Entro il 30 settembre 2021 i lavoratori interessati potranno richiedere l’erogazione diretta, da parte dell’INPS, della nuova indennità onnicomprensiva Covid-19 prevista dal decreto Sostegni bis, dietro presentazione della relativa istanza telematica. Lo ha reso noto l’INPS, pubblicando la circolare n. 90 del 2021. L’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi occasionali e dello spettacolo, ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, agli stagionali appartenenti (anche) a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti e agli incaricati alle vendite a domicilio.

Con la circolare n. 90 del 29 giugno 2021, l’INPS ha reso noto che è disponibile l’apposita procedura telematica per la predisposizione delle istanze, che deve essere utilizzata dagli aventi diritto che non hanno presentato la domanda di erogazione per le indennità del decreto Sostegni.

Beneficiari dell’indennità una tantum

L’indennità una tantum riguarda le seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazionedei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione impiegati in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinatodei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

 

 

L’indennità onnicomprensiva, erogata dall’INPS, non concorre alla formazione del reddito e non comporta il riconoscimento dell’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

L’indennità onnicomprensiva, di importo pari a 1.600 euro, spetta a coloro che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Al riguardo l’Istituto fornisce una elencazione dettagliata dei codici Ateco di riferimento e dei CSC ad essi collegati.

Il diritto è condizionato all’aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 e al non essere titolari di trattamento pensionistico diretto né di indennità di disoccupazione NASpI, né titolari, alla data del 27 maggio 2021, di rapporto di lavoro dipendente.

N.B. L’INPS precisa che possono richiedere l’indennità i lavoratori che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione, hanno instaurato e comunque cessato alla data del 27 maggio 2021 un altro rapporto di lavoro subordinato.

Stagionali e somministrati in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

Spetta un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.600 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021.

I beneficiari, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nè di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori intermittenti

Possono presentare domanda per la fruizione di un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo di 1.600 euro a favore dei lavoratori intermittenti, coloro che abbiano svolto la prestazione lavorativa, nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente, per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021.

Destinatari sono sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Alla data di presentazione della domanda, i richiedenti non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nè di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori autonomi occasionali

I lavoratori autonomi occasionali, che non hanno già beneficiato dell’indennità prevista dal decreto Sostegni, possono presentare domanda per la fruizione di un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.600 a condizione che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 maggio 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 27 maggio 2021.

I beneficiari devono essere già iscritti alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021.

Incaricati alle vendite a domicilio

Possono accedere all’indennità onnicomprensiva di 1.600 euro i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, non già beneficiari di indennità ex decreto Sostegni, che possono fare valere per l’anno 2019 un reddito annuo superiore a 5.000 euro e che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2020, se non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

I lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva possono presentare domanda, se non già beneficiari ai sensi del decreto Sostegni, per la fruizione della stessa purché:

  • nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 siano di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoroo dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate;
  • possano fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Deve inoltre trattarsi di soggetti non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 26 maggio 2021, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27 maggio 2021.

Lavoratori dello spettacolo

L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, che non siano titolari alla predetta data del 26 maggio 2021 di trattamento pensionistico diretto né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L‘indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.600 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021.

Deve trattarsi di lavoratori dello spettacolo con un reddito, per il 2019, non superiore ai 35.000 euro, non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 30 novembre 2020 né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Presentazione della domanda

I lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva del decreto Sostegni (articolo 10 D.L. n. 41 del 2021) non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità una tantum prevista dal decreto Sostegni bis.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva possono presentare domanda entro la data del 30 settembre 2021.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS. L’accesso può essere effettuato tramite:

  • PIN INPS (per chi ne è già in possesso);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.