Autoliquidazione INAIL 2021/2022

Con istruzione operativa n. 14185 del 29 dicembre 2021, l’Inail ha fornito indicazioni relative all’autoliquidazione 2021/2022, rimandando per maggiori approfondimenti alla Guida all’autoliquidazione pubblicata sul proprio sito. Con la nota Inail n. 198/2022 sono stati diffusi il tasso di interesse annuo e i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate.

Riepilogo scadenze/servizi e tasso di interesse per il pagamento in quattro rate.

Per il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata il termine è il 16 febbraio 2022, mentre per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni il termine è il 28 febbraio 2022. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022.

Le dichiarazioni delle retribuzioni si devono presentare esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. on line e Invio telematico Dichiarazione Salari, con numero di riferimento 902022, da indicare nel modello F24.

Il premio può essere pagato, anziché in unica soluzione, in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati applicando il tasso dello 0,10%, sulla base del quale sono calcolati i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata:

Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi
1^ 16 febbraio 2022 16 febbraio 2022 0
2^ 16 maggio 2022 16 maggio 2022 0,00024384
3^ 16 agosto 2022 22 agosto 2022 0,00049589
4^ 16 novembre 2022 16 novembre 2022 0,00074795

 

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2022 retribuzioni inferiori a quelle del 2021, devono inviare, entro il 16 febbraio 2022, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2022. Gli armatori devono effettuare la comunicazione con l’analogo servizio Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ricorrono i presupposti.

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.

Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo e per le PAN il servizio Visualizzazione elementi calcolo.

Sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo

L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente ITL.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Imprese artigiane

La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione 2021 nella misura del 7,38%.

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2019/2020 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni 2020, inviata entro il 1° marzo 2021.

Nelle basi di calcolo la sussistenza dei requisiti è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2021 Agevolazioni” con il codice 127. L’applicazione della riduzione alla regolazione 2022 è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 28 febbraio 2022.

Datori di lavoro operanti a Campione d’Italia

Ai premi dovuti, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2021 sia per la rata 2022.

La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

Cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate

Alle cooperative agricole e loro consorzi operanti nelle zone montane e svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% e del 68%, sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022.

Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

Cooperative agricole e loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci.

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi non operanti in zone montane o svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022. Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate. In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell’azienda.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2021 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.

Assunzioni ex articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012

In relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi per 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga fino al diciottesimo mese. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per 18 mesi dall’assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE 651/2014 (e prima del Regolamento CE 800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto Regolamento, annualmente individuate con D.M., nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente ITL.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione).

Le riduzioni relative al Registro internazionale e alle assunzioni di cui alla L. 92/2012 costituiscono aiuti di Stato, quindi requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare. Le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato. In caso di indebita fruizione l’importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Quarantena da notificare all’azienda

Le nuove disposizioni in materia di quarantena da Covid-19 hanno un’evidente ricaduta sulla gestione del rapporto di lavoro delle persone coinvolte.

È necessario innanzitutto fare una distinzione tra quarantena e isolamento.

L’isolamento riguarda le persone contagiate, che hanno quindi contratto l’infezione, anche se asintomatiche.

Per costoro si applicano le normali regole della malattia, sotto il profilo tanto della giustificazione dell’assenza a mezzo di certificazione medica quanto della retribuzione del relativo periodo. Per il rientro al lavoro deve essere trasmesso al datore di lavoro, per il tramite del medico competente (ove nominato) il certificato medico di avvenuta negativizzazione.

La questione è più complessa per quel che riguarda la quarantena, cioè il periodo in cui una persona sana, venuta a contatto con una positiva al Covid-19, è sottoposta a limitazioni di contatti e circolazione, e quindi non può recarsi al lavoro. Oggi, dopo l’entrata in vigore del Dl 229/2021 e l’emanazione della circolare 60136 del ministero della Salute, le misure previste per la durata e il termine della quarantena sono differenziate.

In pratica, si applica la misura della quarantena solo in caso di “contatto stretto” e solo ai seguenti soggetti:

  • persone che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) ovvero che l’abbiano completato da meno di 14 giorni;
  • persone che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e non abbiano ricevuto la dose booster.

Nel primo caso la quarantena dura 10 giorni, nel secondo cinque.

Invece solo “autosorveglianza” e obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per dieci giorni, per chi ha ricevuto la terza dose oppure ha completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure ancora è guarito dal Covid da meno di 120 giorni. Questi soggetti possono quindi recarsi al lavoro, sia pure indossando la mascherina Ffp2 ed effettuando un test, rapido o molecolare, alla prima comparsa di sintomi. Potrebbe essere opportuno prevedere che venga informato il medico competente, che potrà all’occorrenza disporre opportune cautele.

Chi invece è sottoposto a quarantena non può accedere al luogo di lavoro per il periodo indicato nel provvedimento che lo riguarda. Deve comunicare al datore di lavoro le ragioni dell’assenza, fornendo come giustificazione il provvedimento dell’autorità sanitaria (che viene solitamente comunicato via sms o email). Se le mansioni e l’organizzazione del lavoro lo consentono, può essere collocato in smart working. Altrimenti, il periodo di quarantena non è retribuito (trattandosi di impossibilità di rendere la prestazione per fatto che non dipende dal datore di lavoro), né (al momento) indennizzato dall’Inps, a seguito del venir meno del relativo finanziamento.

Per rientrare al lavoro, il dipendente deve certificare di essere negativo, ottenere dall’autorità sanitaria il provvedimento di fine quarantena e trasmettere il tutto al datore di lavoro.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Obblighi vaccinali e di possesso del green pass

Il passaggio dal 2021 al 2022 e il crescere della curva dei contagi hanno determinato una serie di decisioni assunte dal Governo e condensate in provvedimenti normativi (in particolare il D.L. 229/2021 e il D.L. 1/2022), la cui sintesi non è senza complicazioni.

Per contrastare la diffusione del Covid-19, in particolare, è stato introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50, l’utilizzo del green pass rafforzato per accedere a numerose attività e servizi e anche per l’accesso al luogo di lavoro, il tutto con decorrenze differenziate.

Si ricorda che la fine dello stato di emergenza è fissata, per ora, al 31 marzo 2022 e che dal 1° febbraio prossimo i green pass avranno validità di 6 mesi (anziché 9), perciò chi è compiutamente vaccinato con le 2 dosi dovrà procedere con la terza, che potrà essere anticipata a 4 mesi dalla seconda invece dei 5, come previsto in precedenza. Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Estensione dell'obbligo vaccinale

Over 50

Dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale (inclusa la terza dose) per la prevenzione del Covid si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35, D.Lgs. 286/1998, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che lo compiano in data successiva all’8 gennaio ed entro il 15 giugno 2022.

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista.

Dal 1° febbraio 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione del Covid si applica anche al personale universitario, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Estensione dell'impiego del green pass

Dal 15 febbraio 2022 i soggetti ai quali si applica l'obbligo vaccinale, per l'accesso ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti a esibire il green pass rafforzato che i datori di lavoro sono tenuti verificare con le modalità già note (e le relative sanzioni). Se ne sono privi, a tali lavoratori è fatto divieto di accedere ai luoghi di lavoro (è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro per la violazione del divieto). Tali lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde rafforzata o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per le imprese (tutte, non più solo fino a 15 dipendenti), fino al 15 giugno 2022, si applica la disposizione la quale prevede che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è possibile sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili entro il 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i lavoratori over 50 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio diffusione del contagio.

Fino al 31 marzo 2022 e con decorrenze diverse, è consentito esclusivamente ai possessori di green pass almeno base, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

  • Servizi alla persona (dal 20 gennaio 2022);
  • Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuate con D.P.C.M. (dal 1° febbraio o dalla diversa data eventualmente stabilita dal D.P.C.M.);

Colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (dal 20 gennaio 2022).

Green pass rafforzato
Quando Dove
Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022 Per accedere ai seguenti servizi e attività:
  alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

sagre e fiere;

convegni e congressi;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

servizi di ristorazione all’aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto;

mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Dal 15 febbraio al 15 giugno 2022 Per accedere ai luoghi di lavoro per i soggetti obbligati al vaccino.

 

Green pass base
Quando Dove
Dal 20 gennaio al 31 marzo 2022 Per accedere a:

servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, etc.);

colloqui e visite in presenza con detenuti e internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori.

al 1° febbraio (o altra data stabilita con D.P.C.M.) al 31 marzo 2022 Per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (escluse quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, che saranno individuate con D.P.C.M.).

 

Sul sito del Governo è disponibile la tabella aggiornata al 10 gennaio 2022 delle attività consentite senza green pass, con green pass base e con green pass rafforzato.

Sanzioni per inosservanza dell’obbligo vaccinale

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ai soggetti che:

  • alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

Smart working

I Ministri per la Pubblica Amministrazione e del lavoro, in data 5 gennaio 2022, hanno firmato una circolare congiunta per sensibilizzare le P.A. e i datori di lavoro privati a usare pienamente tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all’interno delle rispettive regolazioni contrattuali e normative.

La disciplina emergenziale per il lavoro agile è stata prorogata al 31 marzo 2022 dal D.L. 221/2021.

Nella circolare si ricorda, in sintesi, che la modalità di lavoro agile in periodo emergenziale può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, e che gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Inail. Inoltre, i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori interessati nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l'applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro.

Visto il protrarsi dello stato di emergenza, la circolare raccomanda, pertanto, il massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Obbligo di “green pass” per i lavoratori del settore privato – Proroga al 31.03.2022

Introducendo l’art. 9-septies al DL 22.4.2021 n. 52, conv. L. 17.6.2021 n. 87, l’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127, conv. L. 19.11.2021 n. 165, prevede l’obbligo, per tutti coloro che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Per effetto della proroga dello stato di emergenza sanitaria, tale obbligo si applica fino al 31.3.2022, rispetto al 31.12.2021 precedentemente previsto.

Per accedere ai luoghi di lavoro rimane sufficiente il green pass “base”, ottenibile anche dopo aver eseguito un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti.

Tale obbligo non fa venire meno il rispetto dei protocolli e delle Linee Guida di settore contro il COVID-19.

Durata temporale

L’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro si applica dal 15.10.2021 e fino al 31.3.2022, per effetto della proroga dello stato di emergenza sanitaria disposta dal DL 24.12.2021 n. 221, rispetto al precedente termine del 31.12.2021.

Ambito Applicativo

Rientra nell’applicazione dell’obbligo di green pass chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato a prescindere dalla tipologia contrattuale in base alla quale tale attività viene prestata, ricomprendendo quindi le attività svolte, anche sulla base di contratti esterni, a titolo di volontariato, con causa di formazione, libera professione, ecc.  Vi rientra anche il lavoro domestico.

La norma ha quindi una portata generale che, come detto, prescinde dalla natura autonoma o subordinata del lavoratore.

Esclusioni

L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro non trova applicazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Tali soggetti, nelle more del rilascio dell’apposito applicativo, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente, non sono soggetti ad alcun controllo.

Chi lavora sempre in smart working non ha l’obbligo di green pass, in quanto la certificazione verde serve per accedere ai luoghi di lavoro. Il lavoro agile non può, però, essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo in questione.

Obblighi del datore di lavoro

L’obbligo di essere in possesso del green pass per i lavoratori comporta obblighi anche in capo ai datori di lavoro. Infatti, l’art. 9-septies co. 4 del DL 52/2021 dispone che ogni datore di lavoro è tenuto a verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere sul luogo di lavoro.

Il DPCM 12.10.2021, introducendo la lett. h) al co. 2 dell’art. 13 del DPCM 17.6.2021, inserisce espressamente i datori di lavoro pubblici e privati, nonché i loro delegati, tra i soggetti deputati alla verifica del possesso del green pass in ambito lavorativo, con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono sul posto di lavoro.

Inoltre, entro il 15.10.2021, i datori di lavoro devono aver:

  • definito le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, da effettuare prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
  • individuato con atto formale il soggetto deputato a tale controllo.

Ogni azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle disposizioni già previste dal DPCM 17.6.2021, che regolamenta la verifica della certificazione per tutte le attività per le quali è già obbligatoria.

Il DPCM 12.10.2021, integrando l’art. 13 del DPCM 17.6.2021, ha disposto che ai datori di lavoro saranno messe a disposizione dal Ministero della Salute specifiche funzionalità, descritte nell’allegato H del medesimo DPCM, al fine di consentire verifiche quotidiane e automatizzate del possesso del green pass del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di  lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC.

In applicazione del co. 10 lett. c) di tale norma è stata elaborata e resa disponibile sul sito web dell’INPS la procedura “Greenpass50+” che, interrogando la Piattaforma nazionale-DGC (c.d. PN-DGC), permette la verifica del possesso del green pass sui luoghi di lavoro per le aziende con più di 50 dipendenti e gli enti pubblici  (escluse le scuole) non aderenti a NoiPA;  tale limitazione non vale per i datori di lavoro che debbano verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4-bis del DL 1.4.2021 n.  44, conv.  L.  28.5.2021 n.  76, per il personale che opera presso le strutture di cui all’art. 1-bis del DL 44/2021 stesso, e dall’art. 4-ter del medesimo decreto per il personale ivi elencato (messaggio INPS 18.12.2021 n.  4529).

Ai sensi dell’art.  9-octies del DL 52/2021, introdotto dall’art.  3 co.  1 del DL 8.10.2021 n.  139, conv. L. 3.12.2021 n. 205, il datore di lavoro può richiedere ai lavoratori, in presenza di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, di comunicare preventivamente il possesso o meno del green pass. I lavoratori possono invece richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde; in tal caso sono esonerati dai controlli per tutta la durata della validità del green pass (art.  9-septies co.  5 del DL 52/2021).

Conseguenze del mancato possesso del Green pass

L’art. 9-septies del DL 52/2021 dispone che il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 debba essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31.3.2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.  In particolare, al lavoratore non spetta alcuna componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, per la giornata di lavoro non prestata.

I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie, dalle farmacie, dai laboratori di analisi o dai medici di medicina generale.

Imprese con meno di 15 dipendenti

Per le imprese con meno di 15 dipendenti si prevede che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31.3.2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Il legislatore esclude dunque la possibilità di sanzionare disciplinarmente il dipendente che risulti assente per il mancato possesso del green pass.

Sanzioni

Sanzioni per il lavoratore

Qualora il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dal DL 127/2021, è punibile con:

  • una sanzione amministrativa di importo compreso tra 600,00 e 1.500,00 euro, comminabile dal Prefetto previa segnalazione da parte del datore di lavoro;
  • una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici disciplinari vigenti in azienda.

Sanzioni per il datore di lavoro

Il decreto sanziona altresì i datori di lavoro che omettano di effettuare i necessari controlli o di definire le modalità operative per l’organizzazione degli stessi, per i quali è prevista l’applicazione dell’art.  4 co.  1, 3, 5 e 9 del DL 19/2020 convertito, che dispone una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro.

Controlli a campione

Le aziende che effettuano i controlli a campione non sono sanzionabili se, a seguito di un controllo delle Autorità, venga accertata la presenza di lavoratori senza green pass, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi, come previsto dal DL 127/2021.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Legge di bilancio 2022 – novità in tema lavoro

Con la legge di Bilancio del 2022 (L. 234/2021) e la disposizione sull’assegno unico e universale per figli a carico (d.lgs. 230/2021) sono state introdotte importanti novità sulle buste paga dei lavoratori dipendenti dall’anno 2022 e, naturalmente, per i datori di lavoro. Di seguito una sintesi delle principali novità.

Buste paga lavoratori

Novità operative dal 1° gennaio 2022.

Contribuzione a carico dei lavoratori – c. 121

È prevista, per la generalità dei dipendenti, una riduzione dell’aliquota contributiva I.V.S. (invalidità, vecchiaia e superstiti) che passa dall’attuale 9,19% alla nuova misura dell’8,39% a cui sarà aggiunta, sulla base del settore di competenza, l’aliquota CIGS (0,30%) ovvero dei fondi bilaterali, bilaterali alternativi o FIS per il finanziamento degli ammortizzatori sociali di cui al d.lgs. 148/2015.

La nuova aliquota IVS ridotta verrà operata esclusivamente per l’anno 2022 (retribuzioni da gennaio a dicembre) a condizione che la retribuzione mensile, riparametrata per 13 mensilità, non superi l’importo di € 2.692,00.

Irpef e detrazioni d’imposta – c. 2-4

Sono state modificate le aliquote IRPEF. Dalle attuali cinque per scaglioni di reddito, l’imposta sarà calcolata sulla base della sottostante tabella:

REDDITO DA € A € ALIQUOTA
0,00 15.000,00 23%
15.000,01 28.000,00 25%
28.000,01 50.000,00 35%
OLTRE 50.000,01 43%

Parimenti, le detrazioni personali hanno subito la sottostante variazione.

REDDITO DETRAZIONE
Fino a € 15.000 € 1.880 (non inferiore a € 690 o se a tempo determinato non inferiore a € 1.380)
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 € 1.910 + € 1.190 x (€ 28.000-reddito) / (€ 28.000 - € 15.000)
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 € 1.910 x (€ 50.000-reddito) / (€ 50.000-€ 28.000)

e per le detrazioni per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente:

REDDITO DETRAZIONE
Fino a € 5.500 € 1.265
Oltre € 5.500 fino a € 28.000 € 500+(€ 1.265-€ 500) x (€ 28.000-reddito) / (€ 28.000-€ 5.500)
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 € 500 x (€ 50.000-reddito) / (€ 50.000-€ 28.000)

Viene inoltre prevista una detrazione aggiuntiva allo scopo di garantire l'invarianza per i lavoratori, ma solo per coloro che rientrano in particolari fasce di reddito:

TIPOLOGIA DI REDDITO DETRAZIONE
Lavoro dipendente da 25.000 a 35.000 Incremento € 65
Pensionati da 25.000 a 29.000 Incremento € 50
Lavoro autonomo da 11.000 a 17.000 Incremento € 5
Trattamento integrativo, previsto dal DL 3/2020 conv. in L. 21/2020

è confermato nella misura fino ad oggi riconosciuta (€ 1.200 in ragione d'anno) ma solo a favore dei soggetti con redditi complessivamente fino a € 15.000 (non più € 28.000). Il trattamento integrativo in parola, fermo restando il limite di € 1.200, spetterà anche per i redditi ricompresi tra € 15.000 e € 28.000 a condizione che la somma delle seguenti detrazioni sia superiore all'imposta lorda:

  • detrazioni per i carichi di famiglia;
  • detrazioni per i redditi da lavoro;
  • detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 dicembre 2021;
  • detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021.

È abrogata l’ulteriore detrazione prevista dall’art. 2 DL 3/2020 che disciplinava l'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati nel caso di redditi da € 28.000 a € 40.000.

Novità buste paga dal 1° marzo 2022

Cesseranno di essere erogati sia le detrazioni d’imposta per i figli a carico fino all’età di 21 anni, sia gli ANF.

Dette misure, infatti, sono state sostituite dall’Assegno Unico e Universale con decorrenza dal 1° marzo 2022. L’importo dell’assegno unico, variabile in base all’ISEE del nucleo familiare, sarà erogato direttamente dall’INPS. Donde, si rende necessario comunicare ai lavoratori dipendenti che, ai fini del conseguimento della già menzionata prestazione (che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente), dovranno presentare domanda in modalità telematica direttamente all’Inps ovvero per il tramite di Istituti di patronato. La domanda può già essere presentata.

Il datore di lavoro, pertanto, non potrà procedere più, dal 1° marzo 2022, ad erogare gli ANF e le detrazioni per figli a carico fino al compimento del 21° anno di età.

segue novità per i lavoratori

Congedo padri lavoratori (comma 134)

Diventa strutturale il congedo obbligatorio a favore del padre lavoratore.

Per l’effetto, il padre lavoratore dipendente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni obbligatori oltre ad un ulteriore giorno facoltativo, in accordo con la madre e in sua sostituzione.

Naspi (c. 221)

con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022:

  • non viene più richiesto che i lavoratori possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
  • la NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASPI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Novità per i datori di lavoro

Agevolazioni per le assunzioni

Esonero contributivo aziende in crisi (c. 119)

I datori di lavoro in crisi (per i quali, cioè, è aperto un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui alla L. 296/2006 art. 1 c. 852) del settore privato, per le assunzioni effettuate nell’anno 2022 a tempo indeterminato, è possibile beneficiare dell’agevolazione di cui all’art. 1 comma 10 della L. 178/2020 (100% dei contributi aziendali Inps nel limite di € 6.000,00 annuali per 3 anni) a prescindere dall’età anagrafica (è confermato il requisito di non aver mai avuto un rapporto a tempo indeterminato precedentemente l’assunzione).

Decontribuzione per le lavoratrici madri (c. 137)

Sempre in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, è previsto un esonero contributivo nella misura del 50% dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

L'agevolazione spetta per la durata di un anno a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Assunzione di lavoratori in CIGS con contratto di apprendistato (c. 248)

Viene estesa dal 1° gennaio 2022, la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, e senza limiti di età, lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria aderenti ad un accordo di transizione occupazionale ex art. 22-ter del d.lgs. n. 148/2015 (si veda anche paragrafo della CIGS).

Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori (c. 253-254)

Alle società cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2022 viene riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua.

Apprendistato di 1° e 3° livello (esclusi i “professionalizzanti”) - c. 645

Per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Il beneficio spetta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, ferma restando l'aliquota al 10% per i periodi contributivi successivi al terzo.

Tutte le predette agevolazioni non sono al momento operative per mancanza di istruzioni e/o di autorizzazione dell’UE.

Tirocini formativi curriculari ed extracurriculari

(c. 720-726) In materia di tirocini si prevede invece una stretta allo scopo di contrastarne l'uso distorto, con sanzioni che vanno da un minimo di € 1.000 fino a € 6.000 in caso di mancato pagamento dell'indennità prevista a favore del tirocinante. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio il Governo e le regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.

Ammortizzatori sociali

Numerose sono le novità in materia di ammortizzatori sociali di cui al d.lgs. 148/2015 con riferimento alle sole riduzioni/sospensioni decorrenti dal 1° gennaio 2022 (non sono ricomprese le sospensioni/riduzioni iniziate nel 2021 ancorché proseguite nel corso del 2022).

In estrema sintesi:

Novità di carattere generale:

  • (c. 191-192) inclusione fra i percettori della CIGS anche dei lavoratori a domicilio e con contratto di apprendistato 1° e 3° livello (in aggiunta, al già previsto, apprendistato professionalizzante), a condizione che non sia pregiudicato il percorso formativo. Restano, pertanto, esclusi i soli dirigenti;
  • (c. 191) viene modificato il criterio dell’anzianità lavoro effettivo presso l’unità produttiva di riferimento: si passa dai 90 gg. ai 30 gg. di lavoro effettivo (ricomprendendo ferie, festività, infortuni ed astensione obbligatoria per maternità), fermo restando che la seniority non è richiesta per gli eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo);
  • (c. 193) inclusione dei dirigenti, apprendisti e lavoratori a domicilio per la determinazione delle soglie dimensionali per il riconoscimento dei differenti trattamenti;
  • (c. 194) misura del trattamento: il massimale cassa integrazione guadagni non è più articolato in due fasce di retribuzione. Vi sarà, pertanto, un massimale unico (per l’anno 2021 pari a € 1.199,72 - quello dell’anno 2022 deve ancora essere determinato);
  • (c. 195) dal 1° gennaio 2025 vi sarà, solo per coloro che nei due anni precedenti non hanno usufruito di ammortizzatori sociali, una riduzione del contributo addizionale – fermo restando l’esclusione per le imprese assoggettate a procedure concorsuali e di amministrazione straordinaria;
  • (c. 196) in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il termine per l’invio dei modelli SR41 (uniemens-cig) è fissato, a pena di decadenza, entro la fine del secondo mese dall’inizio della sospensione/riduzione ovvero, se posteriore, entro 60 gg. dalla data dell’autorizzazione;
  • (c. 197) compatibilità con lo svolgimento dell’attività lavorativa: se il lavoratore, già beneficiario di un trattamento, inizia un lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi ovvero una qualsiasi attività di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate; se il lavoratore svolge attività di lavoro subordinato a tempo determinato fino a 6 mesi il trattamento resta sospeso per la durata del rapporto.

Novità in materia di CIGS

  • (c. 198) la CIGS viene estesa a tutti i datori di lavoro (indipendentemente dal settore di appartenenza) che nel semestre precedente l’inizio della sospensione/riduzione abbiano occupato più di 15 dipendenti (nel computo si calcolano anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti a prescindere dalla tipologia);
  • (c. 199) nella causale di riorganizzazione viene introdotta anche l’ipotesi della transizione digitale, tecnologica, ecologica ed energetica;
  • (c. 199) contratti di solidarietà: sale la soglia di percentuale media della riduzione, passando dall’attuale 60 all’80% (per ciascun lavoratore dal 70% al 90%, ferma la percentuale media);
  • (c. 200) viene introdotta un’ulteriore ipotesi di CIGS denominata “di transizione occupazionale” (art. 22-ter del d.lgs. 148/2015) della durata di 12 mesi massimi da riconoscere alle imprese che all’esito di programmi di riorganizzazione o crisi aziendale debbano gestire lavoratori a rischio di esubero (c. 243-247). Per l’anno 2022 verrà riconosciuta esclusivamente per prorogare trattamenti di contratti di solidarietà;
  • (c. 202) per i lavoratori interessati sarà obbligatorio (pena la perdita del trattamento) la partecipazione a percorsi di qualificazione/riqualificazione professionale (GOL). Per i datori che assumeranno (a tempo indeterminato) tali lavoratori è istituito un incentivo economico pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta;
  • (c. 216) viene istituito un trattamento straordinario per un massimo di 52 settimane fruibili entro il 31.12.2023 per le imprese che, per fronteggiare processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica, abbiano esaurito i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Fondi bilaterali, bilaterali alternativi e FIS (settori non coperti da CIGO/CIGS) – (c. 204-206; 208-213)

  • Gli statuti dei fondi dovranno adeguarsi, entro il 31.12.2022, di modo da garantire le prestazioni ai datori che occupino anche un solo dipendente. Diversamente, dal 01.01.2023, confluiranno nel FIS;
  • Parimenti, dovranno garantire una prestazione di assegno di integrazione salariale pari al nuovo massimale di cassa;
  • Dal 01.01.2022 sono soggetti alla disciplina del FIS tutti i datori di lavoro non compresi nella disciplina di quelli ordinari (CIGO/CIGS) e di quelli di cui ai fondi bilaterali ed alternativi, a condizione di avere almeno un dipendente.

Ai fini del rilascio del DURC assume rilievo la circostanza che il pagamento dei contributi ai fondi bilaterali e bilaterali alterativi sia regolarmente assolto (c. 214).

Proroga del contratto di espansione per gli anni 2022-2023 con riduzione a 50 dipendenti per l’accesso (c. 215).

Disposizioni in materia di cessazioni di attività produttive nel territorio nazionale

(c. 224-238) I datori di lavoro che occupano almeno 250 dipendenti (nel novero si computano anche i dirigenti e gli apprendisti) che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, debbono effettuare una particolare procedura da attivare almeno 90 giorni prima dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo.

Pensioni

Gli interventi sono finalizzati a ottenere maggiore flessibilità per l’uscita dal lavoro e una maggiore gradualità in vista di una riforma complessiva del sistema previdenziale.

Trattasi di:

Quota 102 (c. 87-88)

Per il solo 2022 viene prevista la possibilità di pensionamento anticipato per i soggetti che maturano in corso d’anno i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 38 anni.

Ape Sociale (c. 91-93)

Viene disposta la proroga al 2022 dell’Ape sociale, ampliando la categoria dei lavori gravosi che hanno accesso alla misura ed eliminando il requisito dei tre mesi dalla fine del godimento della Naspi. Si prevede, ai fini dell'accesso all'Ape sociale, la riduzione del requisito di anzianità contributiva da 36 a 32 anni per i lavoratori appartenenti al settore edile e al settore della ceramica e terracotta.

Opzione donna (c. 94)

Viene prorogata per l’anno 2022, la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, all’esito anche delle circolari applicative e dei provvedimenti legislativi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Assegno unico e universale

Il D.Lgs. 230/2021, pubblicato nella G.U. n. 309/2021, istituisce l’assegno unico e universale (Auu) per i figli a carico a decorrere dal 1° marzo 2022. Si tratta di un beneficio economico mensile, determinato dall’Inps sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’Isee.

Con il messaggio n. 4748/2021 l’Inps ha comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul suo sito internet la procedura per la presentazione delle domande di Auu. La domanda è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo. Sarà emanata una apposita circolare, ma nel frattempo l’Inps ha anticipato le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.

È online il simulatore dell’Auu che permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.

Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:

  • il premio alla nascita o per l’adozione del minore;
  • le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità.

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:

  • sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
  • cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12, Tuir, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

È disposta la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022:

  • delle misure in materia di assegno temporaneo per i figli minori (riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l’anno 2022);
  • della maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.

Requisiti per beneficiare dell’assegno

La domanda di Auu può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico (facente parte del nucleo familiare indicato a fini Isee) fino al compimento dei 21 anni di età. I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

  • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
  • svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolgimento del servizio civile universale.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere dai requisiti sopra elencati.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

 

Misura e decorrenza dell’assegno

L’importo dell’Auu è determinato sulla base dell’Isee del nucleo familiare del beneficiario, con la seguente decorrenza della misura:

  • per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
  • per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

L’Isee per la determinazione della condizione economica del nucleo

Con riferimento all’Isee:

  • in presenza di figli minorenni si terrà conto dell’Isee minorenni e dell’Isee minorenni corrente, facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione (tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’Isee ordinario);
  • per i figli maggiorenni, il riferimento è all’Isee ordinario e all’Isee ordinario corrente.

L’Auu “in assenza di Isee”

In assenza di Isee al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati e occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

  • Isee presentato entro il 30 giugno - la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
  • Isee presentato dal 1° luglio - la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’Isee;
  • assenza di Isee oppure Isee pari o superiore a 40.000 euro - la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

Compatibilità dell’Auu con le prestazioni sociali e con il Reddito di cittadinanza

L’Auu è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l'Inps corrisponde d'ufficio l’Auu, congiuntamente al RdC e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di Auu per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la DSU per gli eventi sopravvenuti. La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito inps.it, se si è in possesso di Spid di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o di una Carta Nazionale dei Servizi (Cns);
  • Contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Modalità di erogazione dell’assegno

L’assegno è corrisposto dall’Inps ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita. I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’Inps. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle 3 diverse opzioni, come di seguito specificate, per l’imputazione del pagamento previste nella domanda. Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi. In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:

  • “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”. La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda. Può verificarsi, altresì, che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato nominato un tutore o un affidatario: nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata;
  • in ipotesi di “affidamento condiviso”, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle 2 seguenti opzioni:
    • “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;
    • “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.

In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali. Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito. Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della L. 184/1983 l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore; in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.

L’assegno viene erogato dall’Inps attraverso le seguenti modalità:

  • accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice Iban aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea Sepa. Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
    • conto corrente bancario;
    • conto corrente postale;
    • carta di credito o di debito dotata di codice Iban;
    • libretto di risparmio dotato di codice Iban;
  • consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
  • accredito sulla carta RdC, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Lo strumento di riscossione dotato di Iban deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Possono verificarsi le seguenti principali casistiche:

  • liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente - lo strumento deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
  • liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il restante 50% all’altro genitore - gli strumenti devono essere intestati/cointestati a ognuno dei genitori;
  • liquidazione dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda - lo strumento deve essere intestato/cointestato a uno dei tutori o affidatari;
  • liquidazione dell’assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che presenta la domanda in sostituzione dei genitori - lo strumento deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne (la prestazione è limitata alla quota di competenza del figlio maggiorenne).

La verifica sulla titolarità dell’Iban è effettuata dall’Inps e, in caso di accredito su strumenti aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea Sepa, il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall’UE (Financial identification Sepa), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione.

Il pagamento in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano.

Le FAQ

Quando si potrà richiedere l’assegno unico?

Dal 1° gennaio 2022, ma per definire l’importo è necessario aver presentato un Isee valido e corretto. È possibile anche presentate la domanda senza Isee, ma si ottiene solo l’importo minimo previsto. Sarà comunque possibile inviare l’Isee successivamente: se entro il 30 giugno verranno riconosciuti gli importi spettanti a decorrere dal mese di marzo. È obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite Isee.

L’Isee è obbligatorio?

Non è obbligatorio ma non presentandolo si ha diritto solo all’importo minimo previsto per l’Auu.

Quando verrà pagato l’assegno unico?

Per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno a essere erogati dal 15 al 21 marzo. Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022 i pagamenti avranno sempre decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.

Quali prestazioni verranno sostituite dall’assegno unico?

Il premio alla nascita (bonus mamma domani), l’assegno di natalità (bonus bebè), gli Anf e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Chi maturerà il diritto all’assegno di natalità entro il 31 gennaio 2022 continuerà a percepirlo fino alla data di scadenza della prestazione nel 2022. Rimarrà, invece, vigente il bonus nido.

Quindi dal 1° gennaio 2022 non percepiremo più le detrazioni e gli assegni familiari?

Detrazioni e assegni familiari non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione dal mese di marzo.

Bisogna presentare la domanda a gennaio?

Non c’è bisogno di presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza marzo.

Chi ha presentato domanda per l’assegno temporaneo deve ripresentarla per assegno unico?

Sì, tranne coloro che hanno diritto al Reddito di cittadinanza che riceveranno l’Auu in automatico.

Chi deve presentare la domanda?

Uno dei 2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Come avviene il pagamento?

In via ordinaria su Iban intestato al richiedente o bonifico domiciliato.

Come si presenta la domanda?

La domanda si presenta on line accedendo al sito Inps con Spid, Cie o Cns o tramite patronato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Comunicazione prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Dal 21 dicembre 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l’obbligo di comunicare l’avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.).

Si tratta di quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego (Unilav). In pratica, sono rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionaleepisodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata (così come previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972).

La nuova norma è inserita all’interno dell’art. 13, della legge n. 215/2021, di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) il quale, tra le altre cose, ha riscritto completamente l’art. 14 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, (TU sulla Salute e Sicurezza).

La finalità addotta dal legislatore, per motivare il nuovo adempimento burocratico, è quella di svolgere una attività di monitoraggio e per contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha pubblicato la nota n. 29 dell'11 gennaio 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo.

Queste le principali indicazioni fornite dall’Ispettorato del lavoro, soggetto destinatario alla ricezione della comunicazione.

In primis, il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Quali rapporti vanno comunicati

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Come va effettuata la comunicazione

La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.

A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015).

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (vedi e-mail in basso).

Cosa va scritto nella comunicazione

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

  • dati del committente(ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
  • i dati del lavoratore autonomo occasionale(nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
  • la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa(esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
  • una sintetica descrizione dell’attività;
  • l’ammontare del compenso(solo qualora stabilito al momento dell’incarico);
  • la data di avvio delle prestazioni occasionali;
  • l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all’e-mail, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta.

Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Quella che segue è una bozza di comunicazione con i dati obbligatori richiesti dall’Ispettorato del Lavoro.

 

FAC-SIMILE

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale

Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), siamo a comunicare l’avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 c.c., tra la società                                                                                               , con sede legale in                                               p. IVA/CF                                                                             e il sig.                                                                                            nato a                              il                                        con CF                                               e residente in                     , per lo svolgimento della seguente attività                                                                                                                                                                                                                                                                          .

La prestazione occasionale verrà resa presso i locali                   ed inizierà il                                                                                                                                           ,

Alla conclusione dei lavori, il collaboratore riceverà un compenso pari a euro                                        , al lordo della ritenuta d’acconto del 20%.

 

Si precisa che:

  • La prestazione riguarda funzioni di alto profilo, non rientranti nell’ordinaria attività svolta dal committente.
  • L’incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro e senza l’inserimento nell’organizzazione gerarchica del Committente.

 

Si allega la lettera di incarico

 

L'Azienda

 

______________

 

Sanzione

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004.

La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.

FAQ

Quelle che seguono sono alcune risposte a quesiti frequenti in materia. I chiarimenti forniti nascono da una mera interpretazione della legge e della nota emanata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

È possibile predisporre una lettera di incarico che identifica l’avvio dell’attività e non la sua conclusione?

Ritengo di no, in quanto mancherebbe uno degli elementi fondamentali di questa tipologia contrattuale: l’occasionalità. Prevedere una lettera di incarico ove non sia evidente la sporadicità della prestazione lavorativa ovvero identificare in un periodo medio/lungo la durata dell’accordo entro la quale svolgere la prestazione (ad esempio: la prestazione verrà svolta nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), può evidenziare l’assenza delle condizioni richieste dalla normativa per lo svolgimento del lavoro autonomo occasionale.

La comunicazione obbligatoria riguarda anche i collaboratori coordinati e continuativi?

No, la procedura va effettuata solo per le prestazioni di lavoro svolte dai collaboratori autonomo occasionali (art. 2222 c.c.).

Inoltre, la comunicazione non dovrà essere effettuata nei seguenti casi:

  • per Prestazioni Occasionali, ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);
  • per professioni intellettuali, in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta nel art. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
  • per i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale”.

È obbligatorio comunicare le giornate di prestazione o solo l’avvio dell’attività lavorativa?

Ritengo che sia possibile comunicare esclusivamente l’avvio dell’attività lavorativa. Si tenga presente che, normalmente, le prestazioni occasionali sono contigue e identificate in un breve periodo. Qualora, viceversa, il periodo, ove identificare le prestazioni, sia medio/lungo, ovvero qualora siano in atto più lettere di incarico per più attività, è il caso di ribadire, con una ulteriore comunicazione, che la prestazione da effettuare “appartiene” ad una determinata lettera di incarico.

La comunicazione dovrà riguardare anche i rapporti già in essere?

, qualora la prestazione sia ancora da avviare.

Qualora la prestazione sia stata resa dal 21 dicembre scorso, la comunicazione va effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Sto pagando un lavoratore autonomo occasionale per una prestazione resa nel 2021, devo fare la comunicazione obbligatoria prima del pagamento?

No, in quanto la comunicazione deve avvenire all’avvio della prestazione lavorativa e non al momento del pagamento. Qualora l’attività sia stata svolta nel 2021 (prima del 21 dicembre) e oggi deve essere pagato il compenso, in virtù del ricevimento della notula da parte del collaboratore, nessuna comunicazione all’ITL deve essere effettuata.

Nel seguente Link troverete gli Indirizzi e-mail, degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, ai quali inviare la comunicazione di avvio dell'attività autonomo occasionale

 

 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Novità fiscali 2022

Novità del DL Fisco-Lavoro n. 146/2021

Il DL 146/2021 convertito contiene, tra le altre, le seguenti novità:

  • il Patent box viene sostituito da una nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo per beni immateriali; tale nuova disciplina è stata già modificata dalla legge di bilancio 2022;
  • ai fini dell’IMU, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale per un immobile scelto dai componenti del nucleo stesso;
  • la modifica della disciplina sul controllo formale delle dichiarazioni precompilate, presentate direttamente o tramite il sostituto d’imposta, nello specifico, laddove siano apportate modifiche al modello 730 precompilato opera comunque l’esclusione dal controllo formale per la parte dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Inoltre, con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano invece modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica. Dunque, controlli mirati solo sui dati modificati e non su tutta la dichiarazione.;
  • la posticipazione da 60 giorni a 180 giorni dei termini di pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021;
  • sono stati convertiti da lire ad euro e lievemente modificati gli importi dei ricavi (fissato a 5,164 milioni di euro) e delle rimanenze (fissato 1,1 milioni di euro) il cui superamento determina, in capo ai soggetti in contabilità ordinaria, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

In sede di conversione del DL 146/2021 è stata inoltre abolita l’estensione agli iscritti solo nel Registro dei revisori legali dell’abilitazione al rilascio del visto di conformità, prevista dal testo originario del DL.

In materia di imposte indirette possono evidenziarsi le seguenti novità:

  • il rinvio, dall’1.1.2022 all’1.7.2022, delle modifiche alla disciplina dell’esterometro, vale a dire l’obbligo di trasmissione dei dati con il formato della fattura elettronica via Sistema di Interscambio;
  • la proroga, anche per il 2022, del divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018) e da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018);
  • il rinvio dall’1.7.2021 all’1.7.2022 della possibilità di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi mediante sistemi evoluti di incasso (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015);
  • il rinvio dall’1.1.2022 all’1.1.2023 dell’obbligo, per gli esercenti attività di commercio al minuto tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (es. farmacie), di trasmettere i corrispettivi giornalieri al Sistema TS tramite i registratori telematici per assolvere l’obbligo di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015;

Novità della Legge di Bilancio 2022

La legge di bilancio per l’anno 2022 contiene, tra le altre, le seguenti novità:

  • l’esclusione da IRAP, dal 2022, per artisti, professionisti e imprenditori individuali;
  • la riforma dell’IRPEF, mediante la modifica degli scaglioni di reddito imponibile, delle aliquote, delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali e del “trattamento integrativo della retribuzione” (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”), applicabile dal periodo d’imposta 2022;
  • la messa a regime dell’innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo cumulativo di crediti utilizzabili in compensazione “orizzontale” nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale con la procedura “semplificata”;
  • la modifica la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale;
  • è previsto che, per i maggiori valori dei marchi e dell’avviamento oggetto di rivalutazione o di riallineamento nei bilanci 2020, la deduzione sia ripartita in un periodo minimo di 50 anni (in alternativa, l’impresa può mantenere l’ammortamento per diciottesimi versando una ulteriore imposta sostitutiva, o rinunciare ex post agli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento);
  • limitatamente all’anno 2022, la riduzione dell’aliquota IMU al 37,5% per i soggetti residenti all’estero, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
  • la proroga fino al 31.3.2022 delle agevolazioni previste per le imprese di pubblico esercizio (esenzione dal canone unico, dall’imposta di bollo per le nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e assenza di autorizzazioni per dehors);
  • le disposizioni sulla “super deduzione” del 110% (non più 90%) dei costi di ricerca e sviluppo per determinati beni immateriali (esclusi marchi e know how) si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL 146/2021 (2021, soggetti “solari”);
  • la proroga dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione;
  • la proroga del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione con tempistiche differenziate a seconda della tipologia di investimenti, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione;
  • il rifinanziamento l’agevolazione “Sabatini” e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro;
  • la proroga al 2023 il credito d’imposta per i sistemi di filtraggio acqua potabile;
  • la posticipazione da 60 giorni a 180 giorni dei termini di pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022;
  • il potenziale superamento dell’aggio di riscossione dall’1.1.2022, con una quota a carico del debitore da determinarsi con decreto ministeriale;
  • la sospensione della decorrenza di termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio dello stesso;
  • viene consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021.

 

In materia di imposte indirette possono evidenziarsi le seguenti novità:

  • l’introduzione dell’aliquota IVA del 10% per prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile non compresi tra quelli compostabili o lavabili (già agevolati con aliquota IVA del 5%);
  • la previsione dell’aliquota IVA del 5%, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad uso civile e industriale, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
  • il rinvio di “plastic tax” e “sugar tax” all’1.1.2023.

Novità Bonus edilizi

La legge di bilancio per l’anno 2022 prevede la proroga generalizzata al 31.12.2024 dei termini finali delle finestre temporali agevolate dei bonus edilizi già vigenti.

Restano fuori dalla proroga “generalizzata” al 31.12.2024 soltanto:

  • il superbonus;
  • il bonus facciate;
  • il bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

Interventi prorogati al 31.12.2024

I bonus edilizi vigenti, per i quali viene disposta la proroga sino al 31.12.2024, sono:

  • la detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR;
  • il sismabonus, di cui ai co. 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche del c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al 1-septies;
  • il bonus mobili, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (ma con un limite di spesa che scende da 16.000,00 a 10.000,00 euro);
  • l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, con riguardo sia alle detrazioni 50-65%, sia con riguardo alle detrazioni 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus;
  • il bonus verde, di cui all’art. 1 co. 12 - 15 della L. 205/2017.

 Superbonus

Per quanto concerne il superbonus, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

  • al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari); da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al punto precedente (c.d. “interventi trainati”); da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
  • al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni stanno venendo effettuati interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Bonus facciate

Per quanto concerne il bonus facciate, di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, il termine finale della finestra agevolata viene prorogato solo per l’anno 2022 (con aliquota che si riduce al 60%).

Bonus facciate anche per interventi parziali

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 838/2021, ha riconosciuto la possibilità di accedere al c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 anche nell’ipotesi di interventi “parziali” che non interessano l’intera facciata (ma una sola porzione della medesima).

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, per poter fruire del bonus facciate ex art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 non è necessario che i lavori interessino l’intera facciata visibile dell’edificio, essendo possibile accedere a tale agevolazione anche nelle ipotesi in cui gli interventi risultino mirati a risolvere un problema localizzato su una sola porzione della facciata medesima.

Trattandosi, tuttavia, di un intervento su una parte comune dell’edificio condominiale (pur se il condominio non risulta formalmente costituito), il condòmino, per poter beneficiare del bonus facciate ex art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, dovrà ottenere e conservare un’apposita delibera condominiale di approvazione di tale intervento (non è stato, dunque, considerato sufficiente l’invio di una comunicazione di avvio dei lavori ai proprietari delle altre unità immobiliari).

Colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Per quanto concerne il bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, invece, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus edilizio soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.

Opzioni per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la L. 234/2021:

  • proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi (fino al 2024 per la generalità delle detrazioni);
  • amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
  • generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
  • comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee

A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, lo svolgimento delle assemblee di società, associazioni e fondazioni è agevolata, in ragione dell’emergenza da COVID-19, fino al 31.7.2022.

Norme emergenziali in tema di assemblee

Si ricorda che l’art. 106 co. 7 del DL 18/2020 convertito, nel contesto delle disposizioni emergenziali in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, ha applicato le relative previsioni alle assemblee tenute entro il 31.12.2021. Ora, in base all’art. 3 co. 1 del DL 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”), tali disposizioni potranno applicarsi fino al 31.7.2022.

In particolare, fino a tale data vi sarà la possibilità di:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo). Questa disposizione è stata da taluni letta come il riconoscimento della possibilità, nella fase emergenziale, di tenere un’assemblea “virtuale”, ovvero senza indicazione del luogo fisico di convocazione;
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (co. 4, 5 e 6).

 

In forza del co. 8-bis del medesimo art. 106 del DL 18/2020 convertito, inoltre, tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

Termini di approvazione del bilancio al 31.12.2021

La proroga in questione non appare impattare sul primo comma dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito, che continua a disporre: “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.

Di conseguenza, per l’approvazione del bilancio al 31.12.2021, al momento, solo in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c., si potrà procedere all’approvazione nel maggior termine di 180 giorni.

Applicazione delle semplificazioni a cda e collegi sindacali

Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, infine, è da ritenere che il ricorso “agevolato”, ovvero a prescindere dalle indicazioni statutarie, a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per CdA e Collegi sindacali.

Deducibilità delle perdite su crediti prescritti

Con il principio di diritto 29.12.2021 n. 16, l’Agenzia delle Entrate conferma che, a prescindere dall’applicazione del principio di derivazione rafforzata, la prescrizione del credito costituisce evento idoneo a consentire la deduzione della relativa perdita dal reddito d’impresa.

Infatti, da un lato, l’art. 101 co. 5 del TUIR dispone che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono “in ogni caso” quando, tra l’altro, il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Dall’altro, la medesima norma dispone che la cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili costituisce evento idoneo a consentire la deduzione della relativa perdita.

Imputazione temporale della perdita

Secondo il principio di diritto 16/2021, l’avvenuta prescrizione rappresenta il momento limite oltre il quale la deduzione non è più ammessa. A fondamento di tale conclusione, viene richiamato l’art. 101 co. 5-bis del TUIR, a norma del quale la deduzione delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi o vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali o istituti assimilati non è più consentita quando l’imputazione in bilancio avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del medesimo.

Novità sui Modelli Intrastat

Con la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e monopoli 23.12.2021 n. 489386, adottata di concerto con Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, sono stati approvati le istruzioni e i tracciati dei nuovi modelli INTRASTAT, introducendo modifiche rilevanti nella relativa presentazione e compilazione.

Le modifiche introdotte derivano in gran parte dall’applicazione del Reg. UE 2152/2019, ma recepiscono anche alcune delle modifiche introdotte con i c.d. “quick fixes” (direttiva 2018/1910/UE, recepita dal DLgs. 192/2021), nonché, in materia statistica, dal Reg. UE 1197/2020.

Fra le novità in argomento si segnalano, in particolare:

  • l’abolizione dell’obbligo di presentazione del modello INTRA acquisti (INTRA 2-bis e INTRA 2-quater) su base trimestrale;
  • per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, l’innalzamento della soglia di presentazione a 350.000,00 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
  • l’eliminazione, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA 2-bis) delle informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti (INTRA 2-quater) sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al Paese di pagamento;
  • la previsione di alcune semplificazioni per la compilazione degli elenchi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni in caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000,00 euro;
  • l’introduzione, negli elenchi relativi alle cessioni (INTRA 1-bis), del dato relativo al Paese di origine delle merci, ai fini statistici;
  • l’introduzione della nuova sezione 5 del modello INTRA-1 per rilevare i dati relativi all’identità ed al numero di identificazione IVA dei soggetti destinatari di beni inviati sulla base di un accordo di “call-off stock”.

Le nuove modalità di presentazione dei modelli si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dall’1.1.2022. Sono dunque confermate le precedenti modalità di presentazione per i modelli relativi al mese di dicembre 2021 (ovvero all’ultimo trimestre 2021), in scadenza il 25.1.2022.

Novità in tema di esterometro

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. in oggetto, ha recepito il differimento dall’1.1.2022 all’1.7.2022 dell’efficacia delle modifiche al c.d. “esterometro”, che prevedono l’invio dei dati via Sistema di Interscambio (SdI), con il formato della fattura elettronica, disposto dal DL 146/2021.

Con il rinvio della nuova disciplina, la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti sarà effettuata, ancora per tutto il primo semestre 2022, secondo le attuali modalità e termini.

Esonero contributivo – rimborso o compensazione

Con il messaggio 23.12.2021 n. 4620, l’INPS ha chiarito che le richieste di compensazione e rimborso degli importi già versati relativi all’esonero dei lavoratori autonomi e professionisti, di cui all’art. 1 co. 20 - 22-bis della L. 178/2020 (attuato con il DM 17.5.2021), potranno essere presentate anche dopo il 31.12.2021.

Tali importi potranno essere compensati o rimborsati, ad opera delle Strutture territoriali competenti, successivamente al completamento delle verifiche di sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Le verifiche sono difatti ancora in corso e non c’è una data certa per il loro completamento.

Istruzioni per la compensazione e il rimborso

Il messaggio in commento detta le istruzioni per la richiesta di rimborso o compensazione.

Le istanze di rimborso devono essere presentate attraverso:

  • il “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, utilizzando la funzionalità “Domande di rimborso” presente all’interno di “Domande telematizzate”, per quanto riguarda artigiani e commercianti;
  • il “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, “Domande telematizzate”, “Rimborsi”, per i lavoratori agricoli autonomi.

Le istanze di compensazione devono invece essere presentate tramite:

  • le “Comunicazioni Bidirezionali”, per gli artigiani e commercianti (a tal fine è necessario inserire nell’oggetto “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione”);
  • la funzionalità “Domande telematizzate”, “Comp. Contributiva”, disponibile all’interno dell’apposito cassetto previdenziale, per i lavoratori agricoli autonomi.

Inoltre, per i soggetti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e per i liberi professionisti, le richieste di rimborso o compensazione potranno essere trasmesse soltanto dopo l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.

Assegno unico e universale

L’art. 2 della L. 46/2021 istituisce dal 2022 l’assegno unico e universale per figli a carico, dettandone i principi generali e rinviando a DLgs. attuativi la definizione della relativa disciplina. Secondo il DLgs. attuativo 29.12.2021 n. 230, l’assegno:

  • potrà essere richiesto dall’1.1.2022, ma il pagamento avverrà a partire dall’1.3.2022;
  • spetterà su base mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo familiare in base all’indicatore ISEE.

La domanda dovrà essere presentata all’INPS, secondo modalità che saranno rese note dallo stesso Istituto di previdenza.

Nuclei familiari aventi diritto e requisiti del soggetto richiedente

L’accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico, secondo criteri di universalità e progressività. Ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. in esame, l’assegno è riconosciuto:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

 

Inoltre, occorre che il soggetto richiedente sia in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.

Importo e maggiorazioni

L’importo mensile dell’assegno in esame viene definito con precisione dal DLgs. attuativo e nella relativa Tabella n. 1 allegata.

L’art. 4 co. 1 del DLgs. attuativo dispone il riconoscimento di un importo pari a 175,00 euro mensili per ciascun figlio minorenne:

  • in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
  • ridotto gradualmente secondo gli importi specificati nella Tabella n. 1 allegata allo schema di DLgs. in esame, fino a raggiungere un valore pari a 50,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l’importo dell’assegno resta costante.

L’art. 4 co. 2 del DLgs. attuativo dispone che per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l’importo spettante sia pari a 85,00 euro mensili e venga riconosciuto:

  • in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
  • con una riduzione graduale secondo gli importi specificati nella Tabella n. 1 al-legata al DLgs. attuativo, fino a raggiungere un valore pari a 25,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l’importo dell’as¬segno resta costante.

L’art. 2 della L. 46/2021 e il DLgs. attuativo dispongono le seguenti ipotesi di maggiorazione:

  • in caso di figli successivi al secondo;
  • qualora l’assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni;
  • con un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità;
  • una maggiorazione pari a 30,00 euro mensili (riducibili in base all’ISEE, fino ad annullarsi) per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro (art. 4 co. 8 e 10 del DLgs. attuativo);
  • una maggiorazione forfetaria, dall’anno 2022, per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a 100,00 euro per il nucleo;
  • una maggiorazione transitoria per le prime tre annualità per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 euro.

Misure soppresse

Dall’1.1.2022 vengono meno il premio alla nascita, il Fondo di sostegno alla natalità di cui all’art. 1 co. 353 e 348 - 349 della L. 232/2016 e l’assegno di natalità ex art. 1 co. 125 della L.190/2014.

Dall’1.3.2022 verranno meno invece:

  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della L. 448/98);
  • le detrazioni fiscali previste dall’art. 12 co. 1 lett. c) e 1-bis) del TUIR;
  • l’assegno per il nucleo familiare (art. 2 del DL 69/88) e gli assegni familiari previsti dal DPR 797/55;
  • l’assegno “ponte” introdotto dal DL 79/2021, la cui scadenza inizialmente fissata al 31.12.2021 viene dunque prorogata al 28.2.2021.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori delucidazioni.