Circolare 06/2020 del 19.03.2020
D.L. Cura Italia
Sospensione dei versamenti e degli adempimenti
e brevi cenni sulle altre misure
Il decreto “Cura Italia” introduce alcune misure a sostegno dell’economia, in questa sede verranno trattate in particolare delle misure relative alle proroghe di adempimenti e versamenti.
Siamo in attesa dei provvedimenti attuativi relativi alle altre misure, pertanto forniremo solo brevi cenni in merito ai seguenti aspetti ritenuti di maggior interesse:
- indennità di 600,00 euro per le partite iva
- cassa integrazione
- credito d’imposta per i commercianti che pagano l’affitto di negozi e botteghe
Indennità di 600,00 euro
Viene prevista un’indennità di 600 euro in favore dei professionisti iscritti alla gestione separata INPS e dei lavoratori autonomi iscritti alle altre gestioni previdenziali obbligatorie INPS (es. artigiani e commercianti).
Consigliamo a tali soggetti di iscriversi al sito dell’INPS al fine di dotarsi del codice PIN, perché con ogni probabilità la domanda dovrà essere effettuata online mediante l’utilizzo del PIN.
Le risorse sono limitate e verranno scartate le domande ricevute dopo l’esaurimento dei fondi.
Cassa integrazione
In merito agli ammortizzatori sociali quali, cassa integrazione ordinaria, fondo di integrazione salariale, cassa integrazione in deroga, si attendono provvedimenti da parte delle regioni e chiarimenti operativi da parte dell’INPS. Non è chiaro ancora chiaro se l’INPS provvederà direttamente al pagamento o se il datore di lavoro dovrà anticipare le somme, non è chiaro se bisognerà effettuare consultazioni con i sindacati e non è chiaro se prima di ricorre a questi strumenti è necessaria la fruizione delle ferie residue. In ogni caso sono previsti 4 mesi di tempo per presentare le domande.
Credito d’imposta per il canone di affitto di botteghe e negozi
E’ previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 pagato per gli immobili di categoria catastale C/1.
Mini proroga di 4 giorni per i versamenti scadenti il 16 marzo
L’articolo 60 del Decreto in commento prevede che tutti i versamenti scaduti lo scorso 16 marzo sono posticipati al prossimo 20 marzo.
Si tratta, in particolare, di tutti i versamenti fiscali e di tutti i versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali.
I versamenti interessati sono quelli relativi a: IVA, ISI E IVA forfetaria, ritenute alla fonte (cod. 1001, 1040, 1019, 1020, 1919, 1030, 7085).
Sospensione dei versamenti per i contribuenti con fatturato < 2.000.000 euro
Il decreto prevede la sospensione dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 a favore dei contribuenti che hanno realizzato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.
Saranno conseguentemente oggetto di sospensione i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte da lavoro dipendente e assimilato (escluso 1040), i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.
I predetti versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020, con la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.
La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Sospensione dei versamenti per i contribuenti appartenenti a determinati settori
Il decreto rinvia anche gli adempimenti connessi al versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti sul reddito da lavoro dipendente e assimilato, relativamente alle imprese che operano in determinati settori, a prescindere dal fatturato realizzato (maggiore o inferiore a 2 milioni di euro) nel periodo d’imposta precedente.
In particolare, il Decreto riprende l’articolo 8 D.L. 9/2020 (che riguardava solamente i soggetti che operano nel settore turistico) ed estende i relativi benefici anche alle imprese operanti in altri settori tra cui:
- le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- i soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- i soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- i soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- i soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- le aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- i soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- i soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
Per tali imprese (ad esclusione delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) è previsto che i differimenti riguardino le ritenute, i contributi (previdenziali ed assicurativi) relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dovuti fino al 30 aprile 2020, nonché l’Iva dovuta nel mese di marzo 2020.
Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni ed interessi).
Per quanto concerne, invece, le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il decreto prevede una sospensione dei versamenti più lunga. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Sospensione degli altri adempimenti fiscali
L’art. 62 del D.L. Cura Italia dispone (per tutti i contribuenti) la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali in scadenza dal periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (limitatamente ai versamenti, il decreto ha previsto regole differenti a seconda della tipologia di contribuente). Il citato decreto dispone che i predetti adempimenti sospesi debbano essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Tra gli adempimenti più rilevanti rientra senza dubbio la dichiarazione annuale Iva per l’anno 2019, in origine in scadenza entro il prossimo 30 aprile, la cui presentazione slitta a questo punto al 30 giugno 2020.
Viene espressamente previsto che non rientrano nella sospensione in commento i termini previsti dall’art.1 del D.L. 9/2020 con riferimento ai dati propedeutici alla predisposizione della dichiarazione precompilata, per cui si conferma:
- il differimento dal 9.3.2020 al 31.3.2020 del termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020;
- il termine del 31.3.2020 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020 e delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019;
- la proroga dal 28.2.2020 al 31.3.2020 del termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2019;
- il differimento dal 15.4.2020 al 5.5.2020 del termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative al 2019;
- l’anticipazione al 2020 di tutti i nuovi termini relativi ai modelli 730, che si sarebbero dovuti applicare dal 2021.
Effettuazione ritenute d’acconto
I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.
Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).
Sospensione pagamento di atti impositivi
Sono sospesi, dall’8.3.2020 al 31.5.2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori. Nel predetto lasso temporale, quindi, è sospesa, in sostanza, qualsiasi attività impositiva, come, ad esempio, la liquidazione automatica della dichiarazione.
Accertamenti esecutivi e avvisi di addebito
Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.
Lo stesso dicasi per gli accertamenti in materia di tributi locali che, dall’1.1.2020, grazie alla legge di bilancio 2020, sono esecutivi (nel senso che, successivamente all’accertamento, non c’è più la fase intermedia rappresentata dalla notifica della cartella di pagamento, ma subito l’esecuzione).
Non vengono però sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.
I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme, che presuppongono, per i tributi erariali, l’avvenuto affidamento delle somme all’Agente della riscossione.
Ad esempio, se un avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.
Dovrebbero essere sospese, ma il punto non può ancora essere dato per pacifico, le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo. Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l’atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo.
La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito, che, attualmente, rappresentano l’unica modalità di riscossione per i contributi INPS. Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento.
Cartelle di pagamento
Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento.
Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo. Non si tratta, comunque, di un fatto che pregiudica i contribuenti, visto che essendo atti che vengono notificati in momenti successivi alla cartella di pagamento, sarebbero già maturati gli interessi di mora. Non dovrebbero essere sospesi neanche i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione.
I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme. Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.
Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti
Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 31.5.2020.
Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020.
Avvisi Bonari
Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione. Quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.
Altri atti impositivi
La sospensione dall’8.3.2020 al 31.5.2020 vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento.
Ogni altro atto è fuori dalla sospensione. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:
- avvisi di recupero dei crediti d’imposta;
- accertamenti con adesione stipulati prima dell’accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
- avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
- accertamenti di valore ai fini dell’imposta di registro.
Sospensione dei versamenti contributivi per lavoratori domestici
Ai sensi dell’art. 36 del DL17 marzo 2020, n.18, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 31.5.2020. I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 10.6.2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Sospensione dei versamenti del PREU sugli apparecchi da gioco
Sono prorogati al 29.5.2020 i termini per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) e b) del TULPS e del canone concessorio in scadenza entro il 30.4.2020.
Le somme dovute possono essere versate in 8 rate mensili di pari importo, di cui: la prima entro il 29.5.2020, le successive entro l’ultimo giorno del mese e l’ultima entro il 18.12.2020.
Sono dovuti gli interessi legali (pari allo 0,05% annuo), calcolati giorno per giorno.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.