Bonus “Natale”

Si informano i gentili Clienti che con la conversione in Legge del così detto Decreto Omnibus (D.L.113/2024), avvenuta in data 07 ottobre 2024, sono state introdotte importanti novità, tra cui di particolare rilievo, in ambito lavoro, risulta sicuramente essere l’introduzione per l’anno 2024 del così detto “Bonus Natale”.

Si tratta di un bonus di importo pari a 100 euro, che non concorrerà alla formazione del reddito, sarà anticipato dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta e dovrà essere erogato, a richiesta del lavoratore, con la prossima 13° mensilità, ma al verificarsi di specifiche condizioni oggettive e soggettive in capo al lavoratore.

Di seguito una analisi elaborata in virtù dei primi chiarimenti dell’Agenzia Entrate, come da Circolare A.E. 10 ottobre 2024, n. 19/E.

Innanzitutto, è bene determinare la platea dei potenziali destinatari: tutti i lavoratori dipendenti, assunti a tempo determinato o indeterminato, part-time o tempo pieno, compreso i lavoratori domestici. Restano esclusi i collaboratori coordinati e continuativi.

L’erogazione del bonus non sarà automatica bensì subordinata:

  • alla presentazione di un’apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro da parte dei lavoratori dipendenti;
  • al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Ai fini della determinazione del reddito complessivo, si considerano anche i redditi agevolati previsti da specifiche normative (es. mance detassate, cedolare secca, forfettari), mentre è escluso il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze;
  • coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) fiscalmente a carico; oppure almeno un figlio a carico se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli oppure se la coppia è separata effettivamente e legalmente;
  • capienza fiscale: IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, anticiperà l’importo spettante e lo porterà in compensazione nel modello F24 ma avrà l’obbligo, in sede di conguaglio fiscale, di verificare il diritto al beneficio in oggetto e di provvedere, in caso di esito negativo della verifica, al recupero delle relative somme non spettanti al lavoratore.

L’importo dovrà essere riproporzionato in base ai giorni di lavoro che avranno dato diritto alla retribuzione, ovvero al periodo lavorato. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nessuna riduzione del bonus dovrà essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).

In caso di concomitanza di più rapporti di lavoro part-time, l’indennità sarà erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.

Per i rapporti di lavoro intervenuti e cessati precedentemente, si ritiene che il contribuente potrà beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi.

In ogni caso, la norma prevede che in sede di dichiarazione dei redditi:

  • venga rideterminato l'importo dell'indennità già erogata dal sostituto d'imposta con la tredicesima mensilità;
  • venga riconosciuto il diritto a percepire l'indennità in commento in tutte le ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, la stessa non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se il percettore è alle dipendenze di un datore di lavoro che non riveste la figura di sostituto d'imposta.

Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risultasse non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo dovrà essere restituito dal contribuente con le stesse modalità di versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento.

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