Bonus “Natale”

Si informano i gentili Clienti che con la conversione in Legge del così detto Decreto Omnibus (D.L.113/2024), avvenuta in data 07 ottobre 2024, sono state introdotte importanti novità, tra cui di particolare rilievo, in ambito lavoro, risulta sicuramente essere l’introduzione per l’anno 2024 del così detto “Bonus Natale”.

Si tratta di un bonus di importo pari a 100 euro, che non concorrerà alla formazione del reddito, sarà anticipato dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta e dovrà essere erogato, a richiesta del lavoratore, con la prossima 13° mensilità, ma al verificarsi di specifiche condizioni oggettive e soggettive in capo al lavoratore.

Di seguito una analisi elaborata in virtù dei primi chiarimenti dell’Agenzia Entrate, come da Circolare A.E. 10 ottobre 2024, n. 19/E.

Innanzitutto, è bene determinare la platea dei potenziali destinatari: tutti i lavoratori dipendenti, assunti a tempo determinato o indeterminato, part-time o tempo pieno, compreso i lavoratori domestici. Restano esclusi i collaboratori coordinati e continuativi.

L’erogazione del bonus non sarà automatica bensì subordinata:

  • alla presentazione di un’apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro da parte dei lavoratori dipendenti;
  • al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Ai fini della determinazione del reddito complessivo, si considerano anche i redditi agevolati previsti da specifiche normative (es. mance detassate, cedolare secca, forfettari), mentre è escluso il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze;
  • coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) fiscalmente a carico; oppure almeno un figlio a carico se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli oppure se la coppia è separata effettivamente e legalmente;
  • capienza fiscale: IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, anticiperà l’importo spettante e lo porterà in compensazione nel modello F24 ma avrà l’obbligo, in sede di conguaglio fiscale, di verificare il diritto al beneficio in oggetto e di provvedere, in caso di esito negativo della verifica, al recupero delle relative somme non spettanti al lavoratore.

L’importo dovrà essere riproporzionato in base ai giorni di lavoro che avranno dato diritto alla retribuzione, ovvero al periodo lavorato. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nessuna riduzione del bonus dovrà essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).

In caso di concomitanza di più rapporti di lavoro part-time, l’indennità sarà erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.

Per i rapporti di lavoro intervenuti e cessati precedentemente, si ritiene che il contribuente potrà beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi.

In ogni caso, la norma prevede che in sede di dichiarazione dei redditi:

  • venga rideterminato l'importo dell'indennità già erogata dal sostituto d'imposta con la tredicesima mensilità;
  • venga riconosciuto il diritto a percepire l'indennità in commento in tutte le ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, la stessa non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se il percettore è alle dipendenze di un datore di lavoro che non riveste la figura di sostituto d'imposta.

Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risultasse non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo dovrà essere restituito dal contribuente con le stesse modalità di versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento.

Aggiornamenti Bonus Natale dopo D.L. 167/2024

La presente Informativa viene redatta e pubblicata al fine di aggiornare i gentili Clienti in merito alle modifiche apportate dal D.L.  167/2024, di recentissima approvazione (14 novembre 2024), sull’erogazione del così detto “bonus Natale”.

Il citato Decreto-legge interviene nello specifico sui requisiti dei beneficiari del Bonus Natale, andando di fatto ad ampliare la platea degli aventi diritto.

Fermo restando l’importo del Bonus Natale, pari a 100 € non soggette a prelievi fiscali e contributivi ed, alle tempistiche di erogazione in coincidenza con la corresponsione delle tredicesime mensilità, si vanno così a delineare i requisiti soggettivi in capo al singolo lavoratore richiedente:

  • Reddito complessivo non superiore a 28.000 €, inclusi altri redditi quali: redditi agevolati, redditi soggetti a imposta sostitutiva, redditi soggetti a cedolare secca; restano esclusi dal computo i redditi da pensione o assegni ad essi equiparati.
  • almeno un figlio a carico (se nato fuori del matrimonio deve essere riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato al lavoratore).
  • capienza fiscale: IRPEF lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Si ricorda che devono coesistere tutti e tre i requisiti ivi menzionati.

Il bonus spetterà ad uno solo dei genitori (coniugi, conviventi) facenti parte del medesimo nucleo familiare.

Il bonus sarà erogato solo ed esclusivamente ai lavoratori che ne avranno fatto opportuna richiesta scritta al  proprio  datore di  lavoro,  autocertificando  il  possesso  dei  requisiti soggettivi. Nella domanda andranno inoltre indicati il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli.

Una volta definiti, a livello ministeriale, gli ulteriori standard operativi, sarà cura dello Studio fornire la necessaria documentazione utile alla procedibilità delle richieste.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento.

 

Patente a punti nei cantieri

Patente a punti per operare nei cantieri

 

Dal 01 ottobre 2024 diventerà obbligatorio per tutte le imprese operanti in cantieri temporanei o mobili essere in possesso della patente a crediti, previa domanda da effettuare telematicamente attraverso il portale dell’INL (cliclavoro) da parte del legale rappresentante o lavoratore autonomo anche per il tramite di un delegato.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

I cantieri temporanei e mobili sono quelli individuati nell’Allegato X del decreto legislativo n.81/2008. Si tratta di qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori edili o di ingegneria civile:

“I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.

Soggetti interessati

I soggetti tenuti al possesso della patente sono tutte le impresenon necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che prestano attività in un cantiere temporaneo o mobile indipendentemente dal tipo di attività svolta. (art.89 c.1, lett.a D.lgs 81/2008).

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture di materiale, chi presta attività intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.) ed i titolari di attestazione SOA pari o superiore alla III categoria di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

La patente verrà rilasciata previo rispetto dei seguenti requisiti:

  • Certificato di iscrizione alla CCIAA
  • Attestati di FORMAZIONE OBBLIGATORIA in tema di SALUTE E SICUREZZA
  • Possesso del DURC in corso di validità
  • Possesso del DVR (documento di valutazione dei rischi) qualora sia occupato in azienda almeno un lavoratore (compresi soci e collaboratori).
  • Possesso della certificazione di regolarità fiscale
  • Nomina RSPP (RESPONSABILE DEL DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) qualora sia occupato in azienda almeno un lavoratore (compresi soci e collaboratori).

In caso di dichiarazione non veritiera, circa il possesso di uno dei predetti requisiti, è prevista la revoca della patente.

Il credito iniziale sarà pari a 30 crediti per tutte le imprese, salvo decurtazione di un punteggio in occasione di infortuni ed in funzione della gravità degli stessi:

  • da 20 a 40 punti per infortunio mortale,
  • 15 per inabilità permanente e 10 per malattia professionale.

La sospensione dell’attività è prevista in caso di raggiungimento della soglia minima di 15 crediti.

Sarà invece previsto un incremento dei punti in base alla storicità dell’impresa (2 crediti per ogni anno di servizio) ed in base ad investimenti in materia in materia di sicurezza o interventi in ambiti formativi (possesso di sistemi certificati per la salute e sicurezza; investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare per gli stranieri...).

A questo link è disponibile l’autodichiarazione da compilare e spedire via pec all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Regole per la ripresa del lavoro dopo un periodo di malattia

La riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato, attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia, va comunicata prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa (circolare INPS 79/17). Tutte le informazioni contenute nel certificato telematico, afferma l’Istituto, rivestono peculiare e specifica importanza. Fra queste, la data di fine prognosi (in assenza di ulteriore certificazione) costituisce il termine ultimo ai fini dell’erogazione della prestazione economica di malattia.
La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, è obbligatoria da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore, ai fini della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’Inps. Il dipendente in malattia che intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi medica, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.
Il lavoratore è, quindi, tenuto a comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico, il venir meno della condizione morbosa di cui al rischio assicurato. Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, ma è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.
Nei casi in cui emerga la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate dall’Inps, nei confronti del lavoratore, le sanzioni previste per le assenze ingiustificate a visita di controllo. La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come un fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente
precedente) dell’evento certificato. Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali informazioni.

Modello 730/2024 redditi 2023

La campagna 730 sta per iniziare

Contatta lo Studio per telefono: 02.868.82.044 o via mail: patrizia.sala@studiostf.net e consegna i documenti tra il 25 marzo e il 30 aprile


Assicurati che i documenti siano interamente visibili, per poterli scaricare non devono esserci parti coperte o illeggibili

Puoi mandare i documenti via mail oppure consegnarceli in Studio

Si raccomanda la massima attenzione a non coprire parte delle fatture con gli scontrini del pos

Ricorda le prove di pagamento delle spese

Evita di pinzare gli scontrini della farmacia, ci agevolerai la copia di modo che non si sbiadiscano nel tempo


Modello 730 singolo € 116,00

Modello 730 congiunto € 204,00

Gli importi sono da intendersi iva e cassa previdenza compresi e potrebbero subire variazioni in presenza di superbonus o di spese di ristrutturazione


Novità 2023

Scelta del sostituto di imposta che effettua il conguaglio

Il contribuente può scegliere se far effettuare i conguagli tramite:

  • il proprio datore di lavoro o l’INPS
  • l’Agenzia delle Entrate, nei seguenti casi:
    • non ha un datore di lavoro nei mesi di giugno e luglio 2024
    • ha un datore di lavoro incapiente e che quindi non è in grado di erogare per intero il credito entro la fine del 2024
    • il 730 è presentato in qualità di erede, in questo caso la scelta è obbligatoria.

Nuovi quadri W e L dedicati alle attività ed ai redditi di fonte estera e alla rivalutazione dei terreni

Sono stati introdotti due nuovi quadri:

Quadro W

Il quadro W è il corrispondente del quadro RW del modello redditi persone fisiche, in tale quadro dovranno essere dichiarate le attività estere (immobili, conti correnti, polizze, cripto valute ecc…).

Quadro L

Nel quadro L vanno dichiarati i redditi di capitale di fonte estera, i redditi dei residenti a Campione d’Italia e le informazioni relative alla rivalutazione terreni del 2023.

Importante: non è più possibile fare il modello 730 e inviare successivamente i quadri RW e/o RL del modello redditi. Pertanto, si chiede di fornire la documentazione per la compilazione di tali quadri unitamente ai documenti per la compilazione del modello 730. Le imposte relative ai quadri W ed L non potranno essere trattenute nel cedolino dal sostituto d’imposta e dovranno essere versate tramite il modello F24 che sarà nostra cura fornirvi. L’eventuale credito sarà erogato direttamente dall’Agenzia Entrate, si rende quindi necessario comunicare l’iban all’Agenzia Entrate tramite SPID oppure con apposito modello, previo appuntamento in Agenzia.

Documentazione e schede

A completamento dell’informativa si allegano i seguenti documenti:

 

Inoltre, chi avesse percepito nel 2023 l’indennità di disoccupazione (NASPI) è tenuto a fornire la Certificazione Unica dell’INPS oppure ad informare preventivamente lo Studio che provvederà a richiederla tramite apposita delega.

Decreto Legge Milleprogroghe

Decreto milleproroghe - principali novità del DL 215/2023 conv. L. 18/2024

1 PREMESSA

Con il DL 30.12.2023 n. 215, pubblicato sulla G.U. 30.12.2023 n. 303 ed entrato in vigore il 31.12.2023, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Il DL 30.12.2023 n. 215 è stato convertito nella L. 23.2.2024 n. 18, pubblicata sulla G.U. 28.2.2024 n. 49 ed entrata in vigore il 29.2.2024, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 215/2023 convertito.

2 ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EX L. 197/2022 - PROROGA DELLE RATE

La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto una rottamazione dei ruoli inerente ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022, che ha come effetto l’abbattimento delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione (c.d. “rottamazione-quater”).

La domanda andava presentata entro il 30.6.2023.

2.1 PRIME TRE RATE - PROROGA DEI PAGAMENTI

Mediante l’art. 3-bis del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge:

  • sono stati riaperti al 15.3.2024 i termini per il pagamento della “maxirata” scaduta lo scorso 18.12.2023 (che comprendeva le prime due rate già scadute il 31.10.2023 e il 30.11.2023);
  • è stata posticipata al 15.3.2024 la rata in scadenza il 28.2.2024.

 

È prevista la tolleranza di cinque giorni di ritardo, quindi saranno ritenuti validi anche i pagamenti effettuati entro il 20.3.2024.

Tale riapertura dei termini blocca qualsiasi tipo di azione esecutiva.

Versamento delle ulteriori rate

Alle restanti rate del piano rimangono applicabili le scadenze originarie.

2.2 CONTRIBUENTI ALLUVIONATI

La medesima proroga opera per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata: le rate scadute il 31.1.2024 e il 28.2.2024 potranno quindi essere pagate entro il 15.3.2024.

3 RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE - ESTENSIONE ALL’ANNO 2022

Con l’art. 3 co. 12-undecies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, il ravvedimento operoso speciale previsto dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) viene esteso alle violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate inerenti al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (anno 2022 per i soggetti “solari”).

Potranno essere sanate con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo:

  • le infedeli dichiarazioni modello IVA 2023 e modello 770/2023;
  • le infedeli dichiarazioni modelli REDDITI e IRAP 2023;
  • le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni commesse nell’anno 2022;
  • le indebite compensazioni di crediti inesistenti e/o non spettanti commesse nell’anno 2022.

Non possono essere ravvedute le omesse dichiarazioni.

Occorre quindi, entro il 31.3.2024, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, dovendosi sanare ciascuna violazione.

Se il contribuente ha commesso omesse fatturazioni nel 2022 che hanno avuto riflesso sul modello IVA 2023, dovrà pagare due sanzioni pari al 5%.

3.1 TERMINI PER I VERSAMENTI

Il pagamento delle somme e la dichiarazione integrativa dovranno avvenire entro il 31.3.2024.

I versamenti potranno essere effettuati in 4 rate di pari importo, scadenti:

  • il 31.3.2024;
  • il 30.6.2024;
  • il 30.9.2024;
  • il 20.12.2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

3.2 ANNUALITÀ ANTECEDENTI AL 2022

In base al dato normativo, sembra che sia stata introdotta una sola “estensione” del ravvedimento speciale alle violazioni dichiarative riguardanti l’anno 2022 senza che sia possibile ravvedere anche gli anni antecedenti.

Per le annualità antecedenti, rimarrebbe la possibilità di beneficiare del ravvedimento ordinario.

4 ASSEMBLEE “A DISTANZA” PER SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

L’art. 3 co. 12-duodecies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.7.2023) per l’utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020), consentendone lo svolgimento “a distanza” fino al 30.4.2024.

In sintesi, dunque, con riguardo alle assemblee “tenute” fino a tale data, sarà possibile:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo);
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).

Approvazione del bilancio nei 180 giorni

La riapertura dei termini in questione non appare impattare sul primo comma dell’art. 106 del DL 18/2020, che continua a riferirsi ai soli bilanci al 31.12.2020, con la conseguenza che il bilancio al 31.12.2023 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle con-dizioni indicate dal Codice civile.

Tuttavia, si segnala che l’art. 11 co. 2 del disegno di legge recante misure a sostegno della competitività dei capitali, approvato in via definitiva dal Senato il 27.2.2024, prevede il differimento del termine di applicazione della disciplina in questione al 31.12.2024.

5 ESENZIONI IRPEF PER I REDDITI FONDIARI DI CD E IAP - PROROGA AL 2024 E 2025 CON LIMITAZIONI REDDITUALI

L’art. 13 co. 3-bis del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, proroga per gli anni 2024 e 2025 l’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 1 co. 44 della L. 232/2016 a favore dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) ex art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

A differenza di quanto previsto fino al 2023, l’esenzione viene tuttavia limitata solo ad alcuni scaglioni di reddito. In particolare, viene disposto che, per gli anni 2024 e 2025, i redditi dominicali e agrari (considerati congiuntamente) di CD o IAP:

  • fino a 10.000,00 euro, sono interamente esenti dall’IRPEF;
  • oltre i 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, sono esenti nella misura del 50%;
  • oltre i 15.000,00 euro, concorrono interamente alla formazione del reddito complessivo assoggettato all’IRPEF.

5.1 DETERMINAZIONE DEGLI SCAGLIONI REDDITUALI

Per individuare gli scaglioni di riferimento per l’esenzione, e dunque l’eventuale reddito imponibile, CD e IAP devono:

  • rivalutare i redditi dominicali e agrari risultanti in Catasto rispettivamente del 70% e dell’80% (non si applica invece l’ulteriore rivalutazione del 30%);
  • sommare i redditi dominicali e agrari così ottenuti.

5.2 SOGGETTI BENEFICIARI

L’esenzione spetta alle persone fisiche in possesso della qualifica di CD o IAP.

Possono beneficiare dell’esenzione anche le società semplici che attribuiscono i redditi fondiari per trasparenza ai soci persone fisiche (in possesso della qualifica di CD o IAP).

CD o IAP affittuari

L’esenzione spetta anche a CD o IAP che abbiano preso in affitto i terreni agricoli per curarne la conduzione (l’esenzione per il CD/IAP affittuario riguarda esclusivamente il reddito agrario, poiché l’imposizione del reddito dominicale compete al proprietario del terreno; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2022 n. 9, § 1).

6 CUMULABILITÀ DELLE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO CON CONTRIBUTI REGIONALI - PROROGA AI CONTRIBUTI EROGATI NEL 2025 E 2026

L’art. 3 co. 12-ter del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, estende ai contributi erogati nel 2025 e 2026 la facoltà, prevista dall’art. 7 del DL 34/2023, di considerare ammessa alla detrazione “edilizia” per interventi di risparmio energetico anche la parte di spesa per la quale è concesso un contributo dalle Regioni (o dalle Province autonome di Trento e Bolzano).

6.1 DETRAZIONI “EDILIZIE” CUMULABILI

Il predetto regime di cumulabilità riguarda le detrazioni per interventi di risparmio energetico di cui:

  • all’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF al 50%);
  • agli artt. 1 co. 344 - 347 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (ecobonus IRPEF/IRES dal 50% all’85%).

La disposizione non contempla invece il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020.

6.2 AMBITO APPLICATIVO

Il regime di cumulabilità si applica per i contributi regionali (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) al contempo:

  • cumulabili con le agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni che li regolano;
  • istituiti al 31.3.2023 (data di entrata in vigore del DL 34/2023), ed erogati nel 2023, 2024, 2025 e 2026.

In ogni caso, la somma della detrazione “edilizia” e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammessa all’agevolazione o al contributo.

7 PRESTAZIONI SANITARIE - DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - PROROGA PER IL 2024

L’art. 3 co. 3 del DL 215/2023, non modificato in sede di conversione in legge, rinnova, anche per l’anno 2024, il divieto di emissione di fatture elettroniche, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.

Nello specifico, il divieto (già previsto per gli anni dal 2019 al 2023) opera:

  • per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
  • per i soggetti che non sono tenuti a tale invio, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018).

Anche per il 2024, dunque, tali fatture sono emesse in formato cartaceo, o elettronico extra-SdI, in ragione della necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti.

Resta fermo l’obbligo di fatturazione elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie rese a committenti diversi dalle persone fisiche.

Tuttavia, laddove la prestazione sia materialmente eseguita su una persona fisica, ma la fattura sia emessa in formato elettronico nei confronti di un soggetto passivo (ad esempio la fattura emessa da una struttura sanitaria alla compagnia assicurativa che si fa carico del pagamento della prestazione), il rispetto della normativa sulla privacy comporta che i nominativi dei pazienti non vadano indicati nel documento (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307; FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).

8 PROROGA DELL’ESCLUSIONE IVA PER GLI ENTI ASSOCIATIVI

L’art. 3 co. 12-sexies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, rinvia dall’1.7.2024 all’1.1.2025 (quindi di sei mesi) le modifiche previste per il regime IVA degli enti associativi.

Le modifiche in parola sono recate dall’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021, il quale stabilisce che alcune operazioni attualmente escluse da IVA ai sensi dell’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72 (come le operazioni rese dagli enti agli associati dietro corrispettivi specifici) saranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta. Contestualmente, però, molte di queste operazioni (anche se non tutte) potranno beneficiare del regime di esenzione.

Nello specifico, il DL “Milleproroghe” modifica l’art. 1 co. 683 della L. 234/2021, che fissava la decorrenza delle novità all’1.7.2024.

8.1 OPERAZIONI ESCLUSE DA IVA FINO AL 31.12.2024

Per effetto della proroga, continuano a essere escluse da IVA fino al 31.12.2024:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto; sono comprese le operazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché le operazioni rese nei confronti dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (art. 4 co. 4 del DPR 633/72);
  • le cessioni di pubblicazioni da parte delle citate associazioni, effettuate prevalentemente verso i propri associati (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
  • le somministrazioni di alimenti e bevande da parte di associazioni di promozione sociale, a favore di soci, associati o partecipanti, rese dietro pagamento di corrispettivi specifici presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, sempreché l’attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (art. 4 co. 6 del DPR 633/72).

L’esclusione da imposta resta subordinata al rispetto dei requisiti statutari previsti dall’art. 4 co. 7 del DPR 633/72.

8.2 ESENZIONI VALIDE DAL 2025

Dall’1.1.2025, le richiamate previsioni di esclusione da IVA verranno abrogate e le operazioni in parola diverranno rilevanti ai fini dell’imposta. Contestualmente, però, verranno introdotte nuove ipotesi di esenzione all’interno dell’art. 10 del DPR 633/72.

Nello specifico, verranno esentate le seguenti operazioni:

  • le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  • le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1), organizzate a loro esclusivo profitto;
  • la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3 co. 6 lett. e) della L. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, sempreché l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.

Le citate esenzioni si applicheranno a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza e nel rispetto di alcuni requisiti statutari dell’ente che le pone in essere.

Si sottolinea che l’attrazione nel campo IVA, benché in regime di esenzione, imporrà agli enti, in linea generale, di assolvere gli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc.). Le operazioni esenti, inoltre, a differenza di quelle attualmente escluse da IVA in quanto “decommercializzate”, concorreranno alla formazione del volume d’affari.

Resterebbe comunque ferma la possibilità di avvalersi dell’opzione di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72 che consente di beneficiare dell’esonero dagli adempimenti IVA per la generalità delle operazioni esenti (cfr. sul punto anche circ. Agenzia delle Entrate 25.2.2022 n. 5).

9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

In sede di conversione in legge è stato significativamente integrato l’art. 14 del DL 215/2023, prevedendo ulteriori disposizioni in materia di lavoro sportivo, con particolare riferimento:

  • ai termini per le comunicazioni relative alle prestazioni dei direttori di gara nel semestre luglio-dicembre 2023 (art. 14 co. 2-bis del DL 215/2023);
  • all’opzione per il regime previdenziale da parte di specifiche categorie di lavoratori (art. 14 co. 2-ter del DL 215/2023);
  • all’applicazione delle ritenute sui premi degli atleti del dilettantismo (art. 14 co. 2-quater del DL 215/2023).

9.1 COMUNICAZIONI PER LE PRESTAZIONI DEI DIRETTORI DI GARA

Modificando l’art. 25 co. 6-quater del DLgs. 36/2021, viene prorogato dal 31.1.2024 al 31.3.2024 il termine per trasmettere al Centro per l’impiego – senza incorrere in alcuna sanzione – le comunicazioni relative alle prestazioni rese nel semestre luglio-dicembre 2023 dai direttori di gara e da tutti quei soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Il termine in questione vale anche per le comunicazioni all’interno del RASD riguardanti i direttori di gara convocati e i compensi agli stessi riconosciuti, sempre con esclusivo riferimento al periodo luglio-dicembre 2023.

9.2 OPZIONE PER IL REGIME PREVIDENZIALE

Viene modificato l’art. 35 co. 3 del DLgs. 36/2021, fissando al 30.6.2024, anziché entro 6 mesi dall’entrata in vigore del medesimo provvedimento di riforma dello sport, il termine entro il quale gli istruttori presso impianti e circoli, nonché i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e 22 del DM 15.3.2005, possono optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo anziché accedere a quello previsto nell’ambito della riforma del lavoro sportivo dall’art. 35 del DLgs. 36/2021.

9.3 RITENUTE ALLA FONTE PER I PREMI EROGATI AGLI ATLETI

Il DL “Milleproroghe” stabilisce che sulle somme di cui all’art. 36 co. 6-quater del DLgs. 36/2021, versate a titolo di premi per gli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione (ossia il 29.2.2024) e fino al 31.12.2024, non vadano applicate le ritenute alla fonte previste dall’art. 30 co. 2 del TUIR, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta all’atleta non supera l’importo di 300,00 euro.

Laddove tale soglia venga superata, le somme saranno assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

10 AGEVOLAZIONI ZFU PER SISMA ITALIA CENTRALE - PROROGA AL 2024

L’art. 17-ter del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha prorogato all’anno 2024 le agevolazioni fiscali e contributive previste dall’art. 46 del DL 50/2017 per la Zona Franca Urbana (ZFU) relativa al sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017.

10.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Tali agevolazioni spettano a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale:

  • nei Comuni colpiti dal sisma del 24.8.2016 e del 26-30.10.2016 (di cui agli Allegati 1 e 2 del DL 189/2016), e che hanno subito, a causa di tali eventi, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dall’1.9.2016 al 31.12.2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015;
  • nei Comuni colpiti dal sisma del 18.1.2017 (di cui all’Allegato 2-bis del DL 189/2016), e che hanno subito, nel periodo dall’1.2.2017 al 31.5.2017, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo del 2016.

 

Sono inoltre beneficiari le imprese e i professionisti che hanno intrapreso una nuova iniziativa economica nella ZFU entro il 31.12.2021 (salvo che si tratti di imprese che operano nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica – categoria F della codifica ATECO 2007 – che al 24.8.2016 non avevano la sede legale od operativa nella ZFU).

10.2 AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE

Spettano a favore delle imprese e dei professionisti beneficiari delle agevolazioni:

  • l’esenzione da IRPEF/IRES del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 100.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta);
  • l’esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta);
  • l’esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
  • l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (quest’ultima esenzione contributiva spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della ZFU).

10.3 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Alle agevolazioni prorogate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DM 10.4.2013 (relativo alle ZFU delle Regioni dell’Obiettivo “Convergenza”).

11 CREDITO D’IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI - PROROGA PER IL 2024

L’art. 3 co. 4-bis del DL 215/2023, inserito in sede di conversione, prevede la proroga al 31.12.2024 del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, disciplinato dall’art. 1 co. 89 - 92 della L. 205/2017.

Misura dell’agevolazione

Resta ferma la misura dell’agevolazione, pari al 50% dei costi ammissibili, fino all’importo massimo di 500.000,00 euro.

12 LAVORO A TERMINE - CAUSALE “ESIGENZE DI NATURA TECNICA, ORGANIZZATIVA O PRODUTTIVA INDIVIDUATE DALLE PARTI” - PROROGA

L’art. 18 co. 4-bis del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, proroga, dal 30.4.2024 al 31.12.2024, il termine entro il quale le parti di un contratto a termine possono individuare la causale contrattuale connessa ad esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva per prevedere una durata superiore a 12 mesi del contratto stesso. Tale causale, introdotta in via transitoria dall’art. 24 co. 1 lett. a) del DL 48/2023, può essere utilizzata solo nel caso in cui non vi sia un accordo collettivo applicabile all’azienda che regoli le causali per l’apposizione del termine.

Le parti potranno dunque beneficiare di tale possibilità fino al 31.12.2024 in attesa di un maggior adeguamento da parte della contrattazione collettiva.

13 INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ

Con l’inserimento in sede di conversione in legge dei nuovi commi da 4-ter a 4-quinquies all’art. 18 del DL 215/2023, viene ampliato il campo di applicazione temporale del contributo riconosciuto dall’art. 28 del DL 4.5.2023 n. 48 nei casi di assunzioni di disabili con meno di 35 anni di età (ai sensi della L. 12.3.99 n. 68) con contratto a tempo indeterminato, da parte:

  • degli enti del Terzo settore;
  • delle organizzazioni di volontariato;
  • delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • delle associazioni di promozione sociale.

 

In particolare, in sede di conversione in legge si è reso più ampio il possibile accesso al beneficio in questione, riconoscendolo per tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, con soggetti disabili di età inferiore a 35 anni nel periodo compreso tra l’1.8.2020 e il 30.9.2024 (anziché tra l’1.8.2022 e il 31.12.2023, come da previsione previgente).

14 PROROGA DEL TERMINE DEI CONTROLLI SUI SUSSIDI RICONOSCIUTI A IMPRESE AGRICOLE, PESCA E ACQUACOLTURA

L’art. 13 co. 1 del DL 215/2023 convertito proroga al 31.12.2024 il termine entro il quale viene consentito alle amministrazioni pubbliche di rinviare al momento del saldo l’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 78 co. 1-quinquies lett. b) e c) del DL 18/2020.

Si tratta in particolare delle verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi, previsti dall’art. 78 del DL 18/2020, alla regolarità:

  • contributiva;

In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

Ambito applicativo

La misura riguarda le imprese agricole e quelle della pesca e dell’acquacoltura.

15 MUTUI PRIMA CASA - ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA

L’art. 3 co. 12-septies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, proroga sino al 31.12.2024 l’operatività dell’art. 64 co. 3 terzo periodo del DL 73/2021, secondo cui gli intermediari finanziari che erogano mutui per l’acquisto della prima casa, con accesso al Fondo di garanzia nella misura massima dell’80%, sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di miglior favore rispetto al tasso effettivo globale medio (TEGM) in vigore, se è negativo il differenziale tra:

  • la media del tasso interest rate swap a 10 anni, pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente a quello di erogazione;
  • la media del tasso interest rate swap a 10 anni, pubblicato ufficialmente, del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

16 AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DEGLI UNDER 36

L’art. 3 co. 12-terdecies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, estende le agevolazioni, di cui all’art. 64 co. 6 - 8 del DL 73/2021, per l’acquisto della prima casa da parte dei soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, agli atti definitivi stipulati entro il 31.12.2024 purché il relativo preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il termine del 31.12.2023 di cui all’art. 64 co. 9 del DL 73/2021.

Credito d’imposta per i contratti definitivi già stipulati nel 2024

L’art. 3 co. 12-quaterdecies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, introduce un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, di importo pari alle imposte corrisposte dagli acquirenti (in eccesso rispetto a quanto previsto dall’art. 64 co. 6 - 8 del DL 73/2021) per gli atti di acquisto della prima casa stipulati tra l’1.1.2024 e il 29.2.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione), sempre che questi siano stati preceduti da un contratto preliminare sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023.

17 PROROGA DEI TERMINI PER L’AUTOCERTIFICAZIONE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

L’art. 11 co. 5-ter del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, allo scopo di accelerare e semplificare l’accesso alla composizione negoziata, riconosce all’imprenditore che presenta l’istanza ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 14/2019 la facoltà di depositare – in luogo del certificato unico dei debiti tributari (art. 364 co. 1 del DLgs. 14/2019) e di quello relativo ai debiti contributivi e assicurativi (art. 363 co. 1 del DLgs. 14/2019), oltre alla situazione debitoria complessiva delle somme iscritte a ruolo – una dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000) con la quale attesta di averne fatto tempestiva richiesta ai relativi enti almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata.

Il riconoscimento di tale facoltà era stato disposto con l’art. 38 co. 3 del DL 13/2023 (conv. L. 41/2023) fino al 31.12.2023 e, mediante l’intervento legislativo in esame, viene prorogato sino al 31.12.2024.

Per la presentazione di tale istanza di accesso e di nomina dell’esperto è infatti richiesto l’inserimento, sulla piattaforma telematica, di una serie di documenti indicati in modo particolareggiato all’art. 17 co. 3 del DLgs. 14/2019.

Alcuni di questi documenti sono nella disponibilità dell’imprenditore (come ad es. i bilanci degli ultimi tre esercizi o l’elenco dei creditori), mentre altri sono rilasciati da enti pubblici; questi ultimi possono essere sostituiti da un’autodichiarazione attraverso cui l’imprenditore attesti di averne fatto tempestiva richiesta almeno 10 giorni prima dell’istanza di accesso alla composizione negoziata.

17.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

L’art. 17 co. 3 lett. e), f) e g) del DLgs. 14/2019 contempla le seguenti certificazioni:

  • il certificato unico dei debiti tributari, di cui all’art. 364 co. 1 del DLgs. 14/2019;
  • la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi, di cui all’art. 363 co. 1 del DLgs. 14/2019.

17.2 TERMINI PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

A fronte della presentazione dell’istanza:

  • per il rilascio del certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell’art. 364 co. 1 del DLgs. 14/2019, da parte dell’Agenzia delle Entrate, è previsto un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta secondo il modello approvato con il provv. 27.6.2019 n. 224245;
  • per la certificazione dei debiti contributivi e assicurativi ai sensi dell’art. 363 co. 1 del DLgs. 14/2019, i termini di rilascio possono estendersi sino a 45 giorni dalla richiesta, da parte dell’INPS (messaggi 28.12.2021 n. 4696 e 26.1.2022 n. 400) e dell’INAIL (determina 4.7.2019 n. 30).

18 AIUTI DI STATO E AIUTI “DE MINIMIS” - PROROGA DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DI RECUPERO

Con l’art. 3 co. 6 del DL 215/2023, non modificato in sede di conversione, vengono prorogati di un anno i termini, in scadenza tra il 31.12.2023 e il 30.6.2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis”:

  • non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione (c.d. “aiuti automatici”);
  • oppure subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è però determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (c.d. “aiuti semiautomatici”);
  • per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

19 INTERMEDIARI FINANZIARI NON PROFESSIONALI - CONCESSIONE DI PRESTITI AI SOCI DELLE COOPERATIVE

L’art. 3 co. 8 del DL 215/2023, non modificato in sede di conversione, estende sino al 31.12.2024 la possibilità, prevista dall’art. 112 co. 7 seconda parte del DLgs. 385/93, per le società cooperative esistenti alla data dell’1.1.96 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti, sotto qualsiasi forma, esclusivamente nei confronti dei propri soci, di proseguire la propria attività senza obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93.

Tale attività, peraltro, è consentita solo nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso art. 112 co. 7 del DLgs. 385/93, ossia a patto che:

  • le società interessate non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
  • il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro;
  • l’importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000,00 euro;
  • i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Novità in materia di IRPEF e IRES

Novità in materia di IRPEF e IRES

DLgs. 30.12.2023 n. 216

 

PREMESSA

Con il DLgs. 30.12.2023 n. 216 pubblicato sulla G.U. 30.12.2023 n. 303, attuativo della legge delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, è stato attuato il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito.

Di seguito vengono analizzate le novità apportate in materia di IRPEF e di relative addizionali regionali e comunali, applicabili per il solo periodo d’imposta 2024, nonché in materia di ACE (aiuto alla crescita economica), la quale è stata abrogata a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

RIFORMA DELL’IRPEF PER IL 2024

Gli artt. 1 e 2 del DLgs. 216/2023 hanno apportato alcune modifiche in materia di aliquote, scaglioni e detrazioni IRPEF, che sono applicabili per il solo periodo d’imposta 2024.

SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF - RIDUZIONE DA QUATTRO A TRE

L’art. 1 co. 1 del DLgs. 216/2023 riduce da quattro a tre, per il solo periodo d’imposta 2024, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR.

In particolare, per il solo periodo d’imposta 2024, si applica la seguente articolazione:

  • fino a 28.000,00 euro - 23%;
  • oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro - 35%;
  • oltre 50.000,00 euro - 43%.

 

In pratica, rispetto alle aliquote e agli scaglioni di reddito previsti dall’art. 11 co. 1 del TUIR fino al periodo d’imposta 2023, vengono accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo, applicando un’aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 28.000,00 euro.

FINO AL PERIODO D’IMPOSTA 2023 PERIODO D’IMPOSTA 2024
Scaglioni di reddito imponibile (in euro) Aliquota Scaglioni di reddito imponibile (in euro) Aliquota
Fino a 15.000 23% Fino a 28.000 23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 25%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 35% Oltre 28.000 e fino a 50.000 35%
Oltre 50.000 43% Oltre 50.000 43%

L’aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000,00 euro ma non a 28.000,00 euro, con un risparmio massimo di 260,00 euro (13.000,00 × 2%).

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ESCLUSE LE PENSIONI) E ALCUNI REDDITI ASSIMILATI - MODIFICA

L’art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, l’aumento da 1.880,00 euro a 1.955,00 euro della detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo fino a 15.000,00 euro, di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR.

Viene in questo modo equiparata l’area di esenzione fiscale dei soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati a quella prevista per i soggetti titolari di redditi di pensione fino a 8.500,00 euro di reddito complessivo.

La detrazione di 1.955,00 euro è infatti pari all’imposta lorda del 23% dovuta sul reddito complessivo di 8.500,00 euro.

“TRATTAMENTO INTEGRATIVO ALLA RETRIBUZIONE” - MODIFICA

Conseguentemente alla modifica delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e taluni redditi assimilati di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, l’art. 1 co. 3 del DLgs. 216/2023 prevede che, per il solo periodo d’imposta 2024, le somme riconosciute a titolo di “trattamento integrativo”, di cui all’art. 1 co. 1 del DL 3/2020, a favore dei contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro, siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante, diminuito di 75,00 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Il suddetto importo di 75,00 euro rappresenta infatti l’incremento della detrazione di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 (da 1.880,00 a 1.955,00 euro), che non viene quindi preso in considerazione ai fini della spettanza del “trattamento integrativo”.

Per beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” è infatti necessario che i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e/o dei previsti redditi assimilati abbiano un’IRPEF lorda, generata da tali redditi, superiore alle detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato, ai sensi dell’art. 13 co. 1 del TUIR.

APPLICABILITÀ DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le disposizioni in materia di aliquote e detrazioni IRPEF ex art. 13 del TUIR sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2024, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

Pertanto, le nuove disposizioni sono già applicabili in relazione alle ritenute sulle retribuzioni e pensioni di gennaio 2024.

Analogamente, a partire dalle retribuzioni di gennaio 2024, i sostituti d’imposta devono applicare anche le nuove disposizioni in materia di “trattamento integrativo della retribuzione”.

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI 2024 E 2025

Ai sensi dell’art. 1 co. 4 del DLgs. 216/2023, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui all’art. 1 co. 1 e 2 del DLgs. 216/2023.

Per come è formulata la norma, sembra possibile applicare la nuova struttura delle aliquote e la modifica alle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR al fine della determinazione degli acconti 2024 con il metodo “previsionale”, poiché in tal caso non si utilizza il riferimento all’“imposta del periodo precedente”.

DETRAZIONI PER ONERI - INTRODUZIONE DI UNA “FRANCHIGIA”

L’art. 2 del DLgs. 216/2023 introduce una riduzione, pari a 260,00 euro, delle detrazioni complessivamente spettanti per il periodo d’imposta 2024 ai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, in relazione:

  • agli oneri la cui detraibilità è fissata, ai sensi del TUIR o di qualsiasi altra disposizione fiscale, in misura pari al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
  • alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
  • ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 co. 4 quinto periodo del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.

Parametrazione delle detrazioni al reddito complessivo

La suddetta riduzione di 260,00 euro dell’ammontare delle detrazioni per oneri si aggiunge alla precedente parametrazione delle detrazioni all’ammontare del reddito complessivo del contribuente, qualora tale reddito sia superiore a 120.000,00 euro e fino a 240.000,00 euro.

ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL’IRPEF - DIFFERIMENTO DI ALCUNI TERMINI

Al fine di consentire alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e ai Comuni di “recepire” la nuova articolazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote prevista ai fini IRPEF per l’anno 2024, l’art. 3 del DLgs. 216/2023 differisce:

  • al 15.4.2024 il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali regionali IRPEF e per approvare le delibere comunali per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali comunali IRPEF, in relazione al periodo d’imposta 2024;
  • al 15.5.2024, per il solo periodo d’imposta 2024, il termine per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all’IRPEF, al fine della loro pubblicazione sull’apposito sito informatico.

MANCATA APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 2024

Se, entro il 15.4.2024, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali e comunali IRPEF, per il solo periodo d’imposta 2024 si applicano gli scaglioni e le aliquote vigenti per il 2023.

In relazione ai Comuni, si applicano le aliquote delle addizionali comunali vigenti per il periodo d’imposta 2023 anche nel caso in cui i Comuni non trasmettano la relativa delibera di variazione per la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 20.12.2024.

POSSIBILITÀ DI APPROVARE ALIQUOTE DIFFERENZIATE

Viene prevista la possibilità, sia per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che per i Comuni, di determinare, per il solo periodo d’imposta 2024, aliquote differenziate delle addizionali regionali e comunali IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’art. 11 co. 1 del TUIR nella versione applicabile per il periodo d’imposta 2023, mantenendo quindi l’articolazione in quattro scaglioni.

ABROGAZIONE DELL’ACE

L’art. 5 del DLgs. 216/2023 dispone l’abrogazione dell’ACE (aiuto alla crescita economica, di cui all’art. 1 del DL 201/2011), nell’ottica della ridefinizione delle agevolazioni fiscali spettanti alle imprese.

DECORRENZA

L’agevolazione non trova più applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023. Si tratta, quindi del:

  • periodo d’imposta 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • periodo d’imposta 2024/2025 (ad esempio, il periodo 1.7.2024-30.6.2025), per gli esercizi “a cavallo”.

Prendendo a riferimento i soggetti “solari”, dal 2024 non avranno più alcun effetto né (in positivo) i conferimenti in denaro dei soci e gli accantonamenti di utili a riserva, né (in negativo) le distribuzioni di riserve pregresse ai soci.

REGIME TRANSITORIO PER LE ECCEDENZE NON UTILIZZATE

Per espressa disposizione di legge, le imprese beneficiarie possono continuare a utilizzare le eccedenze rilevate al termine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, se non sfruttate in tale esercizio per assenza o insufficienza del reddito, “sino ad esaurimento dei relativi effetti” e quindi senza limitazioni di carattere temporale.

Per le società di capitali, le eccedenze non sfruttate per incapienza del reddito possono essere:

  • riportate a nuovo per la compensazione con i redditi degli esercizi successivi;
  • trasformate in un credito d’imposta, utilizzabile ai soli fini dell’IRAP e ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice:

  • il rendimento nozionale della società partecipata che eccede il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito per trasparenza ai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili, ovvero, in alternativa, trasformato in credito d’imposta da utilizzare ai fini IRAP, anche da parte della stessa società (sempre con il vincolo di utilizzo quinquennale);
  • la quota attribuita per trasparenza si somma a quella “propria” di ciascun socio, ovvero, in alternativa, è trasformata in credito d’imposta da utilizzare ai fini IRAP;
  • la quota di eccedenza di rendimento nozionale attribuita al socio non va a riduzione del “reddito complessivo netto dichiarato”, bensì esclusivamente a riduzione del reddito d’impresa del socio stesso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Super deduzioni assunzioni 2024

L’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 (c.d. DLgs. “Riforma IRPEFIRES”) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2024 per i soggetti “solari”), una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Si tratta, quindi, di una “super deduzione” per le nuove assunzioni, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.

Legge delega per la riforma fiscale

L’agevolazione:

  • dà attuazione all’art. 6 co. 1 lett. b) della L. 9.8.2023 n. 111 (legge delega per la riforma fiscale);
  • è prevista in attesa della completa attuazione della c.d. “mini IRES” e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici.

Disposizioni attuative

Con un decreto interministeriale di prossima emanazione saranno stabilite le relative disposizioni attuative.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare della “super deduzione”:

  • i titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’art. 73 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR);
  • gli esercenti arti e professioni, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR.

Per fruire dell’agevolazione, tali soggetti devono aver esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2023 per i soggetti “solari”) per almeno 365 giorni.

Soggetti esclusi

Non possono accedere all’incentivo fiscale:

  • le imprese in liquidazione ordinaria, nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa;
  • i soggetti in regime forfetario.

3 DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Si tratta quindi di una extra deduzione pari al 20% (o superiore in determinati casi) del costo riferibile all’incremento dell’occupazione.

3.1 CONDIZIONI

Al fine di accedere all’agevolazione, è richiesto che:

  • il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 sia superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023 (al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto);
  • il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine 2024 sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023 (senza considerare i decrementi infragruppo).

3.2 COSTO RILEVANTE

In presenza di incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minore tra:

  • l’importo effettivamente riferibile ai nuovi assunti;
  • l’incremento complessivo del costo del personale dipendente, incluso quello a tempo determinato (voce B.9 del Conto economico), rispetto a quello relativo al 2023.

Ad esempio, si ipotizzi che una srl assuma nel 2024 dipendenti a tempo indeterminato sostenendo un costo pari a 100.000,00 euro e che il costo del personale dipendente nel Conto Economico del 2024 ecceda quello del 2023 per 150.000,00 euro.

In tal caso, il costo rilevante ai fini della “super deduzione” è il minore importo tra i due, vale a dire 100.000,00 euro.

Modalità di imputazione dei costi

I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

Ad esempio, per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa.

3.3 MISURA DELLA “SUPER DEDUZIONE”

La maggiorazione del costo come sopra determinato è pari, in linea generale, al 20%.

Pertanto, ipotizzando un costo pari a 100.000,00 euro, è possibile dedurre 120.000,00 euro (con una maggiorazione quindi di 20.000,00 euro).

Lavoratori meritevoli di maggior tutela

Nell’ambito delle nuove assunzioni sono privilegiate particolari categorie di dipendenti, elencate nell’Allegato 1 al DLgs. 216/2023.

Si tratta, ad esempio, di:

  • lavoratori molto svantaggiati;
  • persone con disabilità;
  • donne con almeno due figli minori;
  • giovani ammessi all’incentivo all’occupazione;
  • soggetti che beneficiavano del reddito di cittadinanza.

Laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione che saranno stabiliti con il DM attuativo, fermo restando che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per tali categorie.

4 UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in sede di determinazione del reddito d’impresa (non anche ai fini IRAP).

Pertanto, occorre operare una variazione in diminuzione nel modello REDDITI 2025 (relativo al periodo d’imposta 2024).

5 ACCONTI

Per espressa previsione normativa, nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il 2024 non si tiene conto delle disposizioni in esame.

Inoltre, nella determinazione dell’acconto per il 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Legge di bilancio 2024

Il 30 dicembre è stata pubblicata la Legge di bilancio 2024 in vigore dal 1° gennaio 2024, tra le novità si segnala:

  • l’innalzamento della soglia dei fringe benefit da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per chi ha figli a carico)
  • la riduzione al 5% dell’imposta sui premi di risultato
  • l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.
  • l’obbligo di presentazione preventiva delle dichiarazioni retributive e dei redditi per la compensazione in F24 dei crediti INPS e INAIL
  • l’innalzamento dell’aliquota iva per i prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile
  • il rifinanziamento della Legge Sabatini
  • l'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore
  • l'obbligo di assicurazione per rischi catastrofici per le imprese

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