L'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni operative per la corretta applicazione dell'esenzione fino a 3.000 euro dei benefit ordinariamente imponibili e dei rimborsi delle utenze telefoniche per i percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato con figli a carico.
L’articolo 40 del D.L. 48/2023 (L. 85/2023) stabilisce, limitatamente al periodo d’imposta 2023 e a determinate condizioni, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile, in deroga all’art. 51, c. 3, del TUIR, fino a € 3.000 del valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento (seguendo, parzialmente, la logica dello scorso anno) delle utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica e gas) ai lavoratori dipendenti con figli (compresi i nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, adottivi e affidati) aventi reddito, nel periodo d’imposta 2023, non superiore ai valori individuati dall’art. 12 del TUIR per essere considerati fiscalmente a carico.( i figli devono possedere redditi, nel 2023, non superiori a 2.840.51 ovvero a € 4.000 se di età non superiore a 24 anni).
Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate
Con la circolare n. 23, del 1° agosto 2023, l’Agenzia delle entrate interviene fornendo chiarimenti integrativi sulla corretta portata della norma e di seguito evidenziati:
- Con riferimento ai requisiti oggettivi, l’Agenzia precisa:
- La norma in argomento produce effetti di detassazione oltre che ai fini IRPEF (n.d.r. - e addizionali all’IRPEF) anche ai fini dell’imposta sostitutiva nell’ipotesi di erogazione di premi di risultato/ripartizione utili convertiti (ove previsto dall’accordo aziendale), per scelta del lavoratore, in flexible benefit (compresi erogazioni e rimborsi per utente domestiche);
- Riguardo alle citate utenze domestiche, le somme da erogare o da rimborsare devono riguardare consumi per il quali non è stato richiesto ed ottenuto, nel periodo d’imposta 2022, l‘erogazione o il rimborso ai sensi dell’art. 12 del DL 115/2022, L. 142/2022 (c.d. decreto aiuti bis);
- Con riferimento ai requisiti soggettivi, l’Agenzia precisa.
- I destinatari sono, come già precisato lo scorso anno, i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato (quindi, non solo i dipendenti come indicato nella norma, ma, come precisato anche per lo scorso anno, i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa e gli amministratori titolari di collaborazione tipica non attratta dall’attività professionale);
- Il beneficio può essere applicato, dal datore di lavoro, anche in via discrezionale (ad personam); La verifica del requisito dei figli a carico (i figli devono possedere redditi, nel 2023, non superiori a 2.840.51 ovvero a € 4.000 se di età non superiore a 24 anni) deve essere effettuata al 31.12.2023;
- L’agevolazione è riconosciuta in misura intera (massimo € 3.000) a ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio (quindi anche nel caso in cui ci siano più figli e solo uno rispetta il requisito previsto dalla norma) purché sia fiscalmente a carico (applicazione delle regole fiscali) di entrambi i genitori (non conta chi percepisce le detrazioni d’imposta ovvero la detrazione non viene percepita perché rientrante nell’Assegno Unico Universale ovvero, n.d.r., la detrazione non è riconosciuta per effetto del reddito);
- Come per la soglia di € 258,23 (art. 51, c.3) anche la soglia di € 3.000 rappresenta un limite (non una franchigia), conseguentemente superare detto limite comporta che l’intero valore dei benefit (erogazioni/rimborsi delle utenze domestiche) concorre a formare reddito imponibile (sia ai fini fiscali che ai fini contributivi);
- Per quanto concerne l’applicazione operativa, l’Agenzia precisa:
- L’esenzione dei benefit fino a € 3.000 è condizionata dal ricevimento da parte del lavoratore della dichiarazione (non è prevista una forma specifica), firmata anche digitalmente, che il datore di lavoro dovrà conservare, attestante di averne diritto (figlio/figli con Il/i requisito/i per essere considerato/i fiscalmente a carico, con l’indicazione del/dei corrispondente/i codice/i fiscale/i). In assenza della dichiarazione il beneficio non è applicabile. Il lavoratore è, inoltre, tenuto a comunicare successive variazioni ovvero il venir meno della prevista condizione;
- Il datore di lavoro sostituto d’imposta riconosce l’agevolazione in base alle dichiarazioni acquisite (non è necessario attendere il 31.12.2023) e qualora, successivamente, il lavoratore comunichi che i presupposti per il diritto sono venuti meno (il/i figlio/i ha/hanno superato il reddito per essere considerato/i fiscalmente a carico), il medesimo sostituto procederà con i conguagli nei mesi successivi in ogni caso entro il termine per i conguagli fiscali di fine anno (28.2.2024 – art. 23, DPR 600/1973) o di fine rapporto;
- L’informativa dovuta alla RSU, ove presente, necessaria per l’applicazione del beneficio, deve avvenire entro la chiusura del periodo d’imposta (per i redditi di lavoro dipendente, entro il 12.1.2024), quindi non necessariamente prima di applicare la norma;
- L’esonero fino a € 3.000 è cumulabile (solo ai fini fiscali) con l’esonero bonus carburante di € 200;
- Continuano ad essere applicabili i chiarimenti forniti dall’Agenzia nel 2022 con la circolare 35/2022, per le parti compatibili anche con l’esenzione 2023 (esempio l’obbligo di recuperare la documentazione/dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle utenze domestiche)
Aspetti contributivi
L’esenzione fino a euro 3.000 è applicabile anche ai fini contributivi. Si attendono ora le istruzioni operative da parte dell’Istituto, soprattutto per quanto concerne le eventuali operazioni di conguaglio.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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