La legge di Bilancio 2023 (l. 197/2022, commi da 294 a 299) si occupa delle assunzioni agevolate previste per il 2023. Tra le misure adottate, si prevede l’innalzamento del limite di esenzione contributiva a 8.000 riconosciuto a quei datori di lavoro che nel corso dell’anno 2023 assumono soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età.
Pertanto, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo sarà del 100% nel limite massimo di 8.000 euro. Resta confermato che l’esonero contributivo non si applica al premio INAIL e la misura dovrà attendere il via libera da parte dell’UE.
Datori di lavoro beneficiari
Sono beneficiari dell’esonero contributivo 2023 i datori di lavoro privati (escluso il settore domestico) imprenditori e non imprenditori compresi anche quelli che non svolgono attività imprenditoriale.
Lavoratori beneficiari
L’esonero spetta ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata nel corso dell’anno 2023:
- non abbiano compiuto il 36°anno di età;
- non risultinoessere stati occupati a tempo indeterminatocon il medesimo o con altro datore di lavoro.
Rapporti di lavoro agevolati
Danno diritto a fruire dell’esonero contributivo:
- assunzione a tempo indeterminato part time o full time;
- trasformazione di rapporti a tempo determinato;
- assunzione a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001;
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Viceversa, non danno diritto a fruire dell’esonero contributivo le assunzioni di:
- apprendisti;
- lavoratori domestici;
- lavoratori intermittenti;
- dirigenti;
- apprendisti in prosecuzione in rapporto a tempo indeterminato;
- giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Agevolazione
L’agevolazione consiste, per un periodo massimo di 36 mesi, nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua.
Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
L’Incentivo viene previsto in 48 mesi a favore dei datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Il beneficio previsto è subordinato, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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