Nuovi limiti fringe benefit – Decreto aiuti quater

Il decreto-legge Aiuti-quater, esaminato dal Consiglio dei ministri di giovedì 10 novembre, ha portato da 600 euro a 3mila euro la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit.

Entro il 12 gennaio le aziende potranno riconoscere ai lavoratori beni e servizi, compresi i rimborsi per le bollette, tenendo conto del nuovo limite di esenzione. I conguagli coinvolgeranno anche le auto aziendali.

Oltre ad agevolare le aziende che prima della fine dell’anno volessero erogare nuovi aiuti ai lavoratori, la disposizione ha anche l’effetto di “salvare” le erogazioni effettuate nel 2022 che superano la precedente soglia di 600 euro (stabilita dal decreto Aiuti-bis). In caso di sforamento del tetto, infatti, in base alla disciplina ordinaria dei fringe benefit, confermata dalla recente circolare 35/E dell’agenzia delle Entrate, tutto il valore del benefit viene assoggettato a contributi e imposte (e non solo la differenza fra l’importo esente e la somma erogata).

Innalzando la soglia a 3mila euro, il Governo ha voluto creare una fascia abbastanza ampia da far rientrare nell’esenzione anche importi più sostanziosi erogati finora. Il decreto Aiuti-bis (DL 115/2022) aveva allargato l’ambito dei fringe benefit, includendo fra le somme detassate fino a 600 euro, per il solo 2022:

  • i benefit e le somme erogati entro il 12 gennaio 2023;
  • i rimborsi ai lavoratori degli importi spesi per pagare le utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas, come sostegno per far fronte al caro bollette.

Ora il decreto Aiuti quater, modificando proprio il DL 115/2022, allarga la soglia di esenzione, ma sempre in riferimento al periodo d’imposta in corso.

Che cosa rientra nel benefit

Si può ritenere che i chiarimenti forniti dalle Entrate con la circolare 35/E del 4 novembre valgano anche per la nuova versione della norma. L’allargamento della soglia di esenzione può continuare a intendersi dunque come un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante da 200 euro previsto dall’articolo 2 del Dl 21/2022.

La possibilità di erogare benefit detassati fino a 3mila euro si applica a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi anche ai collaboratori), senza vincoli di reddito per accedere, e i benefit possono essere dati anche ad personam (senza la necessità di un accordo aziendale).

Le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per le utenze domestiche potranno riguardare solo consumi effettuati nel 2022, relativi a immobili abitativi posseduti o detenuti, in base a un titolo idoneo, dal dipendente o dai suoi familiari (purché fiscalmente a carico), a condizione che ne sostengano effettivamente le spese. Sono comprese anche le spese per utenze intestate al condominio o al locatore, a patto che nel contratto sia previsto espressamente il riaddebito analitico delle stesse a carico del locatario (il lavoratore o i suoi familiari che ne sostengano le spese).

Come provare le spese

Il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione che giustifichi la spesa sostenuta o, in alternativa, un’autocertificazione (in base al Dpr 445/2000) con la quale attesti il possesso della documentazione che prova il pagamento delle utenze, e gli elementi necessari per identificarle.

Il datore dovrà acquisire anche una autocertificazione che attesti che le spese non siano state oggetto di richiesta di rimborso anche presso altri datori di lavoro.

Calcoli e conguagli di fine anno

Come detto, in caso di superamento del limite di 3mila euro, il valore erogato al lavoratore e concorre interamente a formare il reddito. Entro il mese di dicembre, i datori di lavoro si troveranno dunque, costretti a effettuare conguagli fiscali in cedolino in favore dei lavoratori per i quali, alla luce della nuova soglia di non imponibilità, il limite risulterà non più superato.

Un caso tipico potrebbe riguardare gli assegnatari di un’auto aziendale a uso promiscuo: il valore determinato dalle tabelle Aci quale fringe benefit annuo risulta, infatti, per la maggior parte delle autovetture, inferiore alla nuova soglia. In questo caso, al lavoratore verranno conguagliati, a suo favore, le imposte e i contributi trattenuti nel corso del periodo d’imposta. Ma le aziende potranno anche attuare nuove iniziative a favore dei dipendenti, tenendo a mente che lo sforamento anche di un solo centesimo del limite determina l’assoggettamento a tassazione e contribuzione ordinaria dell’intero importo riconosciuto, e che l’erogazione dovrà avvenire entro il 12 gennaio 2023.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Bonus 150€ per lavoratori dipendenti

Nel messaggio n. 3806 del 2022, l’INPS rende disponibile un modello da utilizzare come fac-simile per le autocertificazioni che devono essere presentate dai lavoratori dipendenti al fine di ottenere dal datore di lavoro l’indennità una tantum di importo pari a 150 euro, unitamente alle retribuzioni di competenza del mese di novembre 2022. Il bonus 150 euro non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

L’INPS, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, con il messaggio n. 3806 del 2022 ha reso noto il modello di autocertificazione utilizzabile per ottenere il bonus 150 euro previsto dal decreto Aiuti ter.

A chi spetta l’indennità una tantum

L'indennità una tantum pari a 150 euro prevista dal decreto Aiuti ter (art. 18, comma 1, del D.L. n. 144/2022) viene erogata in favore delle seguenti categorie di soggetti:

  • lavoratori dipendenti del settore privato, compresi i lavoratori domestici;
  • beneficiari di naspi e dis-coll;
  • beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuative;
  • lavoratori beneficiari nel 2021 di indennità covid-19;
  • lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti;
  • lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori autonomi privi di partita iva;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza;
  • lavoratori autonomi e professionisti;

Una tantum in busta paga

Il bonus 150 euro una tantum sarà erogato:

  • in busta paga a novembre ai lavoratori dipendenti (senza bisogno di fare domanda ma con autocertificazione al datore di lavoro);
  • con pagamento diretto dall’INPS per i lavoratori domestici e i lavoratori agricoli a termine.
N.B. L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi che danno diritto alla contribuzione figurativa integrale da parte dell’INPS.

Deve trattarsi di lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore all'importo di 1.538 euro, a patto che non siano titolari ad altro titolo della stessa indennità. Proprio per questa ragione è necessario che i lavoratori producano una apposita dichiarazione di responsabilità da consegnare ai datori di lavoro.

Procedura operativa

  • Fase 1 - Accertamento requisiti di spettanza;
  • Fase 2 - Raccolta delle autocertificazioni dai lavoratori dipendenti;
  • Fase 3 - Esposizione in denuncia contributiva.

Le somme erogate con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 sono portate a conguaglio dal datore di lavoro con la denuncia UniEmens che sarà trasmessa telematicamente entro il 31 dicembre 2022. In presenza di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico dell'INPS, l’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

N.B. L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro e spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

Io sottoscritto/a

Cognome …………………………………………………… Nome …………………………………………………… Nato/a il………………… a ……………………………………… prov……… CF …………………………………………. in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso __________________________________, codice fiscale (p.IVA) _________________________, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022

DICHIARO

  • di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
  • di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta;
  • che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità; di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità.                                                    Data ……………………… Firma.........................

 

Lo studio resta a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

Esonero contributivo lavoratrici madri dipendenti del settore privato

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che “in via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro,  ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Tale esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri in relazione a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, ivi compreso il settore agricolo, in riferimento alle lavoratrici madri che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità. L’esonero contributivo, che ha una durata complessiva pari a 12 mesi, decorrenti dalla data del suddetto rientro, si sostanzia in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice e, come tale, non rientra nella nozione di aiuto di Stato e, quindi, non è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Saranno i datori di lavoro a dover richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo inoltrando all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero  medesimo.

L’esonero è oggetto della circolare n. 102/2022 dell’Inps, che riporta anche le istruzioni per il flusso UniEmens.

Saranno i datori di lavoro a dover richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo inoltrando all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero  medesimo.

I datori del settore agricolo dovranno inoltrare l’istanza “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021” tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale aziende agricole” e nel campo “Annotazioni” dell’istanza dovranno inserire le seguenti informazioni con riferimento alla lavoratrice interessata: codice fiscale, cognome e nome, data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità.

Per i rapporti di lavoro domestico verranno fornite istruzioni con successivo messaggio.

 

 

 

Destinatarie

Tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. L’esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente. La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, nonché alle assunzioni a scopo di somministrazione.
 

 

 

Fruizione del congedo di maternità

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16, D.lgs. 151/2001. La misura può comunque trovare applicazione:

laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio;

al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17, D.lgs. 151/2001.

Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà, in ogni caso, avvenire entro il 31 dicembre 2022.

 

 

Assetto e misura dell’esonero

L’esonero:

è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice;

ha una durata massima di 12 mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.

 

Condizioni di spettanza dell’esonero

L’agevolazione:

non ha natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione;

non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, quindi, non è neanche subordinato al possesso del Durc.

 

Coordinamento con altre agevolazioni

L’esonero è cumulabile:

con gli esoneri contributivi relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;

con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota Ivs a carico del lavoratore, (laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali);

con l’incremento di 1,2 punti percentuali dell’esonero sulla quota Ivs a carico del lavoratore previsto dal c.d. Decreto Aiuti-bis per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresa la 13ª o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Decreto conciliazione vita-lavoro

Il D.lgs. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, contiene disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

L’Inps, con i messaggi n. 3066/2022 e n. 3096/2022, in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, ha fornito le prime indicazioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale e informato che, dal 13 agosto 2022, è comunque possibile:

  • fruire dei congedi di paternità obbligatorio, parentale per genitori lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e autonomi, come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’Inps;
  • astenersi dal lavoro per i lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale, presentando successivamente domanda all’Inps attraverso i consueti canali (sito web, Contact center integrato o patronati) non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica;
  • richiedere i permessi di cui all’articolo 33, L. 104/1992 (3 giorni), e il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, D.lgs. 151/2001, per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, come modificati, presentando domanda all’Inps attraverso i consueti canali (sito web, Contact center integrato o istituti di patronato); tuttavia, nelle more del rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure, ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, sarà necessario allegare, all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46, D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti la convivenza di fatto con il disabile da assistere. Nel caso di convivenza normativamente prevista, ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46, D.P.R. 445/2000, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso. Il rilascio delle implementazioni informatiche sarà reso noto dall’Inps con successiva comunicazione.

Congedo di paternità obbligatorio

Il padre lavoratore, anche adottivo o affidatario, nel periodo dai 2 mesi precedenti la data presunta del

parto ed entro i 5 mesi successivi alla nascita, si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi

(20 in caso di parto plurimo), non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa, anche

in caso di morte perinatale del figlio. Il congedo:

  • è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) della madre lavoratrice;
  • è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo (non negli stessi giorni). Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende

fruire del congedo, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Per il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta per tutto il periodo un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Congedo di paternità alternativo

Diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità (astensione obbligatoria) o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Per il congedo di paternità alternativo il trattamento economico e normativo è quello del congedo di maternità.

Congedo parentale (astensione facoltativa)

Per quanto riguarda il congedo parentale, il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni precedentemente previsti, con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei.

Alla luce della novella normativa, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:

  • alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:

  • la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio. Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23 del T.U.

Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi. Qualora sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al 12° anno (e non più fino all'8° anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'indennità è calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità.

Per tutto il periodo di prolungamento del congedo per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione.

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, 13ª mensilità o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Divieto di licenziamento

Il divieto di licenziamento in caso di fruizione del congedo di paternità per la durata dello stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino vale sia per il congedo obbligatorio che per quello alternativo.

Indennità di maternità per autonome e imprenditrici Agricole.

Congedo parentale autonomi

Il diritto al congedo parentale, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale, limitatamente a un periodo di 3 mesi, entro il primo anno di vita del bambino, anche in caso di adozione o affidamento, è stato esteso a entrambi i genitori.

Dalla nuova formulazione deriva, perciò, il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

Indennità di maternità per libere professioniste

Alle libere professioniste, iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, è corrisposta un'indennità di maternità per i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa e ora anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza,  sulla base degli accertamenti medici.

Trattamento economico congedo parentale gestione separata

La normativa novellata dal decreto legislativo n. 105/2022 dispone la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.

Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Priorità nella variazione di orario di lavoro e sanzioni

Il riconoscimento della priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, è riconosciuta se tali patologie riguardano, oltre il coniuge, i figli o i genitori, anche la parte di un'unione civile o il convivente di fatto.

Inoltre, i lavoratori che richiedono la trasformazione del contratto per gravi patologie o inabilità di parenti e conviventi e figli conviventi non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro e che qualunque misura adottata in violazione della disposizione è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Sgravio contributivo in busta paga

Tra le novità del decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022), l’art. 20 ha previsto un aumento di 1,2 punti percentuali della riduzione contributiva già prevista dalla legge di Bilancio 2022.

La norma non modifica la disciplina originaria contenuta all’art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021, ma si limita solo a prevedere l’incremento della misura applicabile limitatamente ai periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.

Pertanto, la misura della riduzione dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore applicabile nel secondo semestre 2022 è del 2 per cento e non più dello 0,8 per cento come peraltro rimane confermata per il primo.

A chi e come si applica

Secondo quanto previsto dalla fonte di riferimento, cioè dal comma 121 in parola, la riduzione contributiva si applica per tutti i rapporti di lavoro dipendente, salvo per quelli di lavoro domestico.

Per cui non rileva la categoria legale del lavoratore, la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro e neanche se il datore di lavoro sia pubblico o privato, in quanto l’unico requisito soggettivo richiesto riguarda il lavoratore ed è riferito all’importo della retribuzione che non può superare l’importo mensile di 2.692 euro.

È infatti questo l’unico parametro da prendere a riferimento per verificare o meno la possibilità di ridurre il carico contributivo a carico del lavoratore.

Il legislatore, a tal fine, prevede più specificamente che la retribuzione imponibile ai fini contributivi, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non deve eccedere l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Il legislatore non condiziona l’applicazione della riduzione contributiva al rispetto di una retribuzione imponibile mensile in tutti i periodi di paga nell’anno di applicazione della riduzione, in quanto opera su base mensile.

In sintesi, come indica anche l’INPS nella circolare n. 43 del 2 marzo 2022, spetta ove nel mese di paga di riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccede 2.692 euro, mentre nel solo mese in cui il massimale (soglia di retribuzione imponibile) sia superato non spetta alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.

Dunque, per concludere, il perimetro di calcolo è mensile e non occorre effettuare alcun conguaglio a fine anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Informativa al personale Decreto Trasparenza

Con l'entrata in vigore dal 13 agosto 2022 del D.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (G.U. n. 176 del 29 luglio 2022), è stata recepita in Italia la Direttiva (UE) 2019/11521, relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. La norma è basata su disposizioni relative ai diritti minimi e alle informazioni da fornire ai lavoratori in merito alle condizioni di lavoro, in un'ottica rivolta ai nuovi sviluppi demografici, alla digitalizzazione e a nuove forme di lavoro.

Scopi principali delle nuove regole che sostituiscono interamente quelle contenute nel D.lgs. 152/1997 sono di migliorare:

  • l'accesso dei lavoratori alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro;
  • la condizioni di lavoro di tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle tipologie di lavoro non standard;
  • il rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro, mediante un rafforzamento delle misure di tutela;
  • la trasparenza nel mercato del lavoro, evitando però di imporre oneri eccessivi alle imprese di qualsiasi dimensione.

Le disposizioni del D.lgs. 104/2022 si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022 e a quelli che verranno attivati in data successiva e riguardano tutti i rapporti di lavoro dipendente, di qualsiasi tipologia, nonché quelli di collaborazione sia genuini che quelli etero organizzati, quelli occasionali (ex voucher), compresi i rapporti lavorativi dei marittimi, del settore pesca e degli addetti ai servizi domestici, salvo le esclusioni indicate caso per caso.

Sono invece esclusi dalla disciplina del D.lgs. 104/2022 i seguenti rapporti:

  • i rapporti di lavoro autonomo;
  • i rapporti di lavoro nell'ambito sportivo;
  • i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
  • i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi;
  • i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di 3 ore a settimana in un periodo di riferimento di 4 settimane consecutive.

In breve, le novità più rilevanti rispetto all'assetto precedente in vigore dal 1997:

  • è stato ampliato l'elenco delle informazioni che attualmente il datore di lavoro già̀ fornisce al lavoratore;
  • sì, regolamenta la tempistica e i mezzi con cui le informazioni devono essere comunicate al lavoratore;

si estende l'adempimento informativo, per quanto compatibile con la natura e la tipologia del rapporto di lavoro, anche al committente di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nonché alle prestazioni di lavoro occasionale tramite piattaforma informatica INPS.

Le informazioni al lavoratore

Le categorie di informazioni che il datore di lavoro o il committente è tenuto a fornire al prestatore prima di instaurare il rapporto di lavoro, mettendo in evidenza i dati nuovi rispetto a quanto previsto nella disciplina previgente, sono le seguenti:

  • identità delle parti, compresi, elemento di novità, gli eventuali codatori;
  • il luogo di lavoro che, se variabile, va esplicitato compresa l'ipotesi (novità) in cui il lavoratore sia libero di stabilirlo (come nello smart working);
  • la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  • l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • la tipologia di rapporto di lavoro, e la relativa durata prevista in caso di rapporti a termine;
  • l'identità delle imprese utilizzatrici, se nota, nella somministrazione (novità);
  • la durata del periodo di prova, se previsto;
  • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista (novità);
  • la durata del congedo per ferie, nonché (novità) degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
  • la procedura (novità), la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  • l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  • il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto (novità);
  • gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso (assicurazioni; fondi pensione ecc.) (novità).

Va sottolineata la parte relativa all'orario di lavoro in quanto, nella disciplina previgente, bastava indicare la relativa fascia oraria della prestazione, mentre oggi le informazioni diventano molto più articolate in base ai diversi regimi di orario.

Con il D.lgs. 104/2022 infatti occorre specificare la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, e se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile (per quest'ultimo aspetto rinviamo all'articolo successivo).

Utilizzo di sistemi di valutazione automatica

Novità assoluta è rappresentata dall'art. 1-bis inserito nel corpo del D.lgs. 152/1997, che contempla l'ipotesi in cui, dall'assunzione, all'assegnazione di mansioni al recesso, il datore di lavoro/committente utilizza sistemi di monitoraggio automatizzati basati su un programma software che, incrociando dati, esprime determinate valutazioni.

In questo ambito, pertanto, il datore di lavoro o committente nell'informativa generale, è tenuto ad esplicitare al prestatore le seguenti notizie:

  • gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l'utilizzo di tali sistemi;
  • gli scopi, le finalità, la logica ed il funzionamento dei sistemi in questione;
  • le categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi stessi inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;
  • le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;
  • il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi nonché le metriche utilizzate per misurare tali parametri, e gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.

Tutte queste informazioni sono poi oggetto di rispetto delle regole sulla privacy ai sensi del reg. UE 679/2019 e datore di lavoro/committente devono rispettare una serie di obblighi di comunicazione coi lavoratori di cui daremo conto nel terzo intervento.

Distacco all'estero

Nel riformulare la norma del D.lgs. 152/1997, cambia poco rispetto a prima, fatta eccezione per due nuove informazioni che il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori (sono esclusi marittimi e pescatori) che distacca temporaneamente all'estero anche per meno di 30 giornate (limite precedente):

  • la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante, in base alle più recenti norme sulla parità di trattamento tra distaccato e lavoratori in forza presso il distaccatario estero nell'ambito di una prestazione di servizi internazionali;
  • l'indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante il lavoratore distaccato in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco applicate in quello stato a cui il datore distaccante deve adeguarsi.

Quando il distacco supera le 4 settimane consecutive il datore di lavoro deve integrare l'informativa con l'indicazione delle modifiche intervenute al contratto di lavoro.

Modifiche contrattuali

È confermato l'obbligo di comunicare in forma scritta al lavoratore o collaboratore dopo l'instaurazione del rapporto, ogni modifica che non derivi dalla legge o dal contratto collettivo. Ciò che cambia sono le tempistiche, in quanto la comunicazione va fatta non più entro un mese ma dal giorno successivo a quello in cui le modifiche hanno avuto effetto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Novità fringe benefits

Fringe benefit concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti non tassati entro il limite complessivo di 600 euro; possono essere agevolate anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Sono queste le principali novità presenti nel Dl 115/2022 (Aiuti-bis) volte a incentivare azioni di welfare aziendale a favore dei lavoratori dipendenti. L’agevolazione è limitata al 2022.

L’articolo 12 del Dl 115/2022 prevede che «in deroga» a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del Tuir «non concorre alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600».

La “deroga” in sostanza riguarda: da un lato, il perimetro oggettivo della norma includendo anche determinate “somme”; dall’altro, l’innalzamento della soglia di esenzione da 258,23 a 600 euro.

In merito all’aspetto oggettivo, come previsto in precedenti interpretazioni, si rileva che la locuzione «somme erogate e rimborsate» consente l’esenzione fiscale «sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte; è irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate coprano o meno l’intero costo» (circolare 5/E/2018, paragrafo 3.3, dell’agenzia delle Entrate). Inoltre, nel settore privato, considerando anche l’agevolazione di 200 euro a favore dei buoni carburante, prevista dal Dl 21/2022, le azioni di welfare aziendale esentasse, collegate a beni e servizi concessi dai datori di lavoro ai dipendenti, potranno raggiungere nel 2022 la somma complessiva di 800 euro.

Sotto l’aspetto soggettivo, la disposizione è rivolta ai «lavoratori dipendenti». In analogia a quanto già previsto per gli anni 2020 e 2021, questo riferimento determinerebbe l’applicazione della nuova disposizione sia ai redditi di lavoro dipendente sia ai redditi assimilati agli stessi (come i co.co.co). Un’interpretazione differente, volta a rendere la norma applicabile ai soli redditi di lavoro dipendente, come ad esempio espresso dalle Entrate riguardo l’esenzione dei buoni carburante (circolare 27/E/2022), renderebbe di fatto operativo un doppio canale nell’applicazione dall’articolo 51, comma 3, del Tuir che mal si concilierebbe con la finalità agevolativa della norma.

Inoltre, si rileva che il decreto, almeno esplicitamente, non richiede la condizione che i beni, i servizi e le somme ivi previste, ai fini dell’applicazione dell’esenzione, debbano essere offerti alla generalità o a categorie di dipendenti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Bonus energia elettrica e gas

Sono previsti alcuni crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:

  • imprese energivore
  • imprese gasivore
  • imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni.

La seguente tabella riepiloga la misura dei crediti d'imposta in esame.

Soggetti beneficiari I trimestre 2022 II trimestre 2022 III trimestre 2022
Imprese energivore 20% 25% 25%
Imprese non energivore - 15% 15%
Imprese gasivore 10% 25% 25%
Imprese non gasivore - 25% 25%

Imprese energivore

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore) di cui al DM 21.12.2017 sono riconosciuti alcuni crediti d'imposta, in misura differente in relazione al primo, al secondo o terzo trimestre 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 e 11.7.2022 n. 25).

Nozione di imprese energivore

Nel rinviare al DM 21.12.2017, le norme agevolative identificano le imprese a forte consumo di energia come quelle aventi i requisiti di cui all'art. 3 e, contestualmente, iscritte all'elenco CSEA di cui all'art. 6 co. 1 del citato DM (circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13, § 1.1).

Per imprese a forte consumo di energia (c.d. energivore) si intendono quindi le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti (art. 3 del DM 21.12.2017):

  • operano nei settori dell'Allegato 3 alla comunicazione Commissione Europea n. C(2014) 200/01 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
  • operano nei settori dell'Allegato 5 alla citata comunicazione (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) ai sensi dell'art. 5 del DM 21.12.2017 non inferiore al 20%;
  • non rientrano tra i precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ex art. 39 del DL 83/2012.

Inoltre, l'art. 4 del DM identifica i requisiti di intensità di costo dell'energia elettrica rispetto al VAL (almeno il 20%) o rispetto al fatturato (almeno il 2%) che le imprese devono dimostrare di raggiungere per l'iscrizione all'elenco.

Per fruire del credito d'imposta in commento, oltre a possedere i requisiti di cui al citato art. 3, è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell'elenco di cui all'art. 6 co. 1 del DM 21.12.2017 dell'anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.

Qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2022, § 1.1).

Rientrano nell'agevolazione anche le imprese energivore iscritte nell'elenco per l'anno 2022 con la "sessione suppletiva" e, conseguentemente, il credito d'imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022 (circ. Agenzia delle Entrate 11.7.2022 n. 25, § 1.1).

Primo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022 (art. 15 del DL 4/2022).

Tale agevolazione è riconosciuta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica (macrocategoria solitamente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia"; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 1.1), calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Secondo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% (in luogo del 20% inizialmente previsto) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (combinato disposto degli artt. 4 del DL 17/2022 e 5 co. 1 del DL 21/2022).

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:

  • l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
  • il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Terzo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, qualora o costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (art. 6 co. 1 del DL 115/2022).

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso:

  • l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
  • il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Imprese diverse da quelle energivore

Alle imprese diverse da quelle energivore ex DM 21.12.2017, dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, sono riconosciuti specifici crediti d'imposta.

Secondo trimestre 2022

Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% (in luogo del 12% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 3 del DL 21/2022 e art. 2 co. 3 del DL 50/2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 3).

Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Terzo trimestre 2022

Il credito di imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022).

Comunicazione del venditore

Con riferimento al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato (art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022 e delibera ARERA 29.7.2022 n. 373):

  • il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
  • l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

La medesima disposizione è prevista con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6 co. 5 del DL 115/2022).

Imprese gasivore

Alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. "gasivore") sono riconosciuti alcuni crediti d'imposta, in misura differente in relazione al primo, al secondo o al terzo trimestre 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20).

Nozione di imprese gasivore

Per imprese a forte consumo di gas naturale si intendono le imprese che congiuntamente:

  • operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541;
  • hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Primo trimestre 2022

Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare del 2022 (art. 15.1 del DL 4/2022, introdotto dall'art. 4 del DL 50/2022).

Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Secondo trimestre 2022

È previsto un credito d'imposta pari al 25% (in luogo del precedente 20% e del 15% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022, dalle imprese gasivore (cfr. art. 5 del DL 17/2022, art. 5 co. 2 del DL 21/2022 e art. 2 co. 2 del DL 50/2022).

Il credito d'imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Terzo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 2 del DL 115/2022).

Imprese diverse da quelle gasivore

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 del DL 17/2022, sono previsti i seguenti crediti d’imposta.

Secondo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022 (art. 4 del DL 21/2022 e art. 2 co. 1 del DL 50/2022; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20).

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Terzo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022).

Comunicazione del venditore

In merito al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato (art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022 e delibera ARERA 29.7.2022 n. 373):

  • il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
  • l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

La medesima disposizione è prevista con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6 co. 5 del DL 115/2022).

Irrilevanza fiscale

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d'imposta:

  • non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
  • non rilevano ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Limite de "minimis" - Inapplicabilità

L'art. 40-quater del DL 73/2022 convertito ha abrogato l'art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022, che prevedeva il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime "de minimis". Non è quindi più prevista alcuna disposizione che subordini i crediti d'imposta in esame al regime "de minimis".

Modalità di utilizzo

I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:

  • entro il 31.12.2022;
  • esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
  • senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.

La seguente tabella riepiloga i codici tributo da utilizzare.

Codice tributo Agevolazione
6960 Credito d'imposta per imprese energivore (I trimestre 2022)
6961 Credito d'imposta per imprese energivore (II trimestre 2022)
6962 Credito d'imposta per imprese gasivore (II trimestre 2022)
6963 Credito d'imposta per imprese non energivore (II trimestre 2022)
6964 Credito d'imposta per imprese non gasivore (II trimestre 2022)
6966 Credito d'imposta per imprese gasivore (I trimestre 2022)

I crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati siano (FAQ Agenzia Entrate 11.4.2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 1.3 e circ. Agenzia delle Entrate 20/2022):

  • sostenute nel trimestre di riferimento, ai sensi dell'art. 109 del TUIR;
  • documentate mediante il possesso della fattura di acquisto.

Cessione del credito d'imposta

I crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie entro il 31.12.2022 (art. 15.1 co. 4 del DL 4/2022, artt. 3, 4 e 9 del DL 21/2022, art. 6 co. 7 del DL 115/2022; provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445; circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 4, circ. Agenzia delle Entrate 20/2022, § 5).

  • solo per intero (l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito);
  • ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione;
  • con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

Visto di conformità

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione.

Utilizzo da parte del cessionario

Il credito d'imposta deve essere utilizzato dal cessionario:

  • entro il 31.12.2022;
  • con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

I codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti d'imposta in compensazione nel modello F24 sono stati istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 12.7.2022 n. 38.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di "bonus edilizi" di cui agli artt. 121 co. 4 - 6 e 122-bis del DL 34/2020.

Comunicazione della cessione del credito

La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445):

  • dal 7.7.2022 al 21.12.2022;
  • in caso di obbligo di visto di conformità, soltanto dal soggetto che appone il visto; in alternativa, direttamente o tramite intermediari abilitati;
  • mediante l'apposito modello approvato;
  • utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Per ciascun credito d'imposta, il cedente può inviare una sola comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del credito stesso.

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la "Piattaforma cessione crediti".

Cumulabilità con altre agevolazioni

I crediti d'imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Cigo alte temperature

Con il comunicato stampa congiunto INPS-INAIL del 26 luglio e con il successivo messaggio n. 2999 del 28 luglio è stata prevista la possibilità di richiedere la CIGO in caso di temperature effettive e percepite oltre i 35 gradi che rientrano nella causale “eventi meteo”.

Il perdurare delle alte temperature di questi giorni fa sì che il datore di lavoro possa procedere, nell’ambito della causale meteo, alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Niente bollettino meteo da allegare all’istanza INPS ma attenzione all’obbligo di informativa e alle tempistiche di invio della domanda.

Causali ordinarie della CIGO

L’art. 11, D.lgs. n. 148/2015 prevede la possibilità per i datori di lavoro di accedere alla CIGO al verificarsi di:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato.

Con particolare riferimento alla causale intemperie stagionali, l’art. 6 del D.M. 95442 del 15 aprile 2016 definisce la fattispecie “eventi meteo” come la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta ad eventi meteorologici, stabilendo che nella relazione tecnica l’azienda richiedente deve:

  • documentare l’evento meteorologico;
  • illustrare l'attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento;
  • riportare le conseguenze che l'evento stesso ha determinato.

Con la circolare n. 139/2016, l’INPS ha fornito ulteriori istruzioni in merito alle previsioni del D.M. 95442/2016.

In particolare, con particolare riferimento alle condizioni climatiche da alta temperatura, l’Istituto ha precisato che le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto.

Ammissione alla CIG per le alte temperature 2022

Con il comunicato stampa congiunto INPS-INAIL del 26 luglio e con il successivo messaggio INPS n. 2999, sono state emanate le istruzioni per la cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del perdurare delle temperature elevate di questa estate.

Viene, infatti, previsto che le imprese potranno richiedere l’intervento della CIGO quando il termometro supera i 35 gradi, fermo restando che saranno considerate valide anche tali temperature non solo se effettive ma anche percepite.

Per quanto riguarda la sospensione o riduzione di attività, questa rientra nella specifica causale “eventi meteo” e l’Istituto richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 139/2016 e con il messaggio n. 1856/2017.

Con particolare riferimento alla temperatura, viene previsto che possono essere considerate come causali di sospensione o riduzione dell’attività temperature:

  • effettive superiori a 35 registrate dai bollettini meteo;
  • percepite, che sono più elevate rispetto a quelle reali, anche al di sotto dei 35° fermo restando la tipologia di lavorazione in atto.

Per quanto riguarda la temperatura percepita, l’Istituto precisa che tale situazione, si determina, per esempio, nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura percepita superiore a quella reale, con la conseguenza che la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo dovrà tenere conto anche del grado di umidità: in base alla combinazione dei valori temperatura e tasso di umidità infatti, è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Vengono riportati alcuni esempi di lavorazioni dove la temperatura percepita può essere superiore ai 35 gradi percepiti:

  • lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni;
  • lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione;
  • fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Precisa l’INPS nel messaggio n. 2999 che la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l’integrabilità della causale “evento meteo” per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35° centigradi e dalla valutazione delle predette caratteristiche può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.

Niente bollettino meteo allegato

Richiamando il contenuto del messaggio n. 1856/2017, l’INPS ricorda che per l’accesso all’integrazione salariale CIGO, nella domanda e nella relazione tecnica allegata sarà sufficiente indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime.

L’Istituto ricorda che nel caso in cui tali informazioni non siano state fornite, sarà necessario da parte dello stesso attivare con le consuete modalità, il supplemento istruttorio (art. 11, co. 2, DM 95442/2016)

Non è previsto l’obbligo di allegare dichiarazioni di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato che attestino l’entità della temperatura, né l’obbligo di allegare i bollettini meteo.

Sarà poi cura dell’Istituto provvede autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.

Si ricorda che la relazione tecnica ha un ruolo centrale in sede di istruttoria dell’istanza, in quanto l’autorizzazione della cassa integrazione ordinaria è decisa sulla base della relazione tecnica e della documentazione eventualmente a essa allegata.

Sospensione dell’attività per rischio alla sicurezza causa alte temperature

L’INPS infine ricorda che indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, viene sempre ammessa la possibilità di accedere alla CIGO in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza disponga la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

Con il messaggio n. 2999, si precisa che qualora il datore di lavoro non abbia allegato alla domanda l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, la dichiarazione potrà essere richiesta attivando il supplemento di istruttoria, fermo restando che non sarà necessaria alcuna acquisizione se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Nessuna deroga agli aspetti formali

La particolare causale collegata al gran caldo non esonera però l’azienda dal rispetto degli adempimenti formali preventivi di informazione e al rispetto delle modalità e tempistiche per la presentazione dell’istanza CIGO

Informativa L’art. 14, comma 1 del D.lgs. n. 148/2015 prevede infatti che nei casi di eventi oggettivamente non evitabili, come quelli meteo, che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare alle RSA o RSU ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,

la durata prevedibile della sospensione o riduzione

il numero dei lavoratori interessati.

In caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta di una delle parti e da presentarsi entro 3 giorni dall’informativa iniziale, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

Presentazione istanza telematica L’istanza CIGO e la relativa relazione tecnica deve essere presentata nei termini ordinari che nel caso di eventi oggettivamente non evitabili, è entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

Si ricorda che nel computo del predetto termine, secondo i principi generali, si esclude il giorno iniziale e se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine sopra indicato, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione

Si ricorda infine che qualora dall’omessa o tardiva presentazione della domanda derivi, a danno dei lavoratori, la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Buono carburante L. 51/2022

Il D.L. 21/2022, in vigore dal 22 marzo scorso convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022, ha introdotto misure urgenti per contrastare gli effetti negativi della crisi ucraina, tra le quali la previsione di non concorrenza al reddito, per il solo 2022 e nel limite di 200 euro, di buoni carburante (o titoli similari) che le aziende volessero cedere ai lavoratori dipendenti per agevolarli.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, fornisce l’ambito di applicazione e le relative istruzioni per l’erogazione, da parte dei datori di lavoro privati, del bonus carburante ai propri dipendenti.

  • Il soggetto che può erogare i buoni carburante (o titolo analogo) è unicamente il datore di lavoro del settore privato.
  • I possibili destinatari dei buoni carburante sono esclusivamente i lavoratori dipendenti senza alcuna distinzione tra le varie tipologie contrattuali presenti in azienda (part-time, apprendisti, tempi determinati, intermittenti…). L’erogazione non sarà possibile, viceversa, per i tirocinanti, i collaboratori coordinati e continuativi o gli amministratori.
  • Tipologia di welfare. Il valore erogabile, nell’importo massimo di 200 euro, dovrà riguardare esclusivamente buoni per il rifornimento di carburante per autotrazione. Parliamo di:
    • benzina;
    • gasolio;
    • GPL;
    • metano;
    • per la ricarica di veicoli elettrici.
  • Modalità di erogazione

L’erogazione dei buoni potrà avvenire, da parte dei datori di lavoro privato, esclusivamente su base volontaria. La scelta dei lavoratori ai quali erogare il beneficio potrà essere effettuata anche ad personam e senza necessità di un preventivo accordo contrattuale.

La distribuzione dei voucher, con la conseguente erogazione da parte del datore di lavoro al dipendente, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 gennaio 2023, in applicazione del principio di cassa allargato, a prescindere dal fatto che il dipendente usufruisca del servizio in un momento successivo.

I buoni potranno essere erogati sia in formato cartaceo che elettronico e dovranno riportare il loro valore nominale. In merito al costo di acquisto dei buoni carburante, il valore erogato al dipendente rappresenterà il costo azienda.

Il bonus carburante è da considerarsi aggiuntivo al riconoscimento di un ulteriore buono benzina erogato nel limite, previsto dal TUIR, di 258,23 euro. Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione fiscale, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente potranno raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.