Circolare 5/2019 del 16.01.2019

Novità sui termini di emissione e registrazione delle fatture

 

Il DL 23.10.2018 n. 119, in vigore dal 24.10.2018, è stato convertito nella L. 17.12.2018 n. 136, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18.12.2018 n. 293, in vigore dal 19.12.2018. Tra le più importanti novità in materia di IVA, si segnalano le seguenti:

Modifica dei termini di emissione delle fatture

Per effetto della modifica dell’art. 21 co. 4 del DPR 633/72, a decorrere dal 01/07/2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Chi si avvale di questa possibilità deve darne evidenza nel documento, specificando:

  • la data in cui è effettuata la cessione di beni ovvero i dati del D.D.T. o la prestazione di servizi
  • la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo (nuovo art. 21 co. 2 lett. g-bis) del DPR 633/72),
  • la data di emissione del documento.

Con riferimento alla fattura elettronica, considerato che la stessa può dirsi emessa al momento della trasmissione mediante il Sistema di Interscambio, il file xml potrà essere trasmesso al SdI entro il nuovo arco temporale (10 giorni) concesso dall’art. 21 del DPR 633/72.

Annotazione delle fatture emesse

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto all’art. 23 del DPR 633/72, il soggetto passivo deve effettuare l’annotazione delle fatture emesse (immediate, differite, riepilogative, fatture emesse per prestazioni di servizi rese verso soggetti UE, fatture emesse per prestazioni di servizi rese/ricevute da soggetti Extra UE)  nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al medesimo mese.

Fanno eccezione le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21 co. 4 terzo periodo lett. b) del DPR 633/72), che devono essere registrate “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese”.

Registrazione degli acquisti

Viene modificato l’art. 25 co. 1 del DPR 633/72, il quale, dispone che il soggetto passivo è tenuto ad annotare in apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa arte o professione, ivi comprese quelle emesse ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 633/72 (autofatture).

Viene abrogata la numerazione progressiva delle fatture prevista dalla norma previgente. L’adempimento risulta assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio, attesa l’immodificabilità del documento elettronico inviato tramite SdI.

Registrazione degli acquisti e diritto alla detrazione

In considerazione della definizione di nuovi termini per l’emissione delle fatture e dei tempi di ricezione della fattura elettronica, che potrebbe venire recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l’imposta diviene esigibile, è stato modificato art. 1 co. 1 del DPR 100/98, al fine di evitare che lo stesso cessionario/committente possa subire un pregiudizio finanziario in conseguenza del rinvio della detrazione.

La nuova norma, in vigore dal 24.10.2018, prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Sono esclusi dalla disposizione i documenti relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti