Patente a punti per operare nei cantieri
Dal 01 ottobre 2024 diventerà obbligatorio per tutte le imprese operanti in cantieri temporanei o mobili essere in possesso della patente a crediti, previa domanda da effettuare telematicamente attraverso il portale dell’INL (cliclavoro) da parte del legale rappresentante o lavoratore autonomo anche per il tramite di un delegato.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
I cantieri temporanei e mobili sono quelli individuati nell’Allegato X del decreto legislativo n.81/2008. Si tratta di qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori edili o di ingegneria civile:
“I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.
Soggetti interessati
I soggetti tenuti al possesso della patente sono tutte le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che prestano attività in un cantiere temporaneo o mobile indipendentemente dal tipo di attività svolta. (art.89 c.1, lett.a D.lgs 81/2008).
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture di materiale, chi presta attività intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.) ed i titolari di attestazione SOA pari o superiore alla III categoria di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
La patente verrà rilasciata previo rispetto dei seguenti requisiti:
- Certificato di iscrizione alla CCIAA
- Attestati di FORMAZIONE OBBLIGATORIA in tema di SALUTE E SICUREZZA
- Possesso del DURC in corso di validità
- Possesso del DVR (documento di valutazione dei rischi) qualora sia occupato in azienda almeno un lavoratore (compresi soci e collaboratori).
- Possesso della certificazione di regolarità fiscale
- Nomina RSPP (RESPONSABILE DEL DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) qualora sia occupato in azienda almeno un lavoratore (compresi soci e collaboratori).
In caso di dichiarazione non veritiera, circa il possesso di uno dei predetti requisiti, è prevista la revoca della patente.
Il credito iniziale sarà pari a 30 crediti per tutte le imprese, salvo decurtazione di un punteggio in occasione di infortuni ed in funzione della gravità degli stessi:
- da 20 a 40 punti per infortunio mortale,
- 15 per inabilità permanente e 10 per malattia professionale.
La sospensione dell’attività è prevista in caso di raggiungimento della soglia minima di 15 crediti.
Sarà invece previsto un incremento dei punti in base alla storicità dell’impresa (2 crediti per ogni anno di servizio) ed in base ad investimenti in materia in materia di sicurezza o interventi in ambiti formativi (possesso di sistemi certificati per la salute e sicurezza; investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare per gli stranieri...).
A questo link è disponibile l’autodichiarazione da compilare e spedire via pec all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.