Circolare 10/2020 del 03.11.2020

Decreto ristori

Le principali novità in materia di lavoro del D.L. n. 137 del 28.10.2020

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 137 del 28.10.2020 meglio noto come Decreto ristori.

Di seguito evidenziamo le principali novità in materia di lavoro.

Divieto di licenziamento – art. 12 commi da 9 a 11

Resta confermato, fino a tutto il 31.01.2021, sia l’avvio di procedure di licenziamento collettivo, di cui alla L. 223/91, sia i licenziamenti individuali ed individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo. Parimenti, sono sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate prima del 23.02.2020, nonché quelle avviate ex art. 7 della L. 604/66.

I predetti divieti possono essere superati solo se il datore:

  • Cessi definitivamente l’attività d’impresa, con messa in liquidazione della società e senza che possa configurarsi cessione di ramo o di azienda ex art. 2112 c.c.
  • Accordo collettivo aziendale stipulato con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale che preveda un incentivo alla risoluzione del rapporto, accordo che i singoli dipendenti dovranno poi aderire (potranno percepire la Naspi).
  • In caso di fallimento in cui non sia disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa

Cassa integrazione, assegno ordinario, Cassa in deroga – Art. 12 commi 1-8.

E’ previsto, relativamente al periodo 16.11.2020-31.01.2021, il riconoscimento di 6 settimane di ammortizzatore sociale a pagamento, salva che la riduzione del fatturato (confronto fra 1° semestre 2019-1° semestre 2020) sia superiore al 20%, ovvero trattasi di soggetti rientranti nelle attività di cui al DPCM 24.10.2020 i cui codici Ateco sono elencanti nell’Allegato 1 del DL.

L’entità del contributo è del 9% ovvero 18%, rispettivamente a seconda che la riduzione del fatturato 1° semestre 2019-1° semestre 2020 sia inferiore ovvero non vi sia stata alcuna riduzione.

Le predette 6 settimane saranno riconosciute ai datori:

  • ai quali siano state interamente autorizzate le ulteriori 9 settimane di cui al DL 104/20
  • ai datori rientranti nei settori di cui al DPCM del 24.10.2020 (segue elenco)

E’ previsto che i periodi di integrazione, richiesti ed autorizzati, ai sensi del DL 104/20, per periodi successivi al 15.11.2020 siano imputati alle 6 settimane di cui al DL 137/20.

PER L’ATTIVAZIONE E I RELATIVI COSTI DELLA CASSA INTEGRAZIONE SARÀ NECESSARIO INTERLOQUIRE DIRETTAMENTE CON LO STUDIO.

 

 

Esonero contributivo – Art. 12 commi 14 e 15.

Per i datori che non richiedono i trattamenti di cassa di cui al DL 137/20 è riconosciuto un esonero dei soli contributi Inps di 4 settimane, da fruire entro il 31.01.2021, calcolato sulle ore di cassa del mese di giugno 2020.

E’ altresì previsto che i datori che intendono accedere al trattamento cassa integrazione di cui al DL 137/2020 e che abbiano fruito dell’esonero art. 3 del DL 104/20 possano rinunciare al residuo non goduto ed accedere all’ammortizzatore delle 6 settimane.

Al momento il credito art. 3 del DL 104/2020 è inapplicabile per mancanza delle istruzioni operative e dell’autorizzazione UE.

Sospensione dei versamenti Inps ed Inail – Art. 13.

I datori appartenenti ai settori di cui al DPCM del 24.10.2020 che svolgono attività prevalente di cui ai codici Ateco elencati nell’ Allegato 1, potranno non effettuare il pagamento dei contributi Inps e Inail competenza di mese di novembre 2020.

Detto pagamento potrà essere effettuato alternativamente:

  • unica soluzione entro il 16.03.2021 senza interessi e sanzioni;
  • mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, la prima entro il 16.03.2021.

Smart working – art. 22

Il genitore lavoratore dipendente potrà svolgere attività in smart working se il figlio convivente minore di anni 16:

  • è in quarantena;
  • svolge attività didattica non in presenza a causa della chiusura delle scuole

Laddove l’attività non possa essere resa in smart working:

  • se il figlio è minore di 14 anni: uno dei genitori lavoratori dipendenti può assentarsi percependo un’indennità pari al 50% della retribuzione;
  • se il figlio ha un’età compresa fra 14 e 16 anni: uno dei genitori lavoratori può assentarsi senza corresponsione della retribuzione, né di indennità – Ha diritto alla (sola) conservazione del posto di lavoro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti