Entro il prossimo 16 marzo i sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente le Certificazioni Uniche 2022, inclusive dei redditi utili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Tra le novità di maggiore rilievo, a cui sostituti e intermediari dovranno prestare particolare attenzione, si segnalano le modifiche in tema di trattamento integrativo. Tra le semplificazioni è presente la soppressione della clausola di salvaguardia, introdotta con il D.L. n. 34 del 2020, volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
La struttura ed i contenuti della nuova certificazione sono in linea con il modello dello scorso anno, anche se sono state recepite le modifiche normative che hanno interessato il 2021.
Sono, inoltre, confermate le modalità di trasmissione telematica e consegna ai percipienti, adempimenti che dovranno essere assolti entrambi entro il 16 marzo 2022.
Termini e modalità di presentazione e consegna
In merito alle scadenze per la trasmissione delle CU all’Agenzia delle Entrate, i sostituti di imposta dovranno provvedere a tale adempimento entro il prossimo 16 marzo, laddove la CU sia inclusiva di redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per le altre CU, la trasmissione potrà invece avvenire entro la scadenza per l’invio del Modello 770 2022, fissata al 31 ottobre prossimo.
Rimane ferma la scadenza del 16 marzo per la consegna della CU ai percipienti.
Per l’invio all’Agenzia delle Entrate, anche per il 2022 viene confermata come unica modalità la trasmissione telematica a cura del sostituto di imposta stesso o di un intermediario. È lasciata tuttavia alla facoltà del sostituto la scelta di inviare un unico flusso, o effettuare più invii, a seconda delle proprie specifiche esigenze. La trasmissione si considera finalizzata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Amministrazione, come certificato da apposita comunicazione rilasciata telematicamente. Ricordiamo che si considerano tempestive le trasmissioni che si concludono nei termini previsti. La tempestività è confermata anche per quelle trasmesse per tempo ma scartate, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.
Per quanto riguarda la consegna ai percipienti, la trasmissione in formato elettronico rimane invece un’alternativa rispetto alla consegna cartacea. Nel caso si decida di optare per l’invio elettronico, sarà onere del sostituto assicurarsi che il percipiente sia in grado di entrare nella disponibilità della stessa e materializzarla per i successivi adempimenti.
Contenuti e principali novità
Come i precedenti modelli, la CU 2022 contiene i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La stessa deve inoltre accogliere anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi.
Anche se la struttura della CU 2022 ricalca sostanzialmente quella dello scorso anno, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad apportare alcune modifiche che si sono rese necessarie a fronte delle evoluzioni normative che hanno interessato l’anno 2021.
Trattamento integrativo
Il D.L. n. 3/2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente e convertito nella L. n. 21/2020, ha previsto a partire dal 1° luglio 2020 l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus IRPEF e l’introduzione di nuove misure fiscali volte a ridurre la tassazione sul lavoro.
Tra le nuove misure è previsto il riconoscimento di un “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi, è pari a 1.200 euro per il 2021 e spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non supera 28.000 euro. Rispetto allo scorso anno, la CU 2022 risulta essere semplificata. Infatti, essendo venuta meno la contemporanea presenza del bonus IRPEF e del trattamento integrativo che ha invece interessato l’anno 2020, sono state eliminate tutte le caselle volte ad accogliere i dati relativi al vecchio bonus.
In relazione al trattamento integrativo, vengono confermati gli stessi dati già presenti nella precedente certificazione, a cui si aggiunge la sola casella volta ad accogliere l’eventuale recupero oltre i termini del conguaglio. Si ricorda, infatti che all’art. 1, comma 3 del citato D.L. è previsto che qualora in sede di operazioni di conguaglio, il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. L’eventuale quota da recuperare oltre i termini del conguaglio deve pertanto trovare separata indicazione nella CU. Inoltre, a partire dalla CU 2022 i sostituti dovranno rendere conto dell’importo del trattamento effettivamente recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio rispetto a quanto certificato nella precedente CU.
In linea con lo scorso anno, pare infine utile precisare che la compilazione della sezione relativa al trattamento integrativo deve essere sempre compilata in presenza di redditi di lavoro dipendente e assimilati esposti nella CU, a prescindere se tale trattamento sia o meno riconosciuto dal sostituto.
Clausola di salvaguardia
Ulteriore semplificazione deriva poi dalla soppressione della clausola di salvaguardia introdotta con il D.L. n. 34/2020 volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica. In accordo a tale clausola, infatti, per l’anno 2020 il bonus Irpef ed il trattamento integrativo sono stati straordinariamente riconosciuti anche a fronte di un’imposta lorda inferiore rispetto alle detrazioni spettanti a causa degli ammortizzatori speciali Covid-19 concessi dal decreto Cura Italia.
Ai fini del riconoscimento del bonus IRPEF o del trattamento integrativo per il periodo di fruizione degli ammortizzatori, i sostituti di imposta erano chiamati a considerare, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Trattandosi di una misura temporanea limitata al solo anno 2020, le relative caselle precedentemente esposte nella sezione “Altri dati” sono state pertanto eliminate dalla CU 2022.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
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