L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 37/E/2021, ha precisato che il rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, c.d. DAD, è da considerare esente quando, all’interno di un piano di welfare aziendale, sia offerto alla generalità o a categorie di dipendenti.
A mente dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), Tuir, non concorrono al reddito “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
Come precisato dall’Agenzia delle entrate, per quanto concerne le modalità di erogazione delle predette prestazioni, la disposizione conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione e istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.
In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi, che, nel disporre la sospensione, totale o parziale, dell'attività didattica in presenza, hanno previsto l'adozione, da parte degli istituti scolastici e universitari, di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ovvero di garantirne la fruizione attraverso la didattica a distanza (c.d. DAD).
Con tale modalità di didattica il pc, il laptop e il tablet si configurano quali strumenti necessari per garantire la frequenza nella c.d. "classe virtuale" e, conseguentemente, la relazione tra docenti e discenti.
L’Amministrazione finanziaria conclude che, in tale contesto, il pc, il laptop e il tablet costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la didattica a distanza, il cui utilizzo è finalizzato all'educazione e all'istruzione; pertanto, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non deve generare reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), Tuir.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.