I sostituti d'imposta applicano l'imposta sulle rivalutazioni del fondo Tfr maturate in ciascun anno, da versare entro il 16 febbraio dell'anno successivo ed entro il 16 del mese di dicembre dell'anno d'imposta in corso, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, oppure in alternativa l’acconto può essere commisurato al 90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto. L'articolo 11, D.lgs. 47/2000 consente di scegliere, in ciascun anno, tra le 2 predette modalità di calcolo dell’acconto quella più conveniente. Tale imposta è imputata a riduzione del fondo Tfr.
Con la circolare n. 50/E/2002, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
- l'imponibile da utilizzare per calcolare l’acconto è il Tfr maturato al 31 dicembre dell’anno precedente e relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso;
- per determinare la percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l’incremento Istat dei prezzi al consumo rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente;
- per i dipendenti cessati in corso d’anno l’acconto è dovuto nella misura del 90% dell’imposta sulle rivalutazioni trattenuta alla cessazione del rapporto di lavoro.
La variazione dell'indice Istat nel 2022 ha avuto un impatto rilevante dato che il coefficiente di rivalutazione è stato del 9,974576, mentre nel 2023 il coefficiente sarà ben inferiore (l’ultimo rilevato è dell’1,822970) e ciò porta con sé la conseguenza che, se si calcolasse e versasse l’acconto secondo le istruzioni sopra illustrate, in sede di saldo si potrebbe determinare un credito importante da recuperare, nonché la necessità di chiedere l’apposizione del viso di conformità se l’importo del credito fosse superiore a 5000 euro.
Con la risoluzione n. 68/E/2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, con riferimento all’anno in corso, il sostituto d’imposta può determinare l’acconto sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata nel 2023 (ipotizzando perciò l’incremento Istat dei prezzi al consumo) così da determinare un valore di acconto in linea con il valore definitivo del saldo, ricordando tuttavia che qualora il versamento dell’acconto risultasse poi insufficiente rispetto all’imposta dovuta, l’insufficiente versamento sarà sanzionabile, ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione con ravvedimento operoso.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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