Circolare 3/2019 del 09.01.2019
DL Semplificazioni:
le novità previste dal DL n. 135/2018
Con il DL n. 135/2018 il legislatore ha introdotto alcune semplificazioni ed innovazioni in materia di adempimenti e procedimenti di esecuzione, introducendo norme a favore di coloro che sono titolari di crediti nei confronti della PA e che sono oggetto di pignoramenti. Vengono previste, inoltre, alcune disposizioni di favore per le PMI in ritardo con il pagamento di finanziamenti, nel caso in cui siano titolari di crediti nei confronti della PA.
Di seguito illustriamo le principali novità previste dal DL Semplificazioni.
Abrogazione del LUL telematico
Come noto, dal 01.01.2019, per effetto di quanto previsto dall’articolo 15 del DL n. 151/2015, il LUL avrebbe dovuto essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro. Per effetto di quanto previsto dal DL semplificazioni, tale disposizione viene soppressa, pertanto continua ad essere tenuto e conservato presso la sede legale dell’impresa, presso il consulente o i servizi di assistenza delle associazioni di categoria.
Abrogazione del SISTRI
Viene prevista, a decorrere dal 01.01.2019, la soppressione del SISTRI. Fino alla definizione di un nuovo sistema di tracciabilità continuano a trovare applicazione gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedente al SISTRI (MUD, tenuta del registro di carico e scarico e utilizzo dei formulari di trasporto).
PMI creditrici delle PA con difficoltà di pagamento
Viene istituita una sezione speciale nel fondo di garanzia per le PMI dedicato a garantire le imprese titolari di crediti nei confronti della PA e che si trovano in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari.
La garanzia viene concessa su finanziamenti già concessi e non coperti da garanzia pubblica anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dall’erogatore come inadempienze probabili al 15.12.2018.
La garanzia copre, in misura non superiore all’80% del totale, fino ad un massimo di 2.500.000 euro dell’importo minore tra il finanziamento non rimborsato e l’importo dei crediti certificati. L’aiuto viene concesso solo nel caso in cui tra banca e impresa sia sottoscritto un piano per il rientro del finanziamento di durata non superiore a 20 anni.
Conversione del pignoramento
Come previsto dall’articolo 495 cpc il debitore può chiedere di sostituire alle cose e ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante, a quelli intervenuti ed alle spese di esecuzione. Per effetto di quanto previsto dal DL semplificazioni il debitore può depositare in cancelleria una somma non inferiore ad 1/6 dell’importo del credito. Il Giudice può disporre il versamento rateale, nel termine di 48 mesi, dell’importo per la conversione del pignoramento.
Nei casi di ritardo o omissione superiori a 30 giorni le somme versate formano parte dei beni pignorati.
Pignoramento dell’immobile
Per effetto di quanto previsto dal DL semplificazioni i debitori esecutati che vantano crediti nei confronti della PA possono evitare la perdita dell’immobile pignorato. Qualora l’importo dei crediti sia pari o superiore all’ammontare dei crediti vantati dal creditore procedente e dei creditori intervenuti il giudice dispone il rilascio dell’immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto.
Passaggio alla PEC potenziata e modifiche CAD
Apportando una modifica al codice dell’amministrazione digitale, viene previsto che il passaggio da PEC a PEC potenziata (con riconoscimento dell’emittente o del destinatario) verrà regolamentato con apposito DPCM.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti