispetto all’analogo bimestre del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
In tali casi:
- al soggetto che effettua il conferimento compete un credito d’imposta del 20% delle somme versate, con un limite massimo all’investimento di 2 milioni di euro;
- alla società compete un credito d’imposta parametrato alle perdite realizzate nel 2020 e all’aumento di capitale.
La somma di tali crediti non può eccedere 800.000,00 euro.
Entrambi i crediti d’imposta non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP; la loro compensazione nel modello F24 non è soggetta nè al limite generale annuo (portato dallo stesso decreto a un milione di euro), nè al limite di 250.000,00 euro previsto per i crediti d’imposta di natura agevolativa.
Bonus vacanze
Il D.L. “Rilancio” prevede un’agevolazione fruibile da nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000,00 euro, a fronte di spese sostenute nel secondo semestre 2020 (1 luglio 2020-31 dicembre 2020), fino a un massimo di 500,00 euro (300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone, 150,00 euro per quelli composti da una sola persona), per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive e dai bed & breakfast.
Per beneficiare del credito è espressamente stabilito che il pagamento del servizio debba essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il credito d’imposta è fruibile:
- per l’80% natura di “sconto sul corrispettivo” da parte del fornitore del servizio turistico, che potrebbe poi utilizzarlo, quale credito d’imposta, in compensazione con i propri debiti tributari e contributivi, salvo facoltà di cederlo a terzi, banche comprese;
- per il restante 20% natura di detrazione IRPEF da scomputare in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
Reddito di emergenza
Tra le novità previste dal DL “Rilancio”, si segnala l’introduzione del reddito di emergenza (c.d. “REM”), che rappresenta un sostegno al reddito straordinario per i nuclei familiari che versano in particolari condizioni di bisogno, a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.
Il REM spetta al ricorrere di una serie di requisiti che devono sussistere cumulativamente al momento della presentazione della domanda, vale a dire:
- il componente del nucleo familiare richiedente deve essere residente in Italia (la fruizione del reddito di cittadinanza richiede, invece, oltre alla residenza, anche il possesso della cittadinanza italiana)
- il valore del reddito familiare del mese di aprile deve essere inferiore ad una soglia pari all’ammontare della quota del REM spettante, determinata in base al parametro della scala di equivalenza.
Quanto al valore del patrimonio mobiliare familiare, con riguardo al 2019 questo deve essere inferiore a 10.000 euro, aumentato progressivamente di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino al tetto massimo di 20.000 euro o 25.000 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un soggetto in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Il nucleo familiare complessivamente considerato, deve poi essere in possesso di un valore ISEE inferiore a 15.000 euro.
L’effettivo possesso di tali requisiti verrà verificato dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate e, in caso di esito negativo, il beneficio verrà immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito.
La misura in esame:
- è incompatibile con le indennità introdotte dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) e non può essere riconosciuto ai soggetti titolari di pensione diretta, di un rapporto di lavoro dipendente con una retribuzione lorda superiore a determinate soglie e ai beneficiari di reddito di cittadinanza;
- sarà erogato in due quote, di importo variabile (entro i limiti minimi e massimi di 400,00 e circa 800,00 euro) in base al numero di componenti del nucleo familiare richiedente moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- potrà essere richiesto entro il mese di giugno 2020.
Cessione di beni destinati alla gestione dell’emergenza
Il DL rilancio prevede che le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono:
- esenti IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta, sino al 31.12.2020;
- assoggettate ad IVA con aliquota del 5% (Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72), a decorrere dall’1.1.2021.
I prodotti che potranno fruire delle agevolazioni appena descritte sono, principalmente:
- i ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3.
Oltre a tali beni, sono soggetti a tale disposizioni IVA anche altre tipologie di prodotti con finalità sanitaria, quali, ad esempio, monitor multiparametrici anche da trasporto, pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale, tubi endotracheali, caschi per ventilazione a pressione positiva continua ecc..
Sorveglianza sanitaria
Il DL Rilancio dispone che, fino al termine dello stato di emergenza, tutti i datori di lavoro, compresi quelli normalmente non soggetti all’obbligo di nominare il medico competente, siano tenuti ad attuare in azienda la “sorveglianza sanitaria eccezionale” nei confronti dei dipendenti che, per ragioni di salute o di età, sono più a rischio contagio.
Per le aziende normalmente non tenute all’obbligo di nomina del medico competente, sarà possibile nominarne uno temporaneamente o chiedendo l’intervento dei medici dell’INAIL.
Incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello f24
Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:
- utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.
Per quest’anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti