Bonus mobili

I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale relativo alle spese per l'arredamento sono i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, in particolare interventi di:

  • manutenzione ordinaria con riferimento a parti comuni. Attenzione: l'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • sismabonus (vedasi interpello 558/2020) acquisto di un immobile antisismico (risposta Agenzia delle Entrate del 2021 n. 515)
  • ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato da eventi calamitosi;
  • acquisto di immobili ristrutturati da imprese che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile (la Legge di Stabilità 2015 ha ampliato da 6 a 18 mesi il termine entro cui l'immobile dev'essere ceduto/assegnato dall'impresa di costruzione o cooperativa edilizia).

Non è possibile abbinare il bonus mobili a quegli interventi eseguiti nelle singole abitazioni che l'art. 16-bis del TUIR agevola con il 50% a prescindere dalla categoria edilizia in cui ricadono: ad esempio, opere per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, interventi di cablatura degli edifici, opere finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche, quelle per prevenire infortuni domestici, acquisto box pertinenziale.

Non danno mai diritto al bonus mobili gli interventi di riqualificazione energetica che rientrano nell’Ecobonus.

L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.

Limite al Bonus

E’ possibile acquistare mobili e/o grandi elettrodomestici solo entro l’anno successivo alla data di inizio lavori. Quindi per gli acquisti che si effettuano nel 2021 l'agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia con data inizio lavori posteriore al 1° gennaio 2020. La data di inizio lavori deve risultare da apposite abilitazioni amministrative, dalla Cila o da una dichiarazione sostitutiva in tutti i casi dove non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi.

Massimali

Nel 2021 il massimale per l’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici è stato aumentato ad euro 16.000,00.

In base alle ultime notizie relative alla bozza della Legge di Bilancio non ancora approvata, per il 2022 il massimale scenderà ad euro 5.000,00.

Per le spese relative al bonus mobili a cavallo d’anno non è ancora chiaro se si dovrà tener conto del nuovo massimale ridotto, di conseguenza, si consiglia di anticipare il più possibile le fatture ed i relativi pagamenti entro il 31.12.2021. Si ricorda che il pagamento deve essere fatto con mezzi tracciabili (bonifico ordinario, carta di credito, bancomat)

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori delucidazioni.

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