1 PREMESSA
Con il DL 30.12.2023 n. 215, pubblicato sulla G.U. 30.12.2023 n. 303 ed entrato in vigore il 31.12.2023, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).
Il DL 30.12.2023 n. 215 è stato convertito nella L. 23.2.2024 n. 18, pubblicata sulla G.U. 28.2.2024 n. 49 ed entrata in vigore il 29.2.2024, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 215/2023 convertito.
2 ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EX L. 197/2022 - PROROGA DELLE RATE
La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto una rottamazione dei ruoli inerente ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022, che ha come effetto l’abbattimento delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione (c.d. “rottamazione-quater”).
La domanda andava presentata entro il 30.6.2023.
2.1 PRIME TRE RATE - PROROGA DEI PAGAMENTI
Mediante l’art. 3-bis del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge:
- sono stati riaperti al 15.3.2024 i termini per il pagamento della “maxirata” scaduta lo scorso 18.12.2023 (che comprendeva le prime due rate già scadute il 31.10.2023 e il 30.11.2023);
- è stata posticipata al 15.3.2024 la rata in scadenza il 28.2.2024.
È prevista la tolleranza di cinque giorni di ritardo, quindi saranno ritenuti validi anche i pagamenti effettuati entro il 20.3.2024.
Tale riapertura dei termini blocca qualsiasi tipo di azione esecutiva.
Versamento delle ulteriori rate
Alle restanti rate del piano rimangono applicabili le scadenze originarie.
2.2 CONTRIBUENTI ALLUVIONATI
La medesima proroga opera per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata: le rate scadute il 31.1.2024 e il 28.2.2024 potranno quindi essere pagate entro il 15.3.2024.
3 RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE - ESTENSIONE ALL’ANNO 2022
Con l’art. 3 co. 12-undecies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, il ravvedimento operoso speciale previsto dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) viene esteso alle violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate inerenti al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (anno 2022 per i soggetti “solari”).
Potranno essere sanate con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo:
- le infedeli dichiarazioni modello IVA 2023 e modello 770/2023;
- le infedeli dichiarazioni modelli REDDITI e IRAP 2023;
- le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni commesse nell’anno 2022;
- le indebite compensazioni di crediti inesistenti e/o non spettanti commesse nell’anno 2022.
Non possono essere ravvedute le omesse dichiarazioni.
Occorre quindi, entro il 31.3.2024, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, dovendosi sanare ciascuna violazione.
Se il contribuente ha commesso omesse fatturazioni nel 2022 che hanno avuto riflesso sul modello IVA 2023, dovrà pagare due sanzioni pari al 5%.
3.1 TERMINI PER I VERSAMENTI
Il pagamento delle somme e la dichiarazione integrativa dovranno avvenire entro il 31.3.2024.
I versamenti potranno essere effettuati in 4 rate di pari importo, scadenti:
- il 31.3.2024;
- il 30.6.2024;
- il 30.9.2024;
- il 20.12.2024.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.
3.2 ANNUALITÀ ANTECEDENTI AL 2022
In base al dato normativo, sembra che sia stata introdotta una sola “estensione” del ravvedimento speciale alle violazioni dichiarative riguardanti l’anno 2022 senza che sia possibile ravvedere anche gli anni antecedenti.
Per le annualità antecedenti, rimarrebbe la possibilità di beneficiare del ravvedimento ordinario.
4 ASSEMBLEE “A DISTANZA” PER SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
L’art. 3 co. 12-duodecies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.7.2023) per l’utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020), consentendone lo svolgimento “a distanza” fino al 30.4.2024.
In sintesi, dunque, con riguardo alle assemblee “tenute” fino a tale data, sarà possibile:
- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo);
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).
Approvazione del bilancio nei 180 giorni
La riapertura dei termini in questione non appare impattare sul primo comma dell’art. 106 del DL 18/2020, che continua a riferirsi ai soli bilanci al 31.12.2020, con la conseguenza che il bilancio al 31.12.2023 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle con-dizioni indicate dal Codice civile.
Tuttavia, si segnala che l’art. 11 co. 2 del disegno di legge recante misure a sostegno della competitività dei capitali, approvato in via definitiva dal Senato il 27.2.2024, prevede il differimento del termine di applicazione della disciplina in questione al 31.12.2024.
5 ESENZIONI IRPEF PER I REDDITI FONDIARI DI CD E IAP - PROROGA AL 2024 E 2025 CON LIMITAZIONI REDDITUALI
L’art. 13 co. 3-bis del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, proroga per gli anni 2024 e 2025 l’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 1 co. 44 della L. 232/2016 a favore dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) ex art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
A differenza di quanto previsto fino al 2023, l’esenzione viene tuttavia limitata solo ad alcuni scaglioni di reddito. In particolare, viene disposto che, per gli anni 2024 e 2025, i redditi dominicali e agrari (considerati congiuntamente) di CD o IAP:
- fino a 10.000,00 euro, sono interamente esenti dall’IRPEF;
- oltre i 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, sono esenti nella misura del 50%;
- oltre i 15.000,00 euro, concorrono interamente alla formazione del reddito complessivo assoggettato all’IRPEF.
5.1 DETERMINAZIONE DEGLI SCAGLIONI REDDITUALI
Per individuare gli scaglioni di riferimento per l’esenzione, e dunque l’eventuale reddito imponibile, CD e IAP devono:
- rivalutare i redditi dominicali e agrari risultanti in Catasto rispettivamente del 70% e dell’80% (non si applica invece l’ulteriore rivalutazione del 30%);
- sommare i redditi dominicali e agrari così ottenuti.
5.2 SOGGETTI BENEFICIARI
L’esenzione spetta alle persone fisiche in possesso della qualifica di CD o IAP.
Possono beneficiare dell’esenzione anche le società semplici che attribuiscono i redditi fondiari per trasparenza ai soci persone fisiche (in possesso della qualifica di CD o IAP).
CD o IAP affittuari
L’esenzione spetta anche a CD o IAP che abbiano preso in affitto i terreni agricoli per curarne la conduzione (l’esenzione per il CD/IAP affittuario riguarda esclusivamente il reddito agrario, poiché l’imposizione del reddito dominicale compete al proprietario del terreno; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2022 n. 9, § 1).
6 CUMULABILITÀ DELLE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO CON CONTRIBUTI REGIONALI - PROROGA AI CONTRIBUTI EROGATI NEL 2025 E 2026
L’art. 3 co. 12-ter del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, estende ai contributi erogati nel 2025 e 2026 la facoltà, prevista dall’art. 7 del DL 34/2023, di considerare ammessa alla detrazione “edilizia” per interventi di risparmio energetico anche la parte di spesa per la quale è concesso un contributo dalle Regioni (o dalle Province autonome di Trento e Bolzano).
6.1 DETRAZIONI “EDILIZIE” CUMULABILI
Il predetto regime di cumulabilità riguarda le detrazioni per interventi di risparmio energetico di cui:
- all’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF al 50%);
- agli artt. 1 co. 344 - 347 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (ecobonus IRPEF/IRES dal 50% all’85%).
La disposizione non contempla invece il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020.
6.2 AMBITO APPLICATIVO
Il regime di cumulabilità si applica per i contributi regionali (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) al contempo:
- cumulabili con le agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni che li regolano;
- istituiti al 31.3.2023 (data di entrata in vigore del DL 34/2023), ed erogati nel 2023, 2024, 2025 e 2026.
In ogni caso, la somma della detrazione “edilizia” e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammessa all’agevolazione o al contributo.
7 PRESTAZIONI SANITARIE - DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - PROROGA PER IL 2024
L’art. 3 co. 3 del DL 215/2023, non modificato in sede di conversione in legge, rinnova, anche per l’anno 2024, il divieto di emissione di fatture elettroniche, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.
Nello specifico, il divieto (già previsto per gli anni dal 2019 al 2023) opera:
- per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- per i soggetti che non sono tenuti a tale invio, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018).
Anche per il 2024, dunque, tali fatture sono emesse in formato cartaceo, o elettronico extra-SdI, in ragione della necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti.
Resta fermo l’obbligo di fatturazione elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie rese a committenti diversi dalle persone fisiche.
Tuttavia, laddove la prestazione sia materialmente eseguita su una persona fisica, ma la fattura sia emessa in formato elettronico nei confronti di un soggetto passivo (ad esempio la fattura emessa da una struttura sanitaria alla compagnia assicurativa che si fa carico del pagamento della prestazione), il rispetto della normativa sulla privacy comporta che i nominativi dei pazienti non vadano indicati nel documento (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307; FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).
8 PROROGA DELL’ESCLUSIONE IVA PER GLI ENTI ASSOCIATIVI
L’art. 3 co. 12-sexies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, rinvia dall’1.7.2024 all’1.1.2025 (quindi di sei mesi) le modifiche previste per il regime IVA degli enti associativi.
Le modifiche in parola sono recate dall’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021, il quale stabilisce che alcune operazioni attualmente escluse da IVA ai sensi dell’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72 (come le operazioni rese dagli enti agli associati dietro corrispettivi specifici) saranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta. Contestualmente, però, molte di queste operazioni (anche se non tutte) potranno beneficiare del regime di esenzione.
Nello specifico, il DL “Milleproroghe” modifica l’art. 1 co. 683 della L. 234/2021, che fissava la decorrenza delle novità all’1.7.2024.
8.1 OPERAZIONI ESCLUSE DA IVA FINO AL 31.12.2024
Per effetto della proroga, continuano a essere escluse da IVA fino al 31.12.2024:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto; sono comprese le operazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché le operazioni rese nei confronti dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (art. 4 co. 4 del DPR 633/72);
- le cessioni di pubblicazioni da parte delle citate associazioni, effettuate prevalentemente verso i propri associati (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
- le somministrazioni di alimenti e bevande da parte di associazioni di promozione sociale, a favore di soci, associati o partecipanti, rese dietro pagamento di corrispettivi specifici presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, sempreché l’attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (art. 4 co. 6 del DPR 633/72).
L’esclusione da imposta resta subordinata al rispetto dei requisiti statutari previsti dall’art. 4 co. 7 del DPR 633/72.
8.2 ESENZIONI VALIDE DAL 2025
Dall’1.1.2025, le richiamate previsioni di esclusione da IVA verranno abrogate e le operazioni in parola diverranno rilevanti ai fini dell’imposta. Contestualmente, però, verranno introdotte nuove ipotesi di esenzione all’interno dell’art. 10 del DPR 633/72.
Nello specifico, verranno esentate le seguenti operazioni:
- le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1), organizzate a loro esclusivo profitto;
- la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3 co. 6 lett. e) della L. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, sempreché l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.
Le citate esenzioni si applicheranno a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza e nel rispetto di alcuni requisiti statutari dell’ente che le pone in essere.
Si sottolinea che l’attrazione nel campo IVA, benché in regime di esenzione, imporrà agli enti, in linea generale, di assolvere gli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc.). Le operazioni esenti, inoltre, a differenza di quelle attualmente escluse da IVA in quanto “decommercializzate”, concorreranno alla formazione del volume d’affari.
Resterebbe comunque ferma la possibilità di avvalersi dell’opzione di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72 che consente di beneficiare dell’esonero dagli adempimenti IVA per la generalità delle operazioni esenti (cfr. sul punto anche circ. Agenzia delle Entrate 25.2.2022 n. 5).
9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO
In sede di conversione in legge è stato significativamente integrato l’art. 14 del DL 215/2023, prevedendo ulteriori disposizioni in materia di lavoro sportivo, con particolare riferimento:
- ai termini per le comunicazioni relative alle prestazioni dei direttori di gara nel semestre luglio-dicembre 2023 (art. 14 co. 2-bis del DL 215/2023);
- all’opzione per il regime previdenziale da parte di specifiche categorie di lavoratori (art. 14 co. 2-ter del DL 215/2023);
- all’applicazione delle ritenute sui premi degli atleti del dilettantismo (art. 14 co. 2-quater del DL 215/2023).
9.1 COMUNICAZIONI PER LE PRESTAZIONI DEI DIRETTORI DI GARA
Modificando l’art. 25 co. 6-quater del DLgs. 36/2021, viene prorogato dal 31.1.2024 al 31.3.2024 il termine per trasmettere al Centro per l’impiego – senza incorrere in alcuna sanzione – le comunicazioni relative alle prestazioni rese nel semestre luglio-dicembre 2023 dai direttori di gara e da tutti quei soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive.
Il termine in questione vale anche per le comunicazioni all’interno del RASD riguardanti i direttori di gara convocati e i compensi agli stessi riconosciuti, sempre con esclusivo riferimento al periodo luglio-dicembre 2023.
9.2 OPZIONE PER IL REGIME PREVIDENZIALE
Viene modificato l’art. 35 co. 3 del DLgs. 36/2021, fissando al 30.6.2024, anziché entro 6 mesi dall’entrata in vigore del medesimo provvedimento di riforma dello sport, il termine entro il quale gli istruttori presso impianti e circoli, nonché i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e 22 del DM 15.3.2005, possono optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo anziché accedere a quello previsto nell’ambito della riforma del lavoro sportivo dall’art. 35 del DLgs. 36/2021.
9.3 RITENUTE ALLA FONTE PER I PREMI EROGATI AGLI ATLETI
Il DL “Milleproroghe” stabilisce che sulle somme di cui all’art. 36 co. 6-quater del DLgs. 36/2021, versate a titolo di premi per gli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione (ossia il 29.2.2024) e fino al 31.12.2024, non vadano applicate le ritenute alla fonte previste dall’art. 30 co. 2 del TUIR, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta all’atleta non supera l’importo di 300,00 euro.
Laddove tale soglia venga superata, le somme saranno assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
10 AGEVOLAZIONI ZFU PER SISMA ITALIA CENTRALE - PROROGA AL 2024
L’art. 17-ter del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha prorogato all’anno 2024 le agevolazioni fiscali e contributive previste dall’art. 46 del DL 50/2017 per la Zona Franca Urbana (ZFU) relativa al sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017.
10.1 SOGGETTI BENEFICIARI
Tali agevolazioni spettano a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale:
- nei Comuni colpiti dal sisma del 24.8.2016 e del 26-30.10.2016 (di cui agli Allegati 1 e 2 del DL 189/2016), e che hanno subito, a causa di tali eventi, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dall’1.9.2016 al 31.12.2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015;
- nei Comuni colpiti dal sisma del 18.1.2017 (di cui all’Allegato 2-bis del DL 189/2016), e che hanno subito, nel periodo dall’1.2.2017 al 31.5.2017, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo del 2016.
Sono inoltre beneficiari le imprese e i professionisti che hanno intrapreso una nuova iniziativa economica nella ZFU entro il 31.12.2021 (salvo che si tratti di imprese che operano nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica – categoria F della codifica ATECO 2007 – che al 24.8.2016 non avevano la sede legale od operativa nella ZFU).
10.2 AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE
Spettano a favore delle imprese e dei professionisti beneficiari delle agevolazioni:
- l’esenzione da IRPEF/IRES del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 100.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta);
- l’esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta);
- l’esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
- l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (quest’ultima esenzione contributiva spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della ZFU).
10.3 DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Alle agevolazioni prorogate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DM 10.4.2013 (relativo alle ZFU delle Regioni dell’Obiettivo “Convergenza”).
11 CREDITO D’IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI - PROROGA PER IL 2024
L’art. 3 co. 4-bis del DL 215/2023, inserito in sede di conversione, prevede la proroga al 31.12.2024 del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, disciplinato dall’art. 1 co. 89 - 92 della L. 205/2017.
Misura dell’agevolazione
Resta ferma la misura dell’agevolazione, pari al 50% dei costi ammissibili, fino all’importo massimo di 500.000,00 euro.
12 LAVORO A TERMINE - CAUSALE “ESIGENZE DI NATURA TECNICA, ORGANIZZATIVA O PRODUTTIVA INDIVIDUATE DALLE PARTI” - PROROGA
L’art. 18 co. 4-bis del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, proroga, dal 30.4.2024 al 31.12.2024, il termine entro il quale le parti di un contratto a termine possono individuare la causale contrattuale connessa ad esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva per prevedere una durata superiore a 12 mesi del contratto stesso. Tale causale, introdotta in via transitoria dall’art. 24 co. 1 lett. a) del DL 48/2023, può essere utilizzata solo nel caso in cui non vi sia un accordo collettivo applicabile all’azienda che regoli le causali per l’apposizione del termine.
Le parti potranno dunque beneficiare di tale possibilità fino al 31.12.2024 in attesa di un maggior adeguamento da parte della contrattazione collettiva.
13 INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ
Con l’inserimento in sede di conversione in legge dei nuovi commi da 4-ter a 4-quinquies all’art. 18 del DL 215/2023, viene ampliato il campo di applicazione temporale del contributo riconosciuto dall’art. 28 del DL 4.5.2023 n. 48 nei casi di assunzioni di disabili con meno di 35 anni di età (ai sensi della L. 12.3.99 n. 68) con contratto a tempo indeterminato, da parte:
- degli enti del Terzo settore;
- delle organizzazioni di volontariato;
- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- delle associazioni di promozione sociale.
In particolare, in sede di conversione in legge si è reso più ampio il possibile accesso al beneficio in questione, riconoscendolo per tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, con soggetti disabili di età inferiore a 35 anni nel periodo compreso tra l’1.8.2020 e il 30.9.2024 (anziché tra l’1.8.2022 e il 31.12.2023, come da previsione previgente).
14 PROROGA DEL TERMINE DEI CONTROLLI SUI SUSSIDI RICONOSCIUTI A IMPRESE AGRICOLE, PESCA E ACQUACOLTURA
L’art. 13 co. 1 del DL 215/2023 convertito proroga al 31.12.2024 il termine entro il quale viene consentito alle amministrazioni pubbliche di rinviare al momento del saldo l’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 78 co. 1-quinquies lett. b) e c) del DL 18/2020.
Si tratta in particolare delle verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi, previsti dall’art. 78 del DL 18/2020, alla regolarità:
In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.
Ambito applicativo
La misura riguarda le imprese agricole e quelle della pesca e dell’acquacoltura.
15 MUTUI PRIMA CASA - ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA
L’art. 3 co. 12-septies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, proroga sino al 31.12.2024 l’operatività dell’art. 64 co. 3 terzo periodo del DL 73/2021, secondo cui gli intermediari finanziari che erogano mutui per l’acquisto della prima casa, con accesso al Fondo di garanzia nella misura massima dell’80%, sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di miglior favore rispetto al tasso effettivo globale medio (TEGM) in vigore, se è negativo il differenziale tra:
- la media del tasso interest rate swap a 10 anni, pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente a quello di erogazione;
- la media del tasso interest rate swap a 10 anni, pubblicato ufficialmente, del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.
16 AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DEGLI UNDER 36
L’art. 3 co. 12-terdecies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, estende le agevolazioni, di cui all’art. 64 co. 6 - 8 del DL 73/2021, per l’acquisto della prima casa da parte dei soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, agli atti definitivi stipulati entro il 31.12.2024 purché il relativo preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il termine del 31.12.2023 di cui all’art. 64 co. 9 del DL 73/2021.
Credito d’imposta per i contratti definitivi già stipulati nel 2024
L’art. 3 co. 12-quaterdecies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, introduce un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, di importo pari alle imposte corrisposte dagli acquirenti (in eccesso rispetto a quanto previsto dall’art. 64 co. 6 - 8 del DL 73/2021) per gli atti di acquisto della prima casa stipulati tra l’1.1.2024 e il 29.2.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione), sempre che questi siano stati preceduti da un contratto preliminare sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023.
17 PROROGA DEI TERMINI PER L’AUTOCERTIFICAZIONE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI
L’art. 11 co. 5-ter del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, allo scopo di accelerare e semplificare l’accesso alla composizione negoziata, riconosce all’imprenditore che presenta l’istanza ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 14/2019 la facoltà di depositare – in luogo del certificato unico dei debiti tributari (art. 364 co. 1 del DLgs. 14/2019) e di quello relativo ai debiti contributivi e assicurativi (art. 363 co. 1 del DLgs. 14/2019), oltre alla situazione debitoria complessiva delle somme iscritte a ruolo – una dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000) con la quale attesta di averne fatto tempestiva richiesta ai relativi enti almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata.
Il riconoscimento di tale facoltà era stato disposto con l’art. 38 co. 3 del DL 13/2023 (conv. L. 41/2023) fino al 31.12.2023 e, mediante l’intervento legislativo in esame, viene prorogato sino al 31.12.2024.
Per la presentazione di tale istanza di accesso e di nomina dell’esperto è infatti richiesto l’inserimento, sulla piattaforma telematica, di una serie di documenti indicati in modo particolareggiato all’art. 17 co. 3 del DLgs. 14/2019.
Alcuni di questi documenti sono nella disponibilità dell’imprenditore (come ad es. i bilanci degli ultimi tre esercizi o l’elenco dei creditori), mentre altri sono rilasciati da enti pubblici; questi ultimi possono essere sostituiti da un’autodichiarazione attraverso cui l’imprenditore attesti di averne fatto tempestiva richiesta almeno 10 giorni prima dell’istanza di accesso alla composizione negoziata.
17.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
L’art. 17 co. 3 lett. e), f) e g) del DLgs. 14/2019 contempla le seguenti certificazioni:
- il certificato unico dei debiti tributari, di cui all’art. 364 co. 1 del DLgs. 14/2019;
- la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi, di cui all’art. 363 co. 1 del DLgs. 14/2019.
17.2 TERMINI PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
A fronte della presentazione dell’istanza:
- per il rilascio del certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell’art. 364 co. 1 del DLgs. 14/2019, da parte dell’Agenzia delle Entrate, è previsto un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta secondo il modello approvato con il provv. 27.6.2019 n. 224245;
- per la certificazione dei debiti contributivi e assicurativi ai sensi dell’art. 363 co. 1 del DLgs. 14/2019, i termini di rilascio possono estendersi sino a 45 giorni dalla richiesta, da parte dell’INPS (messaggi 28.12.2021 n. 4696 e 26.1.2022 n. 400) e dell’INAIL (determina 4.7.2019 n. 30).
18 AIUTI DI STATO E AIUTI “DE MINIMIS” - PROROGA DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DI RECUPERO
Con l’art. 3 co. 6 del DL 215/2023, non modificato in sede di conversione, vengono prorogati di un anno i termini, in scadenza tra il 31.12.2023 e il 30.6.2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis”:
- non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione (c.d. “aiuti automatici”);
- oppure subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è però determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (c.d. “aiuti semiautomatici”);
- per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
19 INTERMEDIARI FINANZIARI NON PROFESSIONALI - CONCESSIONE DI PRESTITI AI SOCI DELLE COOPERATIVE
L’art. 3 co. 8 del DL 215/2023, non modificato in sede di conversione, estende sino al 31.12.2024 la possibilità, prevista dall’art. 112 co. 7 seconda parte del DLgs. 385/93, per le società cooperative esistenti alla data dell’1.1.96 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti, sotto qualsiasi forma, esclusivamente nei confronti dei propri soci, di proseguire la propria attività senza obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93.
Tale attività, peraltro, è consentita solo nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso art. 112 co. 7 del DLgs. 385/93, ossia a patto che:
- le società interessate non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro;
- l’importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000,00 euro;
- i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.