Circolare 09/2020 del 03.09.2020
Decreto Agosto
Le principali novità in materia di lavoro del D.L. n. 104 del 14.8.2020
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 104 del 14.8.2020 meglio noto come (Decreto agosto).
Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga – art. 1
Previste ulteriori 18 settimane di cassa integrazione con causale COVID-19 in tutte le sue articolazioni (CIGO, FIS, CIGD), da utilizzare nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 Dicembre 2020.
Le complessive 18 settimane sono suddivise in due periodi di 9 settimane, le prime 9 settimane sono concesse senza ulteriori costi per le aziende. Le ulteriori 9 settimane l’azienda potrebbe versare un contributo aggiuntivo sulla base della diminuzione del fatturato. A tal fine è necessario confrontare il fatturato del primo semestre 2020 e quello speculare del 2019.
Se la diminuzione del fatturato è inferiore al 20%, il contributo da versare sarà pari al 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione/riduzione dell’attività.
Se non vi è stata alcuna riduzione del fatturato, il contributo da versare sarà pari al 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione/riduzione dell’attività.
Non è dovuto alcuno contributo aggiuntivo nel caso in cui la riduzione del fatturato è pari o superiore al 20%.
Le giornate di cassa integrazione, richieste ai sensi dei precedenti Decreti, che si collocano, anche parzialmente, dopo il 12 Luglio 2020, sono automaticamente imputate alle prime 9 settimane previste dal Decreto Legge n. 104 del 14 Agosto 2020.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – art. 3
Ai datori di lavoro privati, che non richiedono le nuove 18 settimane di cassa integrazione e che abbiano già fruito, nei mesi di Maggio e Giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai Decreti precedenti, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 Dicembre 2020. L’esonero, in ogni caso, non potrà superare il doppio delle ore di cassa fruite nei mesi di maggio e giugno.
L’agevolazione è sottoposta alla direttiva sugli aiuti di Stato ed è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato – art. 6
Fino al 31 Dicembre, è riconosciuto ai datori che assumono, successivamente all’entrata in vigore del Decreto n. 104, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi.
L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione di contratto da tempo determinato a indeterminato.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali – art. 7
Fino al 31 Dicembre è riconosciuto ai datori di lavoro, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che assumono dipendenti con contratto a tempo determinato e trasformazioni a tempo indeterminato, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 3 mesi.
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine – art. 8
Fino al 31.12.2020, fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare senza causali per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti a termine.
Viene abrogata la norma del DL Rilancio che aveva previsto che il termine dei contratti di lavoro a tempo determinato, fosse prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza Covid-19.
Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo – art. 14
E’ prevista la proroga della durata del divieto di licenziamento, per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle nuove 18 settimane di cassa integrazione o dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
Il divieto opera fino alla conclusione della cassa e/o dell’esonero all’art. 3.
Il divieto non si applica nelle ipotesi di:
– cambio di appalto, in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore;
– cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione;
– fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa;
– accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (non RSU RSA) solo per i lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con conseguente riconoscimento della Naspi.
Viene confermata la possibilità per le aziende di revocare le procedure di licenziamento già avviate, senza oneri per i datori di lavoro, purché facciano richiesta contestualmente di cassa integrazione.
Resta salva la possibilità di licenziare per motivi disciplinari.
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud – art. 27
A favore dei datori di lavoro privati situati nelle aree svantaggiate (Regioni già interessate dal Bonus Sud a cui si aggiunge l’Umbria), è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30%. L’ agevolazione è concessa dal 01.10.2020 al 31.12.2020.
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi – art. 97
I versamenti già sospesi ai sensi degli artt. 126 e 127 del Decreto Rilancio fino al 16 Settembre, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al:
– 50% delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 16 Settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 Settembre 2020;
– il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 Gennaio 2021.
Raddoppio limite Welfare Aziendale anno 2020 – art. 112
L’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3 del TUIR, è elevato ad € 516,46.
Si precisa che tutti gli esoneri (artt. 3-7), e la decontribuzione (art.27) non sono operativi sia per la mancanza di autorizzazione dell’UE, sia perché mancano le istruzioni di prassi.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti