Circolare 11/2019 del 27.09.2019
La data sulla fattura elettronica differita
Possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese
La circolare 14/E del 17/06/2019, stabilendo che la fattura elettronica “differita” doveva riportare la data dell’ultimo DDT del mese, era apparsa fin da subito del tutto insoddisfacente.
L’indicazione della data di fine mese, anziché quella dell’ultima consegna, non avrebbe arrecato alcun danno all’erario, considerato che l’imposta a debito sarebbe comunque confluita nella liquidazione IVA dello stesso mese.
Con la risposta n. 389 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 del mese successivo.
Si ricorda che, a differenza delle fatture differite, le fatture immediate devono essere inviate allo SdI entro 12 giorni.
Tabella riepilogative di esempio
Effettuazione operazione | Data fattura | Generazione | Invio | |
Fattura immediata | 28/09/2019 | 28/09/2019 | Entro l’10/10/2019 | Entro l’10/10/2019 |
Fattura differita
(indicare nel corpo della fattura i dati dei DdT) |
DdT del 02/09/2019
DdT del 15/09/2019 DdT del 28/09/2019 |
30/09/2019 | Entro il 15/10/2019 | Entro il 15/10/2019 |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.