La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, art. 1 c. 342) interviene a modifica dell’art. 54 bis D.L. n. 50/2017 in riferimento alle prestazioni di lavoro occasionale, incidendo sui soggetti ammessi/esclusi e sui limiti di compenso.
Alla luce delle modifiche introdotte, sono configurabili come prestazioni di lavoro occasionale le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) a compensi di importo non superiore a:
- 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 10.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori (nuovo limite, precedentemente fissato in 5.000 euro);
- 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
L’importo da prendere a riferimento per l’individuazione del limite è quello netto, cioè quello spettante al prestatore a prescindere dal costo complessivo dell’ora di lavoro.
È vietato il ricorso al lavoro occasionale:
- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato(nuovo limite, precedentemente fissato in 5 dipendenti); tale nuovo limite dei 10 dipendenti si applica anche alle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, precedentemente ammesse a ricorrere al lavoro occasionale dei soggetti di cui al comma 8 art. 54 bis D.L. n. 50/2017 - pensionati, giovani studenti, disoccupati, percettori di prestazioni sostegno del reddito – se aventi alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori;
- da parte delle imprese del settore agricolo(viene meno la possibilità nel settore agricolo di ricorrere alle prestazioni occasionali dei soggetti di cui al comma 8 art. 54 bis D.L. n. 50/2017 - pensionati, giovani studenti, disoccupati, percettori di prestazioni sostegno del reddito - purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli);
Nulla cambia in ordine all’ esclusione dal ricorso al lavoro occasionale già prevista per le imprese dell'edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere, nonché nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
Resta confermata la previsione che, ai fini reddituali, conteggia al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai seguenti soggetti:
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’Università;
- titolari di pensione di vecchiaia o d’invalidità;
- disoccupati che abbiano reso la Did;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Detto computo ridotto, cioè pari al 75%, riguarda esclusivamente i limiti di 10.000 euro fissati per l’utilizzatore e non anche quelli del prestatore.
Lavoro occasionale accessorio
Fino al 31 dicembre 2022 |
Dal 1° gennaio 2023 |
Limiti di importo:
5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 5.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori; 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. |
Limiti di importo:
5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 10.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori; 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. |
Divieto di ricorso:
Utilizzatori che occupano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. |
Divieto di ricorso:
Utilizzatori che occupano più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Imprese del settore agricolo. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.